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sans-papiers > schede praticheRicongiungimenti familiari: che cosa cambia con la legge Bossi FiniA cura dell’Avv. Paolo Cognini23 gennaio 2003Le modifiche alla normativa sull’immigrazione introdotte dalla L.189/2002, intervengono anche sull’istituto del ricongiungimento familiare, che viene riformulato sotto molteplici profili: 1) sotto il profilo dei soggetti legittimati ad accedere alricongiungimento; 2) sotto il profilo dei requisiti richiesti; 3) sotto il profilo della documentazione da produrre e delle procedure da seguire; Per quanto riguarda il punto 1, la L. 189/2002 opera una drastica restrizione in ordine ai soggetti legittimati ad accedere al ricongiungimento. La normativa precedente consentiva, infatti, al migrante regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, di chiedere il ricongiungimento con i seguenti familiari: Le morifiche della Bossi Fini Va, inoltre, osservato che l’art.23 della L.189/02 parla genericamente di genitori che “…hanno altri figli nel Paese di origine…”, senza specificare se gli altri figli debbano risultare o meno conviventi con i genitori: stando alla lettera dell’art.23, ad oggi, sarebbe sufficiente che il genitore abbia nel Paese di origine o di provenienza un figlio, seppur inserito in contesti familiari diversi o, addirittura, residente in altra località del Paese, per rendere impossibile il ricongiungimento. D’altra parte va pure rilevato che la stessa norma non ha neanche introdotto, in funzione di temperamento della disposizione di legge, la possibilità di dimostrare l’insufficienza del reddito degli altri figli presenti nel Paese di origine ai fini del mantenimento dei genitori. In sintesi, quindi, con l’entrata in vigore della L.189/02 i ricongiungimenti saranno possibili solo nei seguenti casi: a) coniuge (non legalmente separato) b) figli minori a carico c) figli maggiorenni a carico che a causa di invalidità totale non possano provvedere al loro sostentamento d) genitori a carico che non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza e) genitori a carico ultrasessantacinquenni con altri figli che siano impossibilitati a provvedere al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute Documentazione e procedura La L.189/02 è intervenuta anche sulle procedure da seguire e la documentazione da produrre al fine di conseguire il nullaosta al ricongiungimento. Per quanto riguarda la documentazione da produrre, oltre a quella già prevista dalla normativa preesistente, essa dovrà comprendere la documentazione attestante la “vivenza a carico” e i rapporti di parentela, coniugio e la minore età, autenticati dall’autorità consolare italiana. Tale documentazione dovrà essere presentata allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura (UTG) competente per il luogo di dimora del richiedente. La documentazione aggiuntiva richiesta, va tradotta e legalizzata. |
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