|
||
archivio legislativo > normativa italiana > DecretiDecreto-legge 21 marzo 1978, n. 59Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reatiPubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 22 marzo21 marzo 1996Il Presidente della Repubblica: Visto l’art. 77 della Costituzione; Ritenuta la necessità e l’urgenza di emanare norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l’interno, per le finanze, per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni; Decreta: Art. 1 Dopo l’art. 419 del codice penale è inserito il seguente: (Attentato a impianti di pubblica utilità) — Chiunque compie atti diretti a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità o di ricerca o di elaborazione di dati, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni. Art. 2 L’art. 630 del codice penale è sostituito dal seguente: Art. 630 (Sequestro di persona a scopo di estorsione, di terrorismo o di eversione) — Chiunque, allo scopo di conseguire, per sè o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, ovvero per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione di anni trenta. Art. 3 Dopo l’art. 648 del codice penale è aggiunto il seguente: (Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione) — Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque compie fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire un milione a venti milioni. Art. 4 Dopo l’art. 165 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti: (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte dell’autorità giudiziaria) — Il giudice istruttore, il pretore e il pubblico ministero, per i soli procedimenti in corso di istruzione, possono ottenere dalla competente autorità giudiziaria, anche in deroga al divieto stabilito dall’art. 307, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto». (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Ministro per l’interno) — Il Ministro per l’interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, può chiedere all’autorità giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per la prevenzione e l’accertamento dei delitti indicati negli articoli 306, 422, 423, 426, 428, 432, primo comma, 433, 438, 439, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma e 630 del codice penale, nonchè dei delitti previsti dagli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, dall’art. 75 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, e dall’art. 1, quarto e quinto comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito nella legge 30 aprile 1976, n. 159. Art. 5 Dopo l’art. 225 del codice di procedura penale è inserito il seguente: (Sommarie informazioni dall’indiziato, dall’arrestato e dal fermato) — Nei casi di assoluta urgenza e al solo scopo di proseguire le indagini in ordine ai reati di cui all’art. 165-ter, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, senza la presenza del difensore, assumere sommarie informazioni dall’indiziato, dall’arrestato in flagranza o dal fermato ai sensi dell’art. 238. Art. 6 Il secondo comma dell’art. 226-terdel codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Il decreto deve indicare le modalità e la durata delle operazioni disposte. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata per periodi successivi di quindici giorni ove perdurino le condizioni stabilite nella prima parte del presente articolo. Il provvedimento di proroga deve contenere specifica motivazione». Art. 7 Dopo l’ultimo comma dell’art. 226-terdel codice di procedura penale è aggiunto il seguente: «L’autorizzazione può essere data anche oralmente, con l’indicazione delle modalità e della durata delle operazioni, ma in questo caso deve essere confermata per iscritto appena possibile, nelle forme previste dai commi precedenti, con l’indicazione della data e dell’ora nella quale il provvedimento orale è stato emesso». Art. 8 L’art. 226-quater del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: (Esecuzione delle operazioni di impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni) — Le operazioni di cui all’articolo 226-bis sono effettuate presso gli impianti installati presso la procura della Repubblica ovvero, sino a che non saranno allestiti i necessari apparati, presso impianti di pubblico servizio.
Tuttavia, quando per ragioni di urgenza non sia possibile utilizzare gli impianti indicati nel precedente comma, il procuratore della Repubblica o il giudice istruttore può autorizzare che le operazioni ivi previste siano eseguite presso impianti in dotazione agli uffici di polizia giudiziaria. Art. 9 Dopo l’art. 226-quinquies del codice di procedura penale è inserito il seguente: (Intercettazione preventiva di comunicazioni o conversazioni telefoniche) — Fuori dalle ipotesi di cui ai precedenti articoli, a richiesta del Ministro per l’interno o, su sua delega, esercitata anche per il tramite del prefetto competente, a richiesta del questore, del comandante del gruppo dei carabinieri, del comandante del gruppo della guardia di finanza o di altro funzionario o ufficiale comandante di servizio o reparto operativo, il procuratore della Repubblica del luogo ove le operazioni devono essere eseguite può autorizzare l’intercettazione di comunicazioni o conversazioni telefoniche quando sia necessaria per le indagini in ordine ai delitti indicati nel primo comma dell’art. 165-ter. Art. 10 L’art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, è sostituito dal seguente: «In deroga a quanto previsto dal primo comma dell’art. 502 del codice di procedura penale, il procuratore della Repubblica procede in ogni caso con il giudizio direttissimo, sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i delitti previsti dagli articoli 628, 629 e 630 del codice penale, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, e per i reati eventualmente concorrenti con quelli sopraindicati». Art. 11 Gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalità ed ivi trattenerlo per il tempo necessario all’identificazione o comunque non oltre le ventiquattro ore. Art. 12 Chiunque aliena, cede in locazione o a qualunque altro titolo consente l’uso di fabbricati, ha l’obbligo di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dei fabbricati stessi, l’esatta ubicazione di essi, nonchè le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all’interessato. Art. 13 Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
||