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sans-papiers > contributi e segnalazioniSotto attacco i ricongiungimenti familiari e il diritto d’asilo25 settembre 2008E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri il testo dei decreti legislativi già in esame presso la Commissione Europea. Le norme prevedono modifiche dei decreti di recepimento delle direttive europee in senso restrittivo. In questione, per quanto riguarda il diritto d’asilo, c’è la restrizione della libertà di circolazione con la previsione della possibilità, per i prefetti, di limitare ad un’area geografica gli spostamenti dei richiedenti asilo fino alla decisione della commissione esaminatrice. Le modifiche in senso restrittivo che riguardano i ricongiungimenti, vanno a toccare le norme stabilite dal decreto legislativo n.5 del 2007 relativo al diritto al ricongiungimento familiare da parte di figli minori, coniugi e genitori, riconosciuto a livello internazionale dalla convenzione n. 143 del 1975 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, approvato dall’Unione europea con la direttiva n. 86 del 2003. La prima delle modifiche che si intendono realizzare riguarda i requisiti di reddito del richiedente l’ autorizzazione al ricongiungimento familiare. Attualmente è necessario che il lavoratore straniero (in possesso di un permesso di soggiorni con durata almeno annuale) abbia un reddito minimo pari all’importo annuo dell’assegno sociale, per richiedere il ricongiungimento per una persona, il doppio per tre o quattro persone e il triplo per più di quattro familiari. La nuova proposta vuole aumentare la somma necessaria per ogni persona da ricongiungere. Testualmente, il nuovo comma 3) lettera bis dell’articolo 1 del decreto lgs n. 5 del 2007 richiede la disponibilità “di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;”. Si potrebbe proporre, come soluzione, il ricongiungimento familiare da parte di una persona alla volta. Per esempio, il marito potrebbe essere ricongiunto prima dalla moglie o del figlio più grande prossimo alla maggiore età che insieme al padre riuscirebbe ad ottenere il reddito necessario per il ricongiungimento degli altri membri della famiglia. Il primo caso è praticamente impossibile perché i figli rimarrebbero da soli mentre nel secondo caso si tratta di una lunga e complicata procedura la quale, in caso di perdita del lavoro, verrebbe automaticamente annullata. Queste ulteriori complicazioni alla domanda di ricongiungimento familiare sembrano un “attacco frontale” ad un diritto fondamentale che non rappresenta in alcun modo una minaccia all’ordine pubblico e alla sicurezza sociale e non comporta particolari costi a carico delle amministrazioni del paese. Al contrario, è un fattore positivo per l’inserimento nel tessuto sociale degli immigrati considerando il miglior radicamento delle persone che deriverebbe dalla presenza della loro famiglia. Un altro punto di discussione riguarda l’ingresso dei figli maggiorenni. La normativa attuale prevede l’autorizzazione al ricongiungimento familiare di figli maggiorenni che per gravi motivi di salute non possono provvedere per il proprio sostentamento e che quindi sono a carico del genitore richiedente. La nuova proposta invece vuole aggiungere come requisito al ricongiungimento l’invalidità al 100% documentata nel paese di origine. Una prima complicazione che deriva da questa proposta sarebbe la difficoltà nel procurare una certificazione sulla percentuale di invalidità nel paese di origine. Non è poi comprensibile il fatto che una persona invalida al 85%, che comunque non può lavorare e quindi provvedere a se stessa, non sia idonea a raggiungere la propria famiglia. I casi di questo genere sono talmente pochi che è difficile capire il bisogno di introdurre ulteriori complicazioni alla procedura soprattutto considerando che essi non presentano alcun rischio alla sicurezza nazionale. Un’altra modifica delle norme sul ricongiungimento familiare riguarda i tempi della procedura che da tre mesi passerebbe a sei. Oggi, se entro i tre mesi non si ottiene il nulla osta richiesto allo sportello unico, il richiedente può spedire i documenti con l’apposito timbro al consolato italiano che dovrebbe, in modo automatico, rilasciare il visto d’ingresso al familiare. Purtroppo i consolati italiani non seguono questa procedura e aspettano, anche dopo i tre mesi, la risposta dagli uffici competenti in Italia. Ora si prevede un prolungamento della procedura a 6 mesi i quali, in pratica, vengono considerati il tempo minimo di attesa (anche se l’Unione europea ha come termine minimo due mesi). Nicola Grigion, Progetto Melting Pot Europa |
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