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archivio legislativo > giurisprudenza italianaReclamo alla Corte d’Appello di VeneziaAvverso il decreto del Tribunale di Venezia 11 giugno 200422 dicembre 2004CORTE D’APPELLO DI VENEZIA RECLAMO Avverso il decreto del Tribunale di Venezia 11 giugno 2004 depositato in pari data Per ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ - avv. yyy yyy – Contro MINISTERO DELL’INTERNO Contro QUESTURA DI VENEZIA L’avv. yyy yyyy, proc. e dom. del signor ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ nato a Yaounde (Camerun) il …/…/…. residente in … (…) Via ….. n. …/…, in virtù di mandato a margine del presente atto, in Venezia - Chirignago Via Miranese n. 420/2, espone Con ricorso 24.05.2004 l’odierno reclamante adiva il Tribunale di Venezia, ex art. 30 D. Lgs. 286/98 e L. 189/2002, con cui impugnava il provvedimento 07.O7.2003 del Questore della provincia di Venezia, notificatogli il giorno 11 maggio 2004, che rigettava l’istanza avanzata dallo stesso reclamante tendente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia. Il provvedimento amministrativo, impugnato avanti il Tribunale Veneziano, evidenziava la non concedibilità del permesso esclusivamente sul presupposto della carenza della convivenza del ricorrente con un parente entro il quarto grado di nazionalità italiana. L’articolato provvedimento del Tribunale di Venezia quale Giudice Unico, richiamando il quadro normativo in tema di diritto all’unità familiare disciplinato dall’art 28 del D.Lgs. 286/98 così come integrato dal D.P.R. 54/2002, nonché dal combinato disposto degli artt. 3, 4 e 5 del richiamato decreto legislativo in tema di richiesta di permesso di soggiorno successivo all’entrata nel territorio dello stato, ha ritenute pienamente motivato il provvedimento del Questore di Venezia.. Ha rilevato, da parte sua, il Giudice di prime cure, all’esito della disamina effettuata, come il ricorrente, ora non convivente con il familiare di nazionalità italiana, fosse per tale ragione divenuto privo dunque dei presupposti per godere del beneficio di cui sino ad ora aveva goduto: cioè l’esenzione dal provvedimento di espulsione!. Il provvedimento del Tribunale di Venezia, datato 11.06.2004 e notificato in data 01.07.2004, che qui si impugna, è ingiusto e gravatorio ed andrà per l’effetto riformato e, quindi, annullato. Circa il provvedimento del Questore Per quanto attiene le ragioni dell’impugnazione del provvedimento del Questore di Venezia non possiamo non rimandare a quanto già evidenziato nel ricorso richiamato. In particolare, alcun dato normativo senz’altro impone il requisito della convivenza quale condizione necessaria ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari. Come già detto l’ipotesi della convivenza appare trattata, ma a contrariis, nelle ipotesi attinenti il divieto di espulsione in capo allo straniero che, tra le altre ipotesi, sia convivente con un parente entro il quarto grado. Del tutto diversa appare, dunque, l’ipotesi del rilascio di un permesso rispetto alla attuabilità o meno di un provvedimento sanzionatorio di espulsione. Circa il decreto del Tribunale Il Tribunale di Venezia ritiene, conclusivamente, che la convivenza effettiva, ed in qualche modo duratura,tra lo straniero che richiede il permesso ed il proprio familiare, debba informare la ratio della normativa nell’ottica di tutelare la garanzia dell’esigenza del ricongiungimento dei familiari stranieri, partendo peraltro da un angolo visuale estremamente formale, invero argomentando in maniera assai originale nella considerazione ,per così dire, della tolleranza da parte dello Stato, dello straniero in virtù di una discutibile interpretazione dell’art. 19 del DLgs 286/98. Il percorso argomentativo del Tribunale di Venezia, pur discutibile su alcuni passaggi, potrebbe avere comunque valenza se ci trovassimo innanzi ad un provvedimento emesso ex art. 13 del richiamato decreto legislativo, quindi di un provvedimento di espulsione; ma all’evidenza questo non è il caso di cui ci occupiamo. L’iter argomentativo del Tribunale appare, dunque, ultra petita anche in considerazione della mancata costituzione dell’Amministrazione. Il provvedimento amministrativo impugnato doveva essere valutato nella sua esteriorizzazione, quale portata a conoscenza del ricorrente e così come motivato, quello essendo l’ambito di valutazione della legittimità dei provvedimento. Indebita appare la integrazione motiva apportata dal Tribunale, in quanto il provvedimento amministrativo deve essere valutato e giudicato alla luce della propria endosufficienza, inammissibile essendo qualsiasi eterointegrazione. Arbitraria è la considerazione del Tribunale secondo cui il Questore avrebbe ritenuto (??) che il reclamante non avrebbe esercitato il diritto di soggiorno ex art. 3 D.p.r. 54/2002, bensì si sarebbe avvalso della mera pretesa a contenuto negativo di cui all’art. 19 D.Lgs. 286/98 (?!). Ciò, si badi bene, in presenza di un permesso di soggiorno regolarmente rilasciato e valido indubitabilmente sino al 23 maggio 2006!!! In questo quadro dobbiamo: rilevare come non ci sia dato conoscere alcun elemento normativo, così ci sembra, dal quale si possa considerare la presenza di un nucleo familiare convivente in una medesima unità abitativa, al fine di considerare attuabile il ricongiungimento familiare e, quindi, la possibilità della ricostituzione od il mantenimento dell’unità familiare. Ipotesi esplicitamente prevista dall’art. 28 del D. Lgs. 286/98 (Testo Unico) quale diritto anche dello straniero, e ciò in conformità al dettato costituzionale. Riteniamo che la ratio che informa la normativa debba essere ravvisata nel diritto all’unità familiare, di cui abbiamo già detto, le cui attuazioni possono aversi con le modalità del ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari. Circa la posizione del reclamante Rimandiamo a quanto già dedotto nel ricorso di primo grado in ordine alla persona del reclamante ed alla sua attività lavorativa a tempo indeterminato presso G. s.p.a. Preme in questa sede sottolineare come il reclamante si trovi nella situazione pienamente legittima di chi è in possesso di un permesso di soggiorno valido sino al 23 maggio 2006, si trovi nelle condizioni sostanziali di potere ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, sia titolare di codice fiscale, di libretto di lavoro e di tessera sanitaria. Illegittimo, ingiusto sarebbe pertanto che un cittadino straniero, regolarmente assunto a tempo indeterminato,dopo una serie di rapporti di lavoro di natura interinale, percettore di un reddito pari a circa € 1.000,00 mensili netti e titolare di un regolare rapporto locatizio si trovasse a non godere del diritto di soggiorno - richiesto per motivi fondati su ragioni piene ed evidenti di natura familiare- e quindi sottoponibile, secondo gli assunti del giudice di prime cure, al provvedimento dell’espulsione. ‘ Circa le prove reclamo avverso il decreto del Tribunale di Venezia - Giudice Monocratico, 11 giugno 2004, notificato in data 01 luglio 2004 affinché l’Ecc.ma Corte d’Appello di Venezia, previo esperimento degli incombenti di rito e concesso termine per la notifica del presente reclamo e del decreto, voglia, in camera di consiglio, accogliere le seguenti
conclusioni: Riservata la formulazione di altri capitoli. Si indicano quali testi do comunque quali informatori: 1) signora M. C. F., residente in …. (..) Via … … n. …; 2) don G. J., … .., Via … n. …; 3) Sig. G. M. procuratore di G. s.p.a. di Noale. si producono: 1) fascicolo di primo grado; La presente procedura è esente dal pagamento di qualsivoglia contributo, versamento, tassa od imposta. Venezia - Chirignago, 9 luglio 2004
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