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archivio legislativo > normativa italiana > DecretiDecreto PCM del 17 dicembre 2004Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 200525 gennaio 2005IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; Visto, in particolare, l’art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, come modificato dall’art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale prevede che, "in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente"; Visto il DPR 30 marzo 2001, e considerato che il documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione nel territorio dello Stato 2004/2006 è in corso di emanazione; Visto che il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2005 non e’ stato ancora emanato; Visti i decreti di programmazione transitoria dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2004 del 19 dicembre 2003 che hanno autorizzato complessivamente 79.500 ingressi; Tenuto conto del fabbisogno di manodopera extracomunitaria per l’anno 2005 così come rilevato sulla base delle segnalazioni pervenute dagli enti locali e delle indicazioni acquisite ad opera del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dai propri uffici periferici e dalle associazioni datoriali appositamente interpellate; Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali richiedono lavoratori stranieri in posizione dirigenziale o altamente qualificati; Tenuto conto che vi sono fabbisogni di lavoratori autonomi, provenienti dall’estero, in particolari settori imprenditoriali, professionali e della ricerca; Considerato che l’art. 17, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, prevede di istituire quote riservate a favore di "lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in paesi non comunitari, che chiedono di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi"; Ritenuto che il proseguimento di una politica di incentivazione di un elevato grado di collaborazione da parte dei Paesi vicini di origine o di transito di importanti flussi migratori, richiede il mantenimento di quote privilegiate a favore di Paesi specificamente individuati; Tenuto conto del fabbisogno di manodopera stagionale extracomunitaria per l’anno 2004, in particolare nei settori turistico-alberghiero, agricolo e dei servizi, così come rilevato sulla base delle segnalazioni pervenute dagli Enti locali e delle indicazioni acquisite ad opera del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dai propri uffici periferici e dalle associazioni datoriali appositamente interpellati; Tenuto conto che una parte importante della domanda di lavoratori stranieri viene soddisfatta da cittadini di paesi diventati membri dell’Unione Europea il primo maggio 2004 e il cui ingresso non è più regolamentato dal presente decreto; Decreta: Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Roma, 17 dicembre 2004 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: LETTA Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2005 Ministeri istituzionali-Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 233 (DPCM extracom 2005) |
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