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archivio legislativo > normativa italiana > CircolariCircolare n. 48 del Ministero degli Affari esteri del 31 ottobre 1961Titolo di viaggio per stranieri5 marzo 2004Ministero degli affari esteri - Direzione generale degli affari politici - Servizio stranieri - Ufficio III
D’intesa con le Amministrazioni interessate, e per aderire a richiesta dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, questo Ministero è venuto nella determinazione di rilasciare il "Documento di Viaggio" previsto dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ai soli rifugiati politici riconosciuti tali dall’apposita Commissione Paritetica di Eleggibilità. Agli stranieri che invece non abbiano la qualifica di rifugiati politici e che, per ragioni varie, non possono ottenere il passaporto delle autorità del loro paese, verrà rilasciato un nuovo documento, a forma di libretto di colore verde chiaro, denominato "Titolo di viaggio per stranieri", che sarà distribuito a ciascuna Questura in un congruo numero di esemplari. Del menzionato documento potranno beneficiare gli stranieri compresi in una delle seguenti categorie: La concessione di detto documento potrà avere luogo, salvo i casi di urgente ed improrogabile necessità, solo dopo che l’interessato abbia provato di essere nella impossibilità di ottenere un passaporto dalle autorità del suo paese e di non avere pendenze verso la Giustizia od obblighi verso la famiglia. p. Il Ministro: Cattani |
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