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Carta di soggiorno: un esempio di discriminazione

3 dicembre 2003

Salve, da circa otto anni sono diventata cittadina italiana. Nel 2002 sono venuti a vivere con me i miei genitori extracomunitari per i quali ho ottenuto un permesso di soggiorno per coesione familiare. Leggendo l’art.9 del T.U. sull’immigrazione, ho letto che (2 comma dell’art.) è possibile ottenere una carta di soggiorno per loro in quanto "genitori" conviventi di cittadino italiano a prescindere dai 6 anni di permanenza in Italia, requisito - a mio parere - previsto, unitamente ad altri, per lo straniero indicato al comma 1 del predetto art.9.
Navigando su internet ho letto alcune circolari ministeriali che chiarivano ad esempio che i requisiti di cui al comma 1, venivano pretesi solo al richiedente straniero e non ai familiari che ugualmente potevano ottenere la carta di soggiorno in quanto conviventi con il richiedente avente diritto; com’è possibile invece che la questura della mia città mi ha fatto presente che per i genitori stranieri, di cittadino italiano, deve sussistere il requisito di cd.lunga permanenza in Italia ? Non vi pare esserci una discriminazione per il familiare di cittadino italiano rispetto al familiare di straniero in possesso di requisiti per la carta di soggiorno ?
Questo per dirvi che la questura mi ha fatto presente che respingeranno comunque l’istanza dei miei genitori, di fronte all’invito a meglio interpretare la ratio della legge, a fare ricorso e sono convinta che lo vincerei. Ma perché devo subire questa tortuosa e dispendiosa via se in altre parti d’Italia viene riconosciuto senza problemi?

Per la legge e per la Costituzione sappiamo che non ci può essere nessuna differenza di trattamento tra i cittadini italiani per nascita e chi lo diventa successivamente. L’art. 9, comma 2, del Testo Unico sull’Immigrazione (non modificato dalla legge Bossi Fini) precisa che la carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero, coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o cittadino di uno stato dell’Unione europea residente in Italia.
È chiaro che per i cittadini stranieri che si trovano in questa particolare situazione di collegamento e convivenza con un cittadino italiano, il procedimento volto al rilascio della carta di soggiorno è semplificato perché non è richiesta l’anzianità di soggiorno di almeno sei anni prevista allo stesso art. 9, comma 1. Semplificando, anche se i genitori di questa persona fossero in Italia solo da un anno, avrebbero comunque il diritto di ottenere la carta di soggiorno in deroga alla regola generale che stabilisce una anzianità minima di sei anni.
Nel caso specifico però la questura pretende che i genitori dimostrino il requisito di “lunga permanenza in Italia” anche se, come sopra detto, lo stesso non è richiesto dalla legge.
D’altro canto la legge – su questo argomento – è fin troppo chiara e non necessita di ulteriori spiegazioni o interpretazioni da parte di circolari ministeriali; ci troviamo quindi ad affrontare un tipico esempio di difformità di interpretazione e prassi operative tra le diverse questure.

Non ci resta che consigliare all’interessata di provvedere innanzitutto ad inviare una diffida in messa in mora a provvedere ed eventualmente – laddove il provvedimento della questura dovesse essere negativo – promuovere ricorso al Tar, anche se sappiamo che i tempi sono piuttosto lunghi. Non possiamo suggerire altre strade, anche perché l’unica soluzione possibile sarebbe quella di rivolgersi direttamente al Ministero dell’Interno perché provveda a dare indicazioni opportune alla questura interessata al fine di applicare correttamente al legge. Si tratta comunque di una possibilità ancora più tortuosa del ricorso al Tar e senza certezza di una risposta.

Si capiscono benissimo i motivi per cui l’interessata rappresenta l’urgenza di perfezionare il rilascio della carta di soggiorno per i suoi genitori considerato che vi sono collegate diverse forme di assistenza sociale che purtroppo sono negate a chi è in possesso di un semplice permesso di soggiorno (dalla c.d. pensione di invalidità civile sino all’assegno sociale). Vediamo tante situazioni di questo genere e vorremmo avere una medicina per tutte le malattie, ma questo purtroppo non è sempre possibile.