|
||
sans-papiers > guida legislativaDivieto di espulsioni collettive: il caso di cittadini rom19 ottobre 2004
Per quanto riguarda il divieto delle espulsioni collettive sancito dall’art. 4, Protocollo Addizionale n.4, della Convenzione europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (oltre che dall’art. 19 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea), si evidenzia che un recente provvedimento d’urgenza del 2 agosto 2004 del Tribunale di Milano, ha dichiarato la nullità e pertanto la revoca di oltre una decina di decreti d’espulsione adottati in forma collettiva, emessi in data 17 maggio 2004 dal Prefetto della Provincia di Milano. In particolare il Tribunale di Milano ha preso in considerazione un caso di espulsione collettiva di un gruppo di cittadini di etnia rom, tutti fermati nello stesso momento e nello stesso luogo, e, quindi, colpiti dal medesimo provvedimento di espulsione. Si trattava in pratica di un prestampato che cambiava soltanto le generalità per ciascuno degli interessati, ma che recava identica motivazione. La motivazione, peraltro, era a sua volta alquanto laconica perché si limitava a far riferimento ad una presunta violazione dell’obbligo da parte di ciascuno degli interessati, di presentarsi in questura entro otto giorni per chiedere il permesso di soggiorno (come previsto all’art. 5, comma 2, del T.U. sull’Immigrazione). Parlo di presunta violazione perché di questo non vi era alcuna prova, né alcun riferimento circostanziato. Si rileva peraltro che minimamente sono stati considerate ed esaminate le singole situazioni personali dei soggetti coinvolti (si pensi a chi aveva avuto in passato un permesso di soggiorno, poi scaduto; a chi avrebbe potuto esercitare una domanda d’asilo; a chi non sarebbe stato effettivamente rimpatriabile perché proveniente da zone che non sono considerate a livello internazionale uno Stato, come per esempio il Kossovo). |
||