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sans-papiers > guida legislativaIdoneità abitativa - I nuovi requisiti per il ricongiungimentoArrivano i chiarimenti del Ministero dell’Interno19 novembre 2009Con la circolare n. 7170 del 18 novembre 2009 arrivano finalmente i chiarimenti tanto attesi in merito alle modifiche introdotte con la legge n. 94 del 15 luglio 2009 (pacchetto sicurezza), riguardanti i requisiti dell’alloggio richiesti per le procedure di ricongiungimento familiare. Il nuovo testo dell’ art. 29 comma 3 dispone infatti che "lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali". I comuni, chiamati a rilasciare il certificato di idoneità abitativa secondo i nuovi criteri introdotti, hanno fino ad oggi incontrato non poche difficoltà nell’affrontare la situazione. Questo ha prodotto, nell’incertezza, uno scenario di applicazioni disomogenee sul territorio nazionale.
Per alcuni comuni, il rilascio del un certificato di idoneità abitativa doveva essere subordinato alla verifica di tutta la certificazione riguardante l’agibilità, l’idoneità degli impianti, etc, etc. Tale documentazione, oltre ad essere onerosa, non è obbligatoria per le abitazioni costruite prima dell’entrata in vigore delle disposizioni in materia urbanistica che dovranno produrla solo in occasione di eventuali ristrutturazioni ed è accessibile, tra le altre cose, ai soli proprietari degli alloggi. Per altri comuni, la soluzione prospettata manteneva i parametri di riferimento alla legge regionale.
Il Progetto Melting Pot Europa, proprio nei giorni scorsi, aveva diffuso una interpretazione che il Ministero ha oggi confermato con le precisazioni contenute nella circolare n. 7170 del 18 novembre. La circolare infatti specifica che "la certificazione relativa all’idoneità abitativa potrà fare riferimento alla normativa contenuta nel Decreto ministeriale 5 luglio del 1975 che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti". Al fine quindi di assicurare una interpretazione omogenea su tutto il territorio nazionale la nuova tabella di riferimento sarà la seguente: . Superficie per abitante . Composizione dei locali . Per gli alloggi mono-stanza . Altezze minime . Aerazione . Impianto di riscaldamento Attenzione però! La modulistica telematica per l’inoltro della richiesta di nulla osta non è ancora stata aggiornata e richiede ancora in alternativa il certificato rispondente ai parametri ERP o la certificazione rilasciata dall’Asl. Normativa:
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