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archivio legislativo > normativa italiana > DecretiDecreto legge n. 185 del 29 novembre 2008Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.29 novembre 2008(GU n. 280 del 29-11-2008 - Suppl. Ordinario n.263) Il Presidente della Repubblica italiana Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; E m a n a Art. 1. 1. E’ attribuito un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai
soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito
nel quale concorrono, nell’anno 2008, esclusivamente i seguenti
redditi indicati nel Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo: 3. Il beneficio di cui al comma 1 e’ attribuito per gli importi di
seguito indicati, in dipendenza del numero di componenti del nucleo
familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del
reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007 per
il quale sussistano i requisiti di cui al comma 1, salvo, in
alternativa, la facolta’ prevista al comma 12: 4. Il beneficio di cui al comma 1 e’ attribuito ad un solo
componente del nucleo familiare e non costituisce reddito ne’ ai fini
fiscali ne’ ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali
e assistenziali ivi inclusa la carta acquisti di cui all’articolo 81,
comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 5. Il beneficio spettante ai sensi del comma 3 e’ erogato dai
sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 presso i quali
i soggetti beneficiari di cui al comma 1 lettere a), b) e c) prestano
l’attivita’ lavorativa ovvero sono titolari di trattamento
pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei dati risultanti
da apposita richiesta prodotta dai soggetti interessati. Nella
domanda il richiedente autocertifica, ai sensi dell’articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, i seguenti elementi informativi: 6. La richiesta e’ presentata entro il 31 gennaio 2009 utilizzando l’apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La richiesta puo’ essere effettuata anche mediante i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso. 7. Il sostituto d’imposta e gli enti pensionistici ai quali e’ stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di febbraio e marzo 2009, in relazione ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3. 8. Il sostituto d’imposta eroga il beneficio, secondo l’ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di febbraio 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l’ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile. 9. L’importo erogato ai sensi dei commi 8 e 14 e’ recuperato dai sostituti d’imposta attraverso la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione, deve essere indicato nel modello 770 e non concorre alla formazione del limite di cui all’articolo 25 dello stesso decreto legislativo. L’utilizzo del sistema del versamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 da parte degli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e’ limitato ai soli importi da compensare; le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sottoposte ai vincoli della tesoreria unica di cui alla legge 29 settembre 1984, n. 720 recuperano l’importo erogato dal monte delle ritenute disponibile e comunicano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l’ammontare complessivo dei benefici corrisposti. 10. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all’Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile del 2009 in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensi del comma 6, fornendo comunicazione dell’importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione. 11. In tutti i casi in cui il beneficio non e’ erogato dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta di cui al comma 6, puo’ essere presentata telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2009, anche mediante i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso, indicando le modalita’ prescelte per l’erogazione dell’importo. 12. Il beneficio di cui al comma 1 puo’ essere richiesto, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2008. 13. Il beneficio richiesto ai sensi del comma 12 e’ erogato dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 presso i quali i soggetti beneficiari indicati al comma 1, lettere a), b) e c) prestano l’attivita’ lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base della richiesta prodotta dai soggetti interessati ai sensi del comma 5, entro il 31 marzo 2009, con le modalita’ di cui al comma 6. 14. Il sostituto d’imposta e gli enti pensionistici ai quali e’ stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di aprile e maggio 2009, in relazione ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3. 15. Il sostituto d’imposta eroga il beneficio, secondo l’ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di aprile 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l’ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile. 16. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all’Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno 2009 in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensi del comma 12, fornendo comunicazione dell’importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione, secondo le modalita’ di cui al comma 10. 17. In tutti i casi in cui il beneficio ai sensi del comma 12 non
e’ erogato dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la
richiesta puo’ essere presentata: 18. L’Agenzia delle entrate eroga il beneficio richiesto ai sensi dei commi 11 e 17 lettera a) con le modalita’ previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000. 19. I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione. I contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio non spettante, in tutto o in parte, mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini. 20. L’Agenzia delle entrate effettua i controlli relativamente: 21. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e gli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono tenuti a conservare per tre anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti ai sensi del comma 5, da esibire a richiesta dell’amministrazione finanziaria. 22. Per l’erogazione del beneficio previsto dalle presenti disposizioni, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle Finanze e’ istituito un Fondo, per l’anno 2009, con una dotazione pari a due miliardi e quattrocentomilioni di euro cui si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto. 23. Gli Enti previdenziali e l’Agenzia delle entrate provvedono al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, comunicando i risultati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo-11-ter), comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. |
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