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sans-papiers > guida legislativaIl diritto dei minori stranieri privi di permesso di soggiorno all’istruzione, alla formazione e all’accesso ai servizi socio-educativi dopo l’entrata in vigore della legge n. 94/09a cura di Elena Rozzi*18 dicembre 2009Nella presente nota si affronta esclusivamente la questione dell’onere di esibizione del permesso di soggiorno ai fini dell’iscrizione a scuola, ai corsi di formazione professionale ecc., mentre non viene trattata – se non con un accenno finale – la problematica della sussistenza o meno dell’obbligo di denuncia del reato di ingresso e soggiorno illegale, rispetto alla quale si rimanda al documento dell’ ASGI “I minori stranieri extracomunitari e il diritto all’istruzione dopo l’entrata in vigore della legge n. 94/2009”. La legge n. 94/09 ha modificato l’art. 6, co. 2 del Testo Unico delle leggi sull’immigrazione d.lgs. n. 286/98 (d’ora in poi T.U. 286/98), che disciplina i casi in cui il cittadino straniero extracomunitario deve esibire il permesso di soggiorno ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di suo interesse. La normativa previgente escludeva dall’onere di esibizione del permesso di soggiorno tutti i provvedimenti inerenti all’accesso a pubblici servizi. La legge 94/09 ha eliminato tale ampia eccezione, introducendo, con riferimento al diritto all’istruzione, una più limitata eccezione riguardante i “provvedimenti attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie”. In seguito alla modifica introdotta dalla legge 94/09, sono stati da alcune parti sollevati dubbi in merito al diritto, per i minori stranieri privi di permesso di soggiorno (1) e/o i cui genitori siano irregolarmente soggiornanti(2), ad accedere:
Come ribadito in modo costante dalla giurisprudenza costituzionale, tra più interpretazioni possibili di qualsiasi disposizione normativa è necessario che si privilegi sempre soltanto quella conforme alla Costituzione e agli obblighi internazionali e comunitari della Repubblica(3). Va inoltre ricordato che l’art. 2, co. 1 del T.U. 286/98 riconosce anche allo straniero irregolarmente soggiornante “i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai princìpi di diritto internazionale generalmente riconosciuti”, tra i quali rientra sicuramente il diritto all’istruzione sancito dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali sopra citate. 1. La scuola dell’infanzia b)In secondo luogo, la locuzione “prestazioni scolastiche obbligatorie” può essere interpretata anche in un altro senso, ovvero come “prestazioni scolastiche che lo Stato è obbligato a fornire”. Si consideri, infatti, che la nozione di “prestazioni”, nella Costituzione così come nella normativa vigente in materia scolastica, non fa mai riferimento all’adempimento dell’obbligo scolastico da parte del minore(8), bensì definisce quanto lo Stato (nelle sue diverse articolazioni) è tenuto a fornire per rendere effettivo il diritto all’istruzione così come gli altri diritti civili e sociali (Costituzione, art. 117, co. 2, lett. m); D.lgs. n. 76/2005, art. 1, co. 3)(9). Nel contesto dell’art. 6, co. 2 T.U. 286/98, il concetto di “prestazioni scolastiche obbligatorie” va dunque inteso come quell’insieme di prestazioni che lo Stato è tenuto a fornire (edifici scolastici, insegnanti ecc.) affinché sia garantito il diritto costituzionalmente sancito all’istruzione. c)Si consideri inoltre che l’art. 6, c. 2 del T.U. 286/98 fa riferimento esclusivamente alle iscrizioni ed altri provvedimenti “di interesse dello straniero”. d)Si ricorda, infine, che l’art. 38 del T.U. 286/98 e l’art. 45 del D.P.R. 394/99 – che non sono stati modificati dal c.d. “pacchetto sicurezza” – stabiliscono che i minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla titolarità di un permesso di soggiorno, hanno diritto all’istruzione, a parità con i cittadini italiani, nelle scuole di ogni ordine e grado (dunque anche nella scuola dell’infanzia), specificando che ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione e di accesso ai servizi educativi(11). 2. Dalla scuola primaria alla scuola secondaria superiore e alla formazione professionale 3. La conclusione degli studi oltre i 18 anni(18) Nel sistema scolastico italiano, il titolo di studi conclusivo della scuola secondaria superiore si consegue ordinariamente dopo il compimento della maggiore età. Naturalmente, oltre i 18 anni non sussiste più il dovere di istruzione e formazione. Ciò tuttavia non implica che, al compimento della maggiore età, lo studente straniero irregolarmente soggiornante debba bruscamente interrompere il percorso di studi iniziato durante la minore età e non ancora concluso. a)Si consideri, in primo luogo, che i principi costituzionali, comunitari e internazionali che garantiscono a tutti il diritto fondamentale all’istruzione non sono limitati ai minorenni. Come abbiamo visto, l’art. 34 della Costituzione garantisce tale diritto “a tutti” (senza limitarlo ai “minorenni”), l’art. 14 della Carta di Nizza lo riconosce a “ogni individuo”, e l’art. 2 del I Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo afferma che tale diritto “non può essere rifiutato a nessuno”. b)In secondo luogo, va ricordato che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che il diritto all’istruzione che spetta ad ogni individuo non si esaurisce nell’accesso agli stabilimenti scolastici, ma deve necessariamente concretarsi anche nella possibilità di trarre vantaggio dall’istruzione ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi compiuti(19). Ora, nel sistema italiano di studi secondari superiori, il riconoscimento ufficiale degli studi compiuti si ha soltanto con il conseguimento del titolo di studio al termine di un ciclo di studi quinquennale. Ad esso, pertanto, deve continuare ad avere accesso anche dopo il compimento della maggiore età lo studente straniero privo di titolo di soggiorno. 4. Servizi e provvidenze finalizzati a promuovere il diritto all’istruzione e alla formazione b)Si consideri, in secondo luogo, che l’art. 6, co. 2 stabilisce l’onere di esibizione del permesso di soggiorno esclusivamente “ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”. L’accesso alle prestazioni finalizzate a rendere effettivo il diritto all’istruzione quali le misure di sostegno per l’acquisto dei libri, il servizio mensa, il servizio di trasporto ecc. certamente non rientra nell’ambito delle “licenze, autorizzazioni, iscrizioni” ed è invece prevalentemente configurabile come “erogazione di servizi”. c)In terzo luogo, vale qui lo stesso argomento citato con riferimento alla scuola dell’infanzia, richiamando l’interpretazione adottata dal Ministero dell’Interno in relazione alla dichiarazione di nascita(21): l’accesso alle prestazioni finalizzate a promuovere il diritto all’istruzione non è nell’interesse esclusivo dello straniero richiedente (il genitore), trattandosi invece evidentemente di misure di interesse del minore e di interesse pubblico (con riferimento alla tutela del diritto costituzionalmente sancito all’istruzione e alla protezione dell’infanzia). d)Si ricorda, infine, che l’art. 38 del T.U. 286/98 (che non è stato modificato dalla legge 94/09) stabilisce che ai “minori stranieri presenti sul territorio [dunque indipendentemente dalla titolarità di un permesso di soggiorno] si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica” (tra le quali rientrano senz’altro quelle relative alle misure sopra citate quali sostegno per l’acquisto di libri, mensa, trasporto ecc.), specificando che “l’effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali”. Come visto sopra, la parità di accesso dei minori stranieri presenti sul territorio agli interventi previsti in materia di diritto allo studio è prevista anche da diverse leggi regionali riguardanti l’integrazione dei cittadini stranieri(22). 5. L’asilo nido Dunque, in considerazione delle “finalità educative e formative” riconosciute agli asili nido, deve ritenersi pienamente applicabile il principio sancito dall’art. 28 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, in combinato disposto con l’art. 2, che riconosce a ogni minore, indipendentemente dalla titolarità di un permesso di soggiorno, il “diritto all’educazione”. Ciò premesso, vediamo di seguito in che modo si applica l’art. 6, co. 2 del T.U. 286/98. Per le considerazioni sopra esposte, risulta evidente come l’iscrizione del minore all’asilo nido non sia di interesse esclusivo dello straniero richiedente (il genitore), ma anche di interesse del minore e di interesse pubblico (con riferimento alla tutela del diritto costituzionalmente sancito all’istruzione, nonché alla protezione dell’infanzia). Si ricorda, infine, che l’38 T.U. 286/98 (che non è stato modificato dalla legge 94/09) stabilisce che ai minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla titolarità di un permesso di soggiorno, si applicano “tutte le disposizioni vigenti in materia di accesso ai servizi educativi”, tra le quali rientrano senz’altro le disposizioni che disciplinano gli asili nido. Per le ragioni sopra esposte, si ritiene che, in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata dalla normativa vigente, l’accesso agli asili nido non possa essere condizionato all’esibizione del permesso di soggiorno previsto dall’art. 6, co. 2, e debba dunque essere garantito anche ai minori stranieri privi di permesso di soggiorno. In conclusione: Si ricorda che l’eventuale richiesta di esibizione del permesso di soggiorno come condizione per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione, nei casi in cui la normativa vigente escluda tale onere, potrebbe configurare il reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), in quanto si tratterebbe di un atto, in violazione di norme di legge, che procurerebbe al minore un ingiusto danno, impedendogli l’esercizio di un diritto fondamentale. * Elena Rozzi è socia ASGI e collaboratrice presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Torino. Note: 2. Di seguito si indica sinteticamente “minori privi di permesso di soggiorno” intendendo “minori privi di permesso di soggiorno e/o i cui genitori siano irregolarmente soggiornanti”. 3. Si ricorda che l’art. 117 della Costituzione impone allo Stato e alle Regioni di legiferare nel rispetto, oltre che della Costituzione, anche dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. 4. Comitato ONU sui diritti dell’infanzia, Commento generale n. 6, CRC/GC/2005/6, par. 12 5. In seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1 dicembre 2009), la Carta di Nizza è giuridicamente vincolante per l’Italia. 6. Legge 53/03, art. 2, co. 1 lett. c): “il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell’istruzione e della formazione professionale” 7. D.lgs. 59/04, art. 1, co. 1 e 3: “La scuola dell’infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative; […] realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria. […] 3. Al fine di realizzare la continuità educativa di cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi con i competenti uffici delle regioni e degli enti locali.”; art. 4, co. 6 “Le scuole statali appartenenti al primo ciclo possono essere aggregate tra loro in istituti comprensivi anche comprendenti le scuole dell’infanzia esistenti sullo stesso territorio.” Sulla natura della scuola dell’infanzia in quanto parte integrante dell’unitario sistema educativo e sulla sua connessione funzionale alla scuola dell’obbligo, si veda l’ordinanza del Tribunale di Milano dell’11.2.2008 (est. Marangoni), che ha ritenuto discriminatorio il comportamento del Comune di Milano che subordinava l’iscrizione alla scuola dell’infanzia al permesso di soggiorno: “La scuola dell’infanzia, pur non obbligatoria e non indirizzata direttamente all’istruzione del minore in senso stretto, è comunque pienamente inserita nell’ambito del più complessivo sistema scolastico nazionale tanto che essa “nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei servizi all‘infanzia e con la scuola primaria” (art. 1 D.Lgsvo 59/04, in attuazione del principio di cui alla lett. d) dell’art. 1 L. 53/03), con ciò ponendosi esplicitamente in diretta connessione funzionale alla scuola dell’obbligo e così rientrando a pieno titolo nel più complesso sistema dell’istruzione scolastica ancorché la scelta se usufruirne o meno sia lasciata alla decisione dei genitori.” 8. Né sembra qui potersi far riferimento alla nozione di “prestazione”, propria del diritto civile, come comportamento che il debitore deve tenere in vista del soddisfacimento dell’interesse del creditore. 9. Costituzione, art. 117, co. 2: “Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: […] m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;”D.lgs. n. 76/2005, art. 1, co. 3 “La Repubblica assicura a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione[…] , secondo livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.” 10. La circolare del Ministero dell’Interno n. 19 del 7.8.2009 ha escluso l’onere di esibizione del permesso di soggiorno per la dichiarazione di nascita e il riconoscimento di filiazione “trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto”. Può inoltre essere utile ricordare che il Sottosegretario all’Interno Alfredo Mantovano, nel corso della seduta congiunta delle Commissioni I e II della Camera del 28 aprile 2009, ha affermato che la disposizione di cui all’art. 6, co. 2 “preclude all’immigrato irregolare soltanto la possibilità di chiedere provvedimenti in suo favore, mentre la dichiarazione di nascita costituisce un atto nell’interesse del bambino”, sostenendo inoltre che tale norma “ha unicamente lo scopo di evitare che gli stranieri privi del permesso di soggiorno possano ottenere licenze commerciali e atti similari, mentre tutte le altre ipotesi prospettate dall’opposizione sono al di fuori della norma”. 11. T.U. 286/98, art. 38: “1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica. 2. L’effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali […]” D.P.R. 394/99, art. 45: “1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all’obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva. 2. L’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull’identità dichiarata dell’alunno, il titolo viene rilasciato all’interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione.” 12. L.r. Emilia Romagna n. 5/04, art. 14, co. 1 e l.r. Marche n. 13/09, art. 10, co. 2. Analoghe disposizioni sono previste dalla l.r. Liguria n. 7/07, art. 20, co. 1 e dalla l.r. Toscana, art. 6, co. 41. 13. D.lgs. n. 76/2005, art. 1: “2. L’obbligo scolastico di cui all’articolo 34 della Costituzione, nonché l’obbligo formativo, introdotto dall’articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati, secondo quanto previsto dal presente articolo, come diritto all’istruzione e formazione e correlativo dovere. 3. La Repubblica assicura a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso l’apprendistato di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole paritarie riconosciute […]”. Legge 296/2006, art. 1, co. 622 (modificato dalla legge 133/08): “L’istruzione impartita per almeno dieci anni e’ obbligatoria ed e’ finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. […] L’obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 […]”. D.lgs. 226/2005 (modificato dalla legge 40/07), art. 1, co. 1: “Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dell’istruzione secondaria superiore e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale. Assolto l’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76”. Decreto del Ministero della pubblica istruzione n. 139/2007: “L’adempimento dell’obbligo di istruzione e’ finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, con il conseguimento dei quali si assolve il diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76”. 14. Legge 296/06, art. 1, co. 622 15. D.lgs. 76/2005, art. 5, c. 3: “In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell’obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti”. Tra le norme in materia di mancato adempimento dell’obbligo scolastico/diritto-dovere all’istruzione e formazione, nonché di vigilanza su tale adempimento, ricordiamo (oltre allo stesso art. 5 del D.lgs. 76/2005): c.p., art. 731; d.lgs. 297/94, artt. 111 e ss.; D.M. 489/2001. 16. Vedi nota precedente n. 13. Si ricorda che il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1734 del 27.2.2007 ha riconosciuto che l’art. 45 del D.P.R. 394/99 garantisce ai minori privi di permesso di soggiorno anche l’accesso alle scuole medie superiori. 17. D.lgs. n. 76/2005, art. 1, co. 3: “La Repubblica assicura a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione […]; art. 1, co. 6: “La fruizione dell’offerta di istruzione e di formazione come previsto dal presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell’articolo 38 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell’articolo 4, secondo comma, della Costituzione, sanzionato come previsto dall’articolo 5.” 18. I contenuti di questo paragrafo sono interamente ripresi dal già citato articolo di Lorenzo Miazzi e Giulia Perin. 19. Decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo Affaire Régime linguistique belge, 23.7.1968. 20. Si ricorda, per inciso, che il Ministero dell’Istruzione, con una nota del 7.6.2009, ha escluso che ad una studentessa non in regola con le norme sul soggiorno potesse essere preclusa la possibilità di sostenere l’esame di maturità in quanto priva di codice fiscale. 21. Si veda nota n. 12. 22. Si veda nota n. 14 23. Si vedano ad esempio, tra le norme statali: D.p.r. 616/77, art. 42; D. Lgs. n. 297/94, art. 327; tra le norme regionali: l.r. Emilia Romagna 26/2001, art. 6; l.r. Umbria 28/2002, art. 3; l.r. Liguria 15/2006 art. 4. 24. Le affermazioni citate sono tratte dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 467/2002 e n. 370/2003. 25. Si veda ad es. la legge regionale Emilia Romagna n. 1/2000, art. 2: “1. Il nido d’infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all’educazione, nel rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa. 2. Il nido ha finalità di: a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali; b) cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare; c) sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.” 26. Si veda nota n. 12. 27. Si veda nota n. 14 28. Si ricorda che, in tali casi, l’esibizione del permesso di soggiorno è un onere, non un obbligo: la mancata esibizione impedisce cioè l’adozione del provvedimento, ma non è sanzionata in alcun modo. Ciò rappresenta una fondamentale differenza rispetto ai casi in cui l’esibizione del permesso è richiesta da parte degli agenti o ufficiali di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 6, co. 3 del T.U. 286/98, situazioni nelle quali il cittadino straniero è obbligato a esibire il permesso di soggiorno e la mancata esibizione è sanzionata. 29. Per la trattazione della problematica della sussistenza o meno dell’obbligo di denuncia del reato di ingresso e soggiorno illegale, si rimanda ancora una volta al documento “I minori stranieri extracomunitari e il diritto all’istruzione dopo l’entrata in vigore della legge n. 94/2009”. |
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