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sans-papiers > guida legislativaCommento alla legge n. 228 dell’11 agosto 2003, sulle "Misure contro la tratta di persone”30 ottobre 2003Questa legge ha modificato radicalmente la definizione di riduzione in schiavitù, specificando anche un comportamento ad essa analogo ovvero la riduzione in servitù. La legge in oggetto ha modificato l’art. 600 del codice penale intitolato “Riduzione in schiavitù” che recitava: Chiunque riduce una persona in schiavitù, o in una condizione analoga alla schiavitù, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Di tenore completamente diverso e più specifica - al fine di far rientrare nella fattispecie normativa una serie di condotte precedentemente non comprese - la nuova formulazione del testo. "ART. 600. - (Riduzione o mantenimento in schiavitu’ o in servitù) Già dal titolo si comprende che si è voluto operare una distinzione tra la condizione di riduzione o mantenimento in schiavitù in senso stretto, rispetto ad una condotta che è analoga, ma ha caratteristiche differenti ovvero “la riduzione o mantenimento in servitù”. Dalla formulazione della norma si evince che la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata non solo mediante violenza, minaccia e inganno, ma anche abuso di autorità, o approfittamento di una situazione di necessità. Esempio pratico – Possono ravvisarsi tali situazioni nell’atteggiamento del datore di lavoro nei confronti del dipendente, qualora di approfitti della situazione di necessità in cui si può trovare una persona che non può rivolgersi a nessuno per avere aiuto (un cosiddetto clandestino) e che di fatto è costretta ad accettare qualsiasi condizione di lavoro per sopravvivere, ottenendo in cambio di prestazioni di lavoro massacranti e precarie solo la promessa di un inesistente possibilità di regolarizzazione, un modesto peculio per l’acquisto di cibo e la “generosa” possibilità di dormire nel cantiere, magari con l’ordine di non farsi vedere e di uscire solo se autorizzato e comunque “alla chetichella”. La nuova legge prende anche in considerazione la condotta di chi si approfitta di una persona che si trovi in una situazione di inferiorità fisica o psichica, comprendendo quindi non solo i disabili e gli handicappati psichici ma anche i minori. Esempio pratico – Si pensi al consenso dei genitori che esercitano la potestà sul minore, ottenuto con la promessa di denaro o altri vantaggi. Sono inoltre stati modificati gli articoli 601 (Tratta e commercio di schiavi) e 602 (Alienazione e acquisto di schiavi) del codice penale. ART. 601. - Tratta di persone In tutti questi casi si condanna la condotta di chi, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma dell’art. 600, induce l’ingresso, il soggiorno o l’uscita o il trasferimento all’interno del territorio dello Stato, nei confronti di una persona che si trovi nelle condizioni di cui all’articolo medesimo. ART. 602. - Acquisto e alienazione di schiavi Da questo breve esame della legge in oggetto, risulta con evidenza che la precedente formulazione dell’articolo 600 c.p. prevedeva una fattispecie di reato indubbiamente più generica, in base alla quale veniva punita la condotta di chiunque, in qualsiasi modo (a prescindere dall’uso di violenza psichica o fisica) avesse ridotto una persona in schiavitù, o in una condizione ad essa analoga.
Peraltro tale disposizione poneva problemi interpretativi notevoli, soprattutto perché non era sempre di facile individuazione l’ipotesi della condizione analoga alla schiavitù. In effetti il concetto di schiavitù, nel senso storico del termine, è sostanzialmente sparito e oggi sarà più difficile assistere (almeno per la realtà italiana) a una tradizionale riduzione in schiavitù e cioè al comportamento di qualcuno che tratta e detiene una persona come fosse un bene materiale, facendone ciò che vuole. La giurisprudenza, precedentemente all’emanazione della legge in oggetto, si era già occupata di definire le condotte analoghe alla riduzione in schiavitù (Si vedano in particolare: C.Cass., Sez. V, 24 gennaio 1996, n. 2390; C. Cass., sez. V, 20 marzo 1990, n. 3909), riferendosi alla definizione di condotte analoghe contenuta nella Convenzione supplementare relativa all’abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù, firmata a Ginevra il 7 settembre 1956, poi ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 1304 del 20 dicembre 1957 (G.U. 18/01/1958, n. 14). Il nuovo articolo 600 ha l’indiscutibile pregio di soddisfare appieno le esigenze di “tipicità” della fattispecie incriminatrice e ciò perché il principio cardine del diritto penale è che la norma è tassativa, ovvero si può condannare una persona solo in base a fatti che siano espressamente previsti dalla norma penale sanzionatrice e non per condotte simili non comprese nella stessa. Si rileva che il succitato articolo mantiene una distinzione tra le nozioni di schiavitù e di servitù, ma che ciò, dal punto di vista pratico, non ha grande rilievo perché entrambi i comportamenti sono puniti in modo identico. L’assoggettamento deve essere continuativo ovvero deve trattarsi di una condotta abituale e non di un singolo episodio. Si tratta inoltre di un reato che è necessariamente "permanente" e ciò comporta delle conseguenze molto importanti dal punto di vista della giurisdizione, infatti, quando la consumazione della condotta – prevista dalla legge come reato – è iniziata all’estero per poi proseguire in Italia, è sicuramente punibile secondo la legge italiana ai sensi dell’art. 6 del codice penale (Reati commessi nel territorio dello Stato). E’ importante precisare che con la modifica dell’art. 600 c.p. operata dalla legge 228/03, si è introdotta una novità importante, ovvero la punibilità della condotta di mantenimento in uno stato di soggezione continuativa. Nella sua formulazione originaria l’art. 600 presupponeva infatti l’iniziale libertà della persona, ridotta successivamente in schiavitù, mentre il testo novellato prende ora in considerazione anche la condizione della persona che sia già in condizione di schiavitù e venga poi trattata e assoggettata da altri con identica responsabilità. Ora, sulla base di queste definizioni normative, non vi sono più dubbi sulla più grave rilevanza penale di varie fattispecie quali, ad esempio, l’ipotesi del minore costretto dai genitori all’accattonaggio oppure ceduto (per denaro o altri vantaggi) dagli stessi ad altri soggetti a scopo di sfruttamento. Si precisa che anche se questa attività viene esercitata dai genitori si rientra nella definizione di riduzione in schiavitù o in servitù. Rientrano nella fattispecie normativa anche quei comportamenti di datori di lavoro - che spesso troviamo riportati nelle cronache dei giornali -, che mantengono in condizioni di assoggettamento dipendenti clandestini, tenendoli rinchiusi nel luogo di lavoro e costringendoli a pagare con il loro lavoro una sorta di debito per l’ingresso in Italia ed un alloggio (tipici gli esempi dei laboratori clandestini). Per queste tipologie di reato la nuova legge prevede la possibilità di ricorrere alle azioni sotto
copertura, utilizzando la figura dell’agente provocatore. Ne discende che queste forme di intervento nel corso delle indagini che erano prima previste per la criminalità organizzata o la mafia, possono ora essere utilizzate anche per questo tipo di reati. La legge prevede inoltre l’istituzione del Fondo per le vittime anti tratta (art. 13) destinato a programmi di assistenza e integrazione sociale in favore delle vittime dei reati previsti dalla stessa, oltre che per le finalità già contemplate dall’art. 18 del T.U. sull’immigrazione (Soggiorno per motivi di protezione sociale). Infatti il fondo istituito e previsto da questo articolo (si veda l’art. 25, dpr 394/99) - largamente utilizzato per le vittime di prostituzione che collaborano con la giustizia e temono vendette – viene ora esteso alle vittime della tratta e dovrebbe essere costituito anche attraverso i proventi dei beni confiscati a seguito della sentenza di condanna. Si precisa infine che le modifiche apportate all’art. 600 e seguenti dal codice penale, avranno una ricaduta rilevante nel trattamento e nella tutela dei cosiddetti minori non accompagnati, spesso vittime di svariate forme di sfruttamento. |
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