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cittadinanza > approfondimenti, resoconti, reportLampedusa - Ancora sbarchi mentre scade il decreto legge sulla sicurezzadi Fulvio Vassallo Paleologo, Università di Palermo16 aprile 20091. Appena il tempo migliora riprendono immediatamente gli arrivi di migranti a Lampedusa e tra questi aumenta il numero dei potenziali richiedenti asilo, delle donne, dei minori non accompagnati. Almeno la marina italiana ha potuto proseguire nei suoi interventi di salvataggio, senza farsi imporre il pattugliamento in funzione di respingimento in alto mare. Speriamo che sia così anche nella prossima estate, perché se le direttive imposte dal ministero dell’interno dovessero imporre operazione di “blocco a mare”, come sostenuto in diverse occasioni da rappresentanti della Lega nord, il numero delle vittime sarebbe incalcolabile. Ancora una volta, evidentemente, i maltesi hanno deciso di non intervenire lasciando alla nostra marina la responsabilità dell’azione di salvataggio, anche se hanno appena concluso un accordo con la Libia sulla ripartizione delle zone SAR, zone di soccorso e salvataggio. Al di là dell’emergenza costituita dalla distruzione del modello di accoglienza faticosamente costruito negli anni scorsi, una emergenza che lascia adesso impreparati ad affrontare gli arrivi di un numero ampiamente prevedibile di migranti, ed assai ridotto comunque, tenendo conto delle possibilità di accoglienza che dovrebbe avere un paese di sessanta milioni di persone con quattro milioni di immigrati, si deve segnalare una utilizzazione di procedure di selezione sommaria,e poi di respingimento differito con ordine del Questore di Agrigento, che desta gravi preoccupazioni anche sul piano del rispetto delle garanzie costituzionali, sia per i richiedenti asilo che per tutti gli altri migranti. La utilizzazione spregiudicata della detenzione amministrativa in strutture neppure a norma con le più elementari norme sulla sicurezza e per la prevenzione degli incendi, sta creando, dopo la emanazione dei provvedimenti di respingimento,un clima di tale tensione che non si riesce più a placare con i manganelli delle forze dell’ordine o con la rigida censura imposta su questi temi ai mezzi di informazione. 2. L’art. 10 del Testo Unico sull’immigrazione n.286 del 1998 disciplina il respingimento dello “straniero” che tenti l’ingresso o entri irregolarmente nel territorio dello stato. I dubbi sorti inizialmente sulla possibile configurazione del respingimento (attività materiale delle forze di polizia o atto amministrativo) di cui al comma 1 e sulla relativa tutela, sono stati superati dall’art. 3, comma 3 del D.P.R. 394/1999, ai sensi del quale “il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno, sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l’indicazione delle eventuali modalità di impugnazione, effettuata con modalità tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell’atto”. Risultano da tempo assai forti i sospetti di incostituzionalità sul cd, “respingimento differito”, previsto una norma come l’art. 10, comma secondo, che si rivolge a stranieri irregolarmente entrati e presenti nel territorio dello stato, ma ai quali vanno comunque riconosciuti i diritti fondamentali della persona, e tra questi il diritto di difesa, in base a quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 2 del testo Unico n.286 del 1998 e degli articoli 3,10,24,e 113 della Costituzione. In proposito occorre osservare che il provvedimento di accompagnamento può dirsi distinto dal provvedimento amministrativo di respingimento soltanto in modo apparente, perché dalla lettura del comma secondo dell’art. 10 del T.U. 286/98 si può facilmente ricavare la conclusione che il provvedimento di accompagnamento è la conseguenza obbligatoria, diretta ed immediata dell’esecutività di ogni provvedimento amministrativo di respingimento differito. La convalida da parte dell’autorità giudiziaria della misura limitativa della libertà personale , tanto del decreto di respingimento con accompagnamento forzato, che la convalida dell’eventuale misura di trattenimento in un centro di detenzione amministrativa ( CIE o altri centri “chiusi”), dovranno adottarsi entro i rigorosi termini di tempo fissati dall’art.13 della Costituzione, mentre dovrebbe essere comunque consentito, negli stessi termini un esercizio effettivo dei diritti di difesa ai sensi degli articoli 24 e 113 della stessa Costituzione. Malgrado la nuova”emergenza”sbarchi, nei confronti di quanti arrivano a Lampedusa,va garantito l’accesso alla procedura di asilo, se lo richiedono, una difesa legale effettiva, ed il rispetto dei principi costituzionali nell’adozione delle misure di respingimento e di trattenimento. Gli abusi verificatisi nei mesi di gennaio e febbraio e denunciati anche dal Commissario Hammarberg del Consiglio d’Europa non devono ripetersi più. 3. La norma che prevede il respingimento differito con accompagnamento forzato in frontiera ( art. 10 comma secondo del T.U. n.286 del 1998) potrà risultare incostituzionale in modo ancora più evidente se si realizza – come si verifica nella totalità dei casi dei migranti “fermati” nell’isola di Lampedusa,e dunque nei casi venuti all’esame del Tribunale di Agrigento, in termini e forme che costituiscano violazione di quanto affermato dall’art. 13 della Costituzione. A Lampedusa si è spesso verificato il protrarsi illegittimo della misura limitativa della libertà personale ( cd. trattenimento provvisorio),in assenza di un tempestivo provvedimento formale di respingimento con accompagnamento forzato in frontiera, che pure costituisce una eclatante violazione dell’articolo 13 della Costituzione italiana, come si è verificato nell’isola di Lampedusa a partire dal 28 dicembre 2008. Non sembra che le “esigenze di soccorso e di prima assistenza”, pure richiamate dalla norma regolamentare, possano fornire una copertura di legittimità rispetto a forme non codificate di limitazione della libertà personale che si protraggono oltre i ristretti termini previsti dall’art. 13 della Costituzione ( 96 ore). Il trattenimento di un migrante entrato irregolarmente nel territorio nazionale e rinchiuso per giorni o per settimane, in un centro di detenzione amministrativa ( comunque denominato, ma dal quale non sia possibile allontanarsi liberamente), una volta cessate le esigenze del “primo soccorso” e superate le cadenze temporali dell’art. 13 della Costituzione, appare privo di qualsiasi fondamento normativo e si traduce dunque in un grave abuso da parte dell’autorità amministrativa. 4. I questi mesi si è registrata una violazione sostanziale dei diritti di difesa dei migranti giunti a Lampedusa e destinatari di un provvedimento di respingimento differito adottato dal Questore di Agrigento. Al riguardo è stato ripetutamente affermato che «il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto, come ha avuto recentemente occasione di ribadire questa Sezione in fattispecie analoghe (v. sentenze 28 ottobre 2005, n. 5802; 9 maggio 2006, n. 1044; 11 settembre 2006, n. 1912; 7 novembre 2006, n. 2706) ed in applicazione del principio ormai consolidato in giurisprudenza, mentre rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo ogni controversia relativa al diniego o al mancato rinnovo del permesso di soggiorno (provvedimenti discrezionali e non vincolati) è invece rimessa al giudice ordinario la cognizione delle impugnative avverso gli atti concernenti l’espulsione amministrativa dello straniero (cfr. Cassazione civile, sez. unite, 21 febbraio 2002, n. 2513; 18 ottobre 2005, n. 20129-T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, Sez. II, 07.12.2006, n. 3880 Reg. Sent.; T.A.R. Sicilia, sede di Palermo , n. 1134 /08). La divergenza tra i giudici di pace ed il giudice amministrativo che escludono a vicenda la propria giurisdizione si riverbera infatti sulla negazione sostanziale del diritto di difesa anche a fronte della impossibilità di riconoscere un qualunque effetto sospensivo ai ricorsi avverso i provvedimenti di respingimento differito. In ogni caso il giudice della convalida del trattenimento di stranieri destinatari di un provvedimento di respingimento differito disposto ai sensi dell’art. 10 comma 2 del Testo Unico 286 del 1998, dovrebbe potere entrare nel merito del provvedimento di respingimento e non limitarsi ad effettuare una ratifica formale dei provvedimenti assunti dall’autorità di polizia, anche perché, come si è detto prima, il diritto di difesa effettiva non potrà essere certo riconosciuto dopo la esecuzione della misura dell’allontanamento forzato. Da questo punto di vista la effettività del diritto di difesa previsto dall’art. 24 della Costituzione appare vanificata anche a causa degli incerti criteri di riparto della giurisdizione tra il giudice ordinario e il giudice amministrativo, e quindi tra i diversi giudici all’interno delle diverse giurisdizioni . Si osserva in particolare come, mentre il giudice del provvedimento di trattenimento può essere chiamato a sindacare anche la validità dell’atto presupposto, quando si tratta di un provvedimento di espulsione, la stessa possibilità non è riconosciuta nel caso di un provvedimento di respingimento, con conseguente svuotamento sostanziale del diritto di difesa. Di fronte alla prospettiva di nuovi arrivi a Lampedusa e di fronte all’incerto regime giuridico dei centri di detenzione, variamente denominati, con preoccupanti conseguenze sullo status giuridico delle persone destinatarie di provvedimenti di respingimento, chiediamo che i giudici, tutti i giudici, riconoscano i diritti di difesa previsti per tutti dall’art. 24 della Costituzione e stabiliscano limiti precisi alla durata della detenzione amministrativa in conformità con quanto previsto dall’art. 13 della stessa Costituzione, sollevando anche d’ufficio, ove possibile, una eccezione di costituzionalità su una norma che nella sua formulazione generica e lacunosa espande in maniera incontrollabile la discrezionalità delle autorità amministrative in materia di libertà personale. |
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