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sans-papiers > guida legislativaAssegno sociale - Le norme che lo subordinano a dieci anni di residenza sono discriminatoriea cura dell’Avv. Marco Paggi30 settembre 2008Con il Decreto legge 112 del 2008 convertito in legge dalla finanziaria 133 del 2008 pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 28 agosto sono state trattate una serie di questioni, in ambito finanziario, contenenti anche disposizioni che incidono direttamente o indirettamente sulla condizione giuridica degli immigrati, sui loro diritti, sulle loro condizioni di vita. Una di queste disposizioni riguarda l’assegno sociale. Nella norma, ovviamente, non si fa esplicito riferimento agli stranieri, si parla genericamente di persone che debbano avere la residenza legale continuativa sul territorio per almeno 10 anni, anche se è fin troppo evidente che, la volontà è quella di limitare la possibilità di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale, nella specie dell’assegno sociale, ai cittadini immigrati ed ai loro familiari. La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha già avuto occasione di chiarire, proprio con riferimento al principio di non-discriminazione tra cittadini comunitari, previsto dal Trattato europeo, che il requisito della residenza ai fini dell’accesso ad un beneficio, può integrare una forma di illecita discriminazione dissimulata, una discriminazione indiretta in quanto può essere più facilmente soddisfatto dai cittadini nazionali piuttosto che dai lavoratori comunitari migranti. Naturalmente, la Corte di Giustizia si può occupare soltanto dell’interpretazione e dell’applicazione del diritto comunitario e quindi si è occupata solo delle discriminazioni a discapito dei cittadini comunitari migranti e dei loro familiari, quando anche si tratti di familiari extracomunitari di cittadini comunitari. Nel caso quindi di limitazioni alle prestazioni relative all’assegno sociale, ai cittadini comunitari o ai loro familiari extracomunitari, si configurerebbe una violazione del regolamento n. 1408/71 e successive modifiche che assicura una parità di trattamento, sotto il profilo del diritto, al godimento delle prestazioni di assistenza sociale. Più in generale, facendo delle considerazioni che riguardano anche la generalità dei cittadini extracomunitari, stabilire un requisito di anzianità di soggiorno ed in particolare, per quanto riguarda i cittadini extracomunitari, subordinare al possesso del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo le prestazioni di assistenza sociale, può rappresentare una discriminazione. Di ciò si è recentemente occupata la Corte costituzionale con la sentenza n. 306 del 29 luglio 2008. La Corte costituzionale ha ritenuto illegittima la normativa che condiziona, per quanto riguarda gli extracomunitari, l’accesso alle prestazioni di assistenza sociale al possesso della carta di soggiorno. Com’è noto, la versione originaria del Testo Unico sull’immigrazione, prevedeva espressamente, all’articolo 41, la parità di trattamento sotto il profilo del diritto al godimento delle prestazioni di assistenza sociale tra lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno o in possesso di carta di soggiorno, senza distinzioni, e lavoratori cittadini nazionali. La Corte Costituzionale ha ritenuto che sia manifestamente irragionevole subordinare l’attribuzione di una prestazione assistenziale, quale l’indennità di accompagnamento, i cui presupposti sono la totale disabilità al lavoro nonché l’incapacità alla deambulazione autonoma al compimento di atti quotidiani della vita, al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza del soggiorno in Italia che richiede, per il suo rilascio, tra le altre cose, la titolarità di un reddito. Di conseguenza la Corte Costituzionale riconosce che la legge non può limitare queste prestazioni di assistenza sociale finalizzate a tutelare, sia pure indirettamente, la salute, quindi un bene primario di ogni persona, indipendentemente dalla cittadinanza. Anche a prescindere dalla sussistenza o meno dei requisiti per il rilascio della carta di soggiorno e a prescindere dalla durata del soggiorno, sempre che non si tratti, sottolinea la Corte Costituzionale, di un soggiorno episodico o precario o di breve durata, questi diritti devono essere riconosciuti. Stupisce che proprio poco dopo la pubblicazione di una sentenza così chiara e dalla formulazione così inequivocabile, lo Stato, il Governo, emani un provvedimento che chiaramente limita le prestazioni di assistenza sociale, non più soltanto ad un soggiorno di durata minima quinquennale ed al rilascio della carta di soggiorno, ma addirittura all’ulteriore soggiorno per un totale di dieci anni di residenza legale sul territorio italiano. |
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