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archivio legislativo > normativa italiana > CircolariCircolare Ministero del Lavoro e politiche sociali n.3/2003 del 12/02/03Indicazioni operative per l’applicazione dei flussi migratori del 2003 e la proroga del decreto flussi 200212 febbraio 2003Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per l’Impiego Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie Prot. n. 294/16 Allegati n. 3 CIRCOLARE N. 3/2003
OGGETTO: Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.12.2002 concernenti rispettivamente: 1) proroga dei termini dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2002; 2) programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2003. 1) Il DPCM recante la proroga dei termini dei flussi di ingresso per l’anno 2002 dilaziona il termine del 31.12.2002 al 31.03.2003 ai fini della presentazione delle istanze – avanzate da parte dei datori di lavoro interessati - di ingresso per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.P.C.M. del 15.10.2002, nonché delle richieste degli interessati - da rivolgere alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane - di visto di ingresso per lavoro autonomo di cui all’art. 1 dello stesso D.P.C.M. Con particolare riferimento all’articolo 1, comma 2, si precisa quanto segue. La disposizione esclude espressamente le attestazioni di disponibilità in quota per conversioni del permesso di soggiorno rilasciato per motivo di studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Con riferimento all’applicazione dell’art. 4 del D.P.C.M. del 15.10.2002 resta ferma la distribuzione delle quote a livello regionale come da tabella allegata alla circolare n. 59/02, che si allega nuovamente alla presente (allegato n. 3) nella sua versione corretta; sono state, infatti, rettificate, entro la quota regionale assegnata, alcune quote parziali relative alle nazionalità con riferimento alle regioni Friuli V.G., Lazio, Liguria, Toscana e Sicilia. I rispettivi Uffici regionali cureranno i conseguenti adempimenti per aggiustare la ripartizione provinciale. 2) Il DPCM recante la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori stagionali per l’anno 2003, fissa una quota di 60.000 ingressi per lavoratori subordinati non comunitari per le esigenze di carattere stagionale, ripartita tra le Regioni e le Province autonome, come da prospetto allegato. Le quote di lavoratori stagionali non comunitari riguardano:
Ai fini dell’immediata attuazione del decreto in oggetto, si dispone quanto segue. Le Direzioni Regionali assegnatarie devono ripartire le quote indicate nel prospetto fra le singole province, secondo i fabbisogni, al fine di consentire l’avvio immediato dei lavoratori stagionali interessati, tramite il rilascio delle relative autorizzazioni. In conformità a quanto previsto dalla circ. 4/2002 di questo Servizio, a partire dalla data di pubblicazione nella G.U. del DPCM, è consentita l’acquisizione delle domande di autorizzazione al lavoro stagionale che i datori di lavoro devono presentare presso codeste sedi provinciali e riguardanti esclusivamente le nazionalità sopra specificate ed anche tutti i cittadini non comunitari che hanno svolto lavoro subordinato stagionale con regolare permesso di soggiorno nell’anno 2001 e 2002. Le domande da presentare presso le Direzioni Provinciali del Lavoro devono essere corredate dalla prescritta documentazione. Per la esatta rilevazione del raggiungimento della quota locale assegnata, codeste Sedi devono applicare quanto già definito con la circ. n. 104/98, secondo la quale nel caso in cui il lavoratore straniero svolga attività lavorative stagionali in Italia per ulteriori periodi con nuove autorizzazioni collegate alla prima, pur sempre nell’ambito del periodo massimo stagionale di 9 mesi, codeste sedi devono considerare una sola volta le diverse autorizzazioni rilasciate al medesimo lavoratore, ai fini del calcolo dell’esaurimento della quota massima sopraindicata. Si ricorda, come già disposto con la circ. 69/2001 di questo Servizio, che il contratto di lavoro deve essere esigibile nel primo giorno di attività lavorativa. Si ricorda a codesti Uffici la necessità dell’invio dei dati relativi alle autorizzazioni al lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, secondo le modalità indicate nelle circolari nn. 59 e 62 del 2002. IL DIRETTORE GENERALE |
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