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cittadinanza > approfondimenti, resoconti, reportRespingimenti in Libia - Oltre 500 e tutti illegalia cura dell’ Avv. Alessandra Ballerini11 maggio 2009In questi giorni diverse imbarcazioni cariche di migranti sono state "soccorse" dalle motovedette della guardia costiera italiana nelle acque del canale di Sicilia. Il ministro Maroni, con la benedizione del premier, dice di voler ricondurre direttamente in Libia tutti i migranti che stanno tentando di arrivare e che arriveranno a largo delle "nostre" coste. E questo nonostante il ministro non possa ignorare che tra i naufraghi vi sono molti richiedenti asilo, ma nessun cittadino libico. L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati nel comunicato del 8/5/2009 "ritiene probabile che tra le persone respinte ci siano individui bisognosi di protezione internazionale; nel 2008 il 75% di coloro che sono giunti in Italia via mare ha fatto richiesta di asilo". Questa illegale e sciagurata tecnica di deportazione di massa di migranti era già stata tentata dal Governo italiano nel 2005. Il 10 maggio di quattro anni fa la Terza Sezione della Corte Europea per i diritti dell’uomo, con un provvedimento d’urgenza, sospendeva l’espulsione di 11 immigrati che avevano avuto la fortuna di giungere vivi nel precedente mese di marzo a Lampedusa. La Corte europea dei diritti dell’uomo il 10.5.2005 adottava un provvedimento d’urgenza sulla base dell’articolo 39 del suo regolamento, indicando al governo italiano che, "nell’interesse delle parti", "non deve espellere" undici ricorrenti tra i migranti giunti a Lampedusa e trattenuti nel Cpt di Crotone. Ed ancora si evidenziava alla Corte come, contrariamente alle rassicurazioni fornite dal Governo italiano, la maggior parte dei profughi rimpatriati in Libia, venivano trattenuti dalle autorità di quel Paese nel campo di detenzione di Al Gatrun, situato in pieno deserto, e poi rispedite nei relativi Paesi di origine non già in aereo ma con mezzi di fortuna che attraversano il deserto libico fino al confine nigeriano. A questo proposito, ricordavamo l’accurato reportage di Fabrizio Gatti pubblicato su L’Espresso del 24 marzo 2005, nonché il servizio trasmesso nel corso del programma televisivo Ballarò (RAI 3) del 21 dicembre 2004. Sempre nel 2005 in sede comunitaria vi era stata una vera rivolta da parte delle organizzazioni non governative e da alcuni eurodeputati per fermare le espulsioni collettive verso la Libia. Il 21 marzo 2005, Amnesty International si rivolgeva al Commissario Frattini, sottolineando i rischi cui erano sottoposte le persone forzatamente rimpatriate in Libia. Nel ricorso presentato alla Corte Europea nell’interesse di quei 79 migranti (fortunati, rispetto ai 500 profughi respinti in questi giorni in Libia, perchè sono almeno riusciti a toccare il suolo italico e parlare con parlamentari e avvocati ed esercitare, seppure in maniera assolutamente fortuita e parziale, i loro diritti), lamentavamo in particolare la violazione degli artt. 2 e 3 della Convenzione in ragione del rischio che i ricorrenti, se rimpatriati in Libia, muoiano o vengano sottoposti a torture o ad altri trattamenti inumani o degradanti in Libia o a causa anche delle modalità del loro trasferimento verso il confine nigeriano in vista del successivo rinvio nei rispettivi Paesi di origine (ove pure potrebbero configurarsi, a seconda dei casi, rischi per la loro incolumità fisica). Di conseguenza, il loro eventuale respingimento in Libia si poneva (allora come oggi) in contrasto anche con gli obblighi in materia di rispetto della vita umana derivanti dall’art. 2 della Convenzione. Veniva altresì rappresentata alla Corte Europea la violazione dell’art. 4 del Protocollo n. 4 che sancisce in termini assoluti il divieto di espulsione collettiva degli stranieri. Secondo la giurisprudenza della Corte, per espulsione collettiva si deve intendere “toute mesure contraignant des étrangers, en tant que groupe, à quitter un pays, sauf dans les cas où une telle mesure est prise à l’issue et sur la base d’un exame raisonnable et objectif de la situation particulière de chacun des étrangers qui forment le groupe”. Cela ne signifie pas pour autant que là où cette dernière condition est remplie, les circonstances entourant la mise en œuvre de décisions d’expulsion ne jouent plus aucun rôle dans l’appréciation du respect de l’article 4 du Protocole n° 4» (cfr. sentenza 5 febbraio 2002, Conka e altri c. Belgio, § 50). Ebbene, la modalità con cui le autorità italiane stanno procedendo (oggi in maniera ancora più evidente di quanto avveniva nel 2005) alla deportazione di massa di centinaia di persone neppure mai sbarcate in Italia e quindi non identificate, costituisce indubbiamente un’espulsione "collettiva”, contraria al divieto imposto dall’art. 4 del Protocollo n. 4. In particolare, è evidente che le autorità italiane non hanno effettuato (nè in questi giorni nè nel 2005) una specifica valutazione delle posizioni soggettive ed una distinta procedura di identificazione delle singole persone interessate. Nel 2005 eccepivano altresì davanti la Corte Europea la violazione dell’art. 13 della Convenzione perché ai ricorrenti era negata la possibilità di entrare in contatto con un avvocato di fiducia e di avvalersi efficacemente delle procedure previste dal diritto interno per contestare la legittimità del loro rimpatrio. Ai profughi è altresì negata la possibilità di entrare in contatto con un avvocato al fine di esercitare il loro diritto di ricorso individuale dinanzi alla Corte e ciò in violazione dell’art. 34 della Convenzione che prevede l’obbligo di non ostacolare “in alcun modo” l’esercizio di tale diritto prescritto dall’art. 34 in fine della Convenzione. Come ha ribadito la Corte, «l’engagement de ne pas entraver l’exercice efficace du droit de recours interdit les ingérences dans l’exercice du droit pour l’individu de porter et défendre effectivement sa cause devant la Cour. Celle-ci rappelle qu’elle s’est déjà penchée sur cette question dans des arrêts précédents. Pour que le mécanisme de recours individuel instauré à l’article34 soit efficace, il est de la plus haute importance que les requérants, déclarés ou potentiels, soient libres de communiquer avec la Cour, sans que les autorités ne les pressent en aucune manière de retirer ou modifier leurs griefs. Par le mot « presse[r] », il faut entendre non seulement la coercition directe et les actes flagrants d’intimidation des requérants déclarés ou potentiels, de leur famille ou de leur représentant en justice, mais aussi les actes ou contacts indirects et de mauvais aloi tendant à dissuader ceux-ci ou à les décourager de se prévaloir du recours qu’offre la Convention» (cfr. sentenza 6 febbraio 2003, Mamtkulov e Abdurasulovic c. Turchia, § 95, con ivi ulteriori richiami giurisprudenziali). Oggi il ministro Maroni si vanta della sua politica di respingimento di massa in Libia di qualunque migrante (non importa se minorenni, donne incinte o richiedenti asilo) sia rintracciato nelle acque internazionali, senza fare esperienza degli errori del passato. Errori che sono costati al Governo Italiano aspre condanne da parte di Corti, parlamenti e organizzazioni internazionali, ma soprattutto errori che costano centinaia di vite umane. |
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