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archivio legislativo > normativa Unione EuropeaConvenzione di Strasburgo del 1992Ratifica ed esecuzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale - Strasburgo 5 febbraio 1992Articoli riguardanti il diritto di voto amministrativo5 febbraio 1996Articolo 6 Ciascuna Parte si impegna con riserva delle disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 1, a concedere il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali ad ogni residente straniero, a condizione che questi soddisfi alle stesse condizioni di quelle prescritte per i cittadini ed inoltre che abbia risieduto legalmente ed abitualmente nello Stato in questione nei cinque anni precedenti le elezioni. Uno Stato contraente può tuttavia dichiarare all’atto di deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione che intende limitare l’applicazione del paragrafo 1 al solo diritto di voto. Articolo 7 Ciascuna parte può, unilateralmente o nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali, stipulare che le condizioni di residenza specificate all’articolo 6 possono essere soddisfatte da un periodo di residenza più breve. Articolo 8 Ciascuna Parte fa in modo che i residenti stranieri possano avere accesso alle informazioni riguardanti i loro diritti ed i loro obblighi nell’ambito della vita pubblica e locale. Articolo 9 In caso di guerra o di altri pericoli pubblici che minacciano la vita della Nazione, i diritti concessi ai residenti stranieri in conformità con la parte I possono essere soggetti a limitazioni supplementari, rigorosamente nella misura in cui ciò sia richiesto dalla situazione, ed a condizione che tali misure non siano in contraddizione con gli altri obblighi della Parte derivanti dal diritto internazionale. Articolo 10 Ciascuna Parte informa il Segretario Generale del Consiglio d’Europa di ogni disposizione legislativa o di ogni altra misura adottata dalle autorità competenti sul suo territorio relativa agli impegni da essa sottoscritti in base ai termini della presente Convenzione. |
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