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sans-papiers > guida legislativaElezioni europee - Possono votare i cittadini membri dei nuovi paesi U.E.25 febbraio 2004Si vuole dar conto della circolare del Ministero dell’Interno n. 134, del 30 dicembre 2003 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2004) intitolata “Esercizio del diritto di voto per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo da parte dei cittadini dell’Unione europea residenti in Italia”. Giova premettere che il Trattato sull’Unione europea (firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1 novembre 1993) ha istituito la cittadinanza dell’Unione (artt. 17 e ss. del Trattato istitutivo della Comunità europea). Si prevede infatti che E’ cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro (art. 17 TCE). In particolare l’art. 18, comma 2, TCE dispone che ogni cittadino dell’Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. In attuazione di tale previsione il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la direttiva n. 93/109/CE del 6 dicembre 1993, relativa appunto alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini. Dal 1 maggio 2004 i cittadini dei nuovi paesi membri hanno quantomeno acquisito la cittadinanza politica dell’UE. |
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