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sans-papiers > guida legislativaRicongiungimento - Diniego del visto ai sensi della nuova normativa dopo il rilascio del nulla osta (vecchia normativa)a cura dell’Avv. Marco Paggi31 marzo 2009Il caso di un cittadino marocchino che si è visto respingere il visto d’ingresso ai sensi dei nuovi requisiti previsti dal decreto legislativo 160 dopo aver ottenuto il nulla osta ai sensi della normativa in vigore prima del 5 novembre 2008 Se le norme contenute nel pacchetto sicurezza ledono alcuni tra i diritti fondamentali riconosciuti e tutelati sia a livello costituzionale sia dalla normativa internazionale, ricordiamo anche che il diritto di vivere in famiglia è stato già seriamente compromesso dalle modifiche intervenute con la il decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008, in vigore dal 5 novembre 2008, che ha introdotto delle notevoli restrizioni per quanto riguarda l’esercizio al diritto alla ricongiunzione famigliare, con particolare riguardo al ricongiungimento con i genitori a carico del lavoratore straniero regolarmente soggiornante. Con il decreto legislativo n. 160, di fatto, i genitori a carico sono stati messi in una condizione di non poter più essere ricongiunti, di non poter più raggiungere i loro familiari che vivono regolarmente in Italia e che dimostrano di poterli mantenere e ospitare presso un alloggio idoneo, se non rispondendo a condizioni assolutamente improbabili. Le ipotesi in cui il genitore di un lavoratore immigrato regolarmente soggiornante può arrivare dall’estero sono veramente rarefatte, limitate all’inesistenza di altri figli nel paese d’origine, circostanza questa che è piuttosto rara, riferita alla realtà di molti paesi di questo mondo. Ma non solo questa norma ha introdotto una seria restrizione alla ricongiunzione familiare, la sua interpretazione infatti, l’applicazione di queste nuove disposizioni, risulta ulteriormente restrittiva. Una circolare del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2008 ha fornito indicazioni operative agli uffici proprio con riguardo all’interpretazione ed alle applicazioni della nuova normativa ed ha soprattutto precisato una cosa: i nulla osta, ovvero le autorizzazioni alla ricongiunzione familiare, rilasciate sotto la vigenza della vecchia legge, continuavano a produrre effetti validi. Il decreto legislativo n. 160 non ha introdotto nessuna norma di carattere retroattivo e quindi, in base ai principi generali del nostro ordinamento giuridico, si deve ritenere che l’autorizzazione alla ricongiunzione familiare rilasciata prima, deve produrre i sui effetti anche dopo la modifica delle norme, anche se a suo tempo l’autorizzazione all’ingresso era stata rilasciata in presenza di requisiti che la nuova legge non considererebbe più validi per la ricongiunzione familiare. Nel caso a noi segnalato, il Consolato generale italiano di Casablanca, ufficio visti, comunica che il rilascio del visto d’ingresso per motivi familiari è respinto perchè la richiesta riguarda la ricongiunzione familiare di una persona che non avrebbe più i requisiti in base alla nuova legge. Nel caso specifico si tratta di un genitore ed il provvedimento del Consolato italiano di Casablanca del 20 gennaio 2009 pretende di applicare retroattivamente le modifiche legislative. Un breve escursus cronologico Immaginiamo che il ragionamento degli all’ufficio del Consolato italiano sia stato di questo genere: “per noi il procedimento non si conclude finchè non viene rilasciato il visto d’ingresso, di conseguenza, finchè noi non decidiamo di rilasciare il visto d’ingresso si deve tener conto della legge applicabile. Si applica quindi al procedimento amministrativo la legge applicabile e vigente nel momento in cui di conclude il procedimento amministrativo”. Il Consolato italiano può aver ritenuto, ma a nostro avviso ha sbagliato, che il procedimento non ancora concluso fosse da determinare sulla base dei requisiti previsti dalla nuova legge, pervenendo così ad un rifiuto. Specifichiamo meglio: La situazione è alquanto paradossale e ci sembra sostanzialmente ingiusta, oltre che dal punto di vista giuridico alquanto discutibile. Naturalmente non possiamo fare altro che invitare la persona interessata che ci ha segnalato e documentato questo caso a promuovere un ricorso davanti all’autorità giudiziaria competente che, in questo caso, in base all’art 30 del Testo Unico sull’immigrazione è il giudice ordinario del luogo di residenza o di domicilio della persona che ha chiesto ed ottenuto il nulla osta alla ricongiunzione familiare, naturalmente ricordiamo soprattutto all’interessato di farci sapere l’esito di questo provvedimento giudiziario perchè sarà bene utilizzarlo e socializzarlo per quanti altri abbiano problemi di questo genere. Vedi anche:
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