|
||
sans-papiers > guida legislativaDecreto Flussi 2007 - Riassegnazione quote in favore delle conversioni da studio a lavoroa cura dell’Avv. Marco Paggi17 ottobre 2008Lo stanziamento di ulteriori quote d’ingresso per l’anno 2008, oltre a quelle per lavoro stagionale, assume un sapore quasi paradossale se si considera che le domande per l’anno 2007, a quasi un anno di distanza dall’emanazione dell’ultimo decreto flussi, ancora devono trovare risposta Nel frattempo, il Ministero della Solidarietà Sociale e del Lavoro ha diramato, in data 26 settembre 2008, la circolare n. 24, con la quale, sempre in relazione alla programmazione transitoria dei flussi d’ingresso per lavoratori extracomunitari per l’anno 2007 (quindi sempre con riferimento alle quote dell’anno 2007) riassegna, o meglio, rende utilizzabili, le quote non utilizzate e le destina in particolare alla possibilità, per coloro che sono in Italia regolarmente soggiornanti per motivi di studio, di ottenere la conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi di lavoro subordinato. Si tratta delle quote che erano state riservate nel decreto flussi alla conversione del permesso di soggiorno rilasciato a coloro che erano entrati in Italia per motivi di formazione professionale. Finalmente, e forse ci si poteva pensare anche prima, il Ministero del Lavoro ritiene di rendere disponibili queste quote per consentirne l’utilizzo, ai soggiornanti per motivi di studio, per lo più per motivi di studio universitario. L’art. 14 comma 5 del regolamento di attuazione del Testo Unico sull’immigrazione prevede che sia possibile, per chi è titolare di un permesso di soggiorno per studio e non abbia completato gli studi universitari o post-laurea, convertire il permesso di soggiorno soltanto se vi sono posti disponibili per l’assunzione con contratto di lavoro. Con questo provvedimento le quote residue non utilizzate da parte dei titolari di permesso di soggiorno per attività formativa sono state messe a disposizione per ampliare le quote invece utilizzabili da parte di chi ha un permesso di soggiorno per studio che erano effettivamente in quantità un piuttosto ridotta , come del resto la generalità delle quote. C’è quindi la possibilità di ampliare le opportunità di stabilizzazione per chi non è riuscito o non ha ancora concluso gli studi universitari o post-laurea e, nel frattempo però, ha reperito una regolare opportunità lavorativa. Viceversa, per chi non ha ultimato gli studi, benché in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio in corso di validità, c’è la possibilità di conversione, quindi di stabilizzazione per motivi di lavoro, ma soltanto entro i limiti disponibili in base alle quote stanziate con il decreto flussi. Chi è titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio può comunque anche svolgere una regolare attività lavorativa ma soltanto entro il limite di 1040 ore annue, un limite che corrisponde essenzialmente all’orario di lavoro previsto per il cosiddetto part-time orizzontale secondo una media di mezza giornata al giorno per 5 giorni alla settimana. Naturalmente questo limite massimo di orario lavorativo può essere utilizzato nelle varie forme, sia in forma di part-time orizzontale sia in forma di part-time verticale, ma anche, nel silenzio della norma, mediante contratti di lavoro a tempo pieno e a tempo pieno determinato che comunque abbiano una durata tale da non superare le 1040 ore annue. D’altra parte è pur vero che non vi è una sanzione specificamente prevista nella normativa in materia di immigrazione per l’eventualità in cui uno studente titolare di permesso di soggiorno per studio fosse scoperto a svolgere attività lavorativa oltre questo limite di 1040 ore annue. Questo vuoto non è mai stato colmato perché non si è mai verificato che la giurisprudenza abbia dovuto affrontare casi in cui si è stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno, o revocato il permesso di soggiorno, ad uno studente colpevole di aver lavorato più di 1040 ore annue. |
||