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sans-papiers > contributi e segnalazioniVerso la fine dello stato di diritto - Da Lampedusa ancora dannati nel deserto?A cura di Fulvio Vassallo Paleologo, Università di Palermo22 marzo 2005
Con due importanti sentenze la Corte costituzionale aveva “demolito” alcune norme fondamentali della legge Bossi-Fini che prevedevano l’arresto obbligatorio per gli immigrati che non avessero ottemperato all’ordine di espulsione ( sentenza n. 223/2004), e che non accordavano effettive garanzie di difesa e di contraddittorio per gli immigrati destinatari di un provvedimento accompagnamento coattivo in frontiera ( sentenza n.222/2004). La sentenza n. 222 richiama espressamente la precedente sentenza n.105 del 2001, che pur salvando l’impianto dell’art. 14 del T.U. 286 del 1998, che prevedeva le procedure di trattenimento presso i centri di permanenza temporanea, affermava come le garanzie previste dall’art. 13 della Costituzione “ non subiscono attenuazioni rispetto agli stranieri”. La Corte osservava in quella occasione, come “ per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia dell’immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, non può risultarne minimamente scalfito il carattere universale della libertà personale”. Malgrado le decisioni della Corte continuano sia i trattenimenti all’interno dei centri di detenzione italiani ben oltre i limiti di legge, come riportato dalla stampa locale a febbraio di quest’anno, quando numerosi migranti sono stati trattenuti nel centro di detenzione di Lampedusa per oltre 60 giorni, sia gli accompagnamenti immediati a seguito di respingimento, senza alcun intervento di controllo della magistratura. L’art. 2 del T.U.286 del 1998, anche dopo le modifiche apportate dalla legge Bossi-Fini del 2002, prevede che i diritti fondamentali della persona umana, tra i quali si colloca certamente il diritto di difesa ( oltre che il diritto di asilo ed il diritto alla salute) vengano riconosciuti a tutti gli stranieri “comunque presenti sul territorio” e dunque anche in una posizione di ingresso o di soggiorno irregolare. Ma a Lampedusa questa norma non vale, o forse Lampedusa non viene più compresa nello spazio geografico di applicazione delle leggi italiane e della nostra Costituzione. La possibilità, prevista dai nuovi accordi di riammissione stipulati (o millantati, altre volte trattandosi di un mero scambio di note diplomatiche) dal governo italiano, di effettuare accompagnamenti immediati anche verso i paesi di transito, oltre che verso i paesi di provenienza, hanno accresciuto i rischi di refoulement ( vietato dall’art.33 della Convenzione di Ginevra e dall’art. 19 del T.U. 286 del 1998) a carico dei potenziali richiedenti asilo.
Occorre rilevare come da tempo, a fronte di previsioni di legge del tutto generiche, proprio in materia di allontanamento forzato dal territorio nazionale, le autorità amministrative abbiano applicato le diverse disposizioni di legge con un elevato livello di discrezionalità, evitando un effettivo controllo dell’autorità giudiziaria, o riducendolo ad un simulacro, proprio nella delicatissima materia dei respingimenti, delle espulsioni e dei centri di detenzione amministrativa, tutte materie attinenti alla libertà personale e perciò sottoposte alle rigide prescrizioni dell’art. 13 della Costituzione. Discrezionalità coperta da un ferreo alone di segretezza. Moltissime sentenze di giudici di merito, ancora più numerose dopo le modifiche introdotte dalla legge Bossi-Fini del 2002, hanno annullato provvedimenti di espulsione e di trattenimento palesemente illegittimi, documentando una quantità impressionante di abusi di ogni genere commessi dalle autorità di polizia nella emanazione e nella concreta applicazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale degli immigrati irregolari. Ma le prospettive più preoccupanti, dopo le sentenze della Corte Costituzionale, si profilano ancora una volta nelle prassi amministrative, nell’attività degli organi di polizia, nei provvedimenti assunti da Questure e Prefetture, nel ruolo sempre più diretto del Ministero degli interni nell’indirizzare le scelte degli organi periferici. Da questo punto di vista l’isola di Lampedusa appare un terreno di sperimentazione di prassi sempre più aggressive e irriguardose della dignità della persona umana. Addirittura questa volta ci si è affidati anche ad agenti della polizia libica che hanno avuto modo di entrare nel centro di Lampedusa e di contribuire attivamente alle operazioni di identificazione e di prima attribuzione di una nazionalità, affidate a personale non abilitato e senza l’intervento di agenti diplomatici e consolari. Gli immigrati trattenuti nel centro di detenzione di Lampedusa sono stati accompagnati in frontiera senza documenti identificativi
( cd. documenti di viaggio) ma solo sulla base di una asserita provenienza dalle coste libiche, avallata dagli agenti di quel governo. Tra l’altro l’esecuzione sommaria di provvedimenti di respingimento e di allontanamento forzato, adottati con contenuti pressoché identici e con modalità di identificazione sommarie, ha comportato centinaia di espulsioni collettive, vietate dalla Carta Costituzionale Europea e dalla Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell’uomo . Emergono sempre più gravi le omissioni e le irregolarità procedurali commesse anche in questa occasione dalle autorità di polizia, al punto che neppure l’Alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati, e parlamentari italiane ed europee hanno potuto fare ingresso nel centro di detenzione di Lampedusa per parlare direttamente con i migranti. Nei fatti continua a prevalere la posizione affermata dal Presidente del Consiglio dei Ministri davanti alla Corte Costituzionale, malgrado la decisione contraria della stessa corte: sulla base di un lontano precedente della stessa Corte del 1972, si è applicato l’art.15 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931 n.773, secondo il quale l’accompagnamento coattivo, “incidendo solo temporaneamente sulla libertà personale, sfugge alle procedure di convalida da parte dell’autorità giudiziaria”. Una posizione che la Corte Costituzionale ha ritenuto contraria alla nostra legge fondamentale. E un regolamento di attuazione non può certo valere più dell’art. 13 della Costituzione italiana. Quanto avvenuto in questi giorni a Lampedusa, e i precedenti “rimpatri collettivi” eseguiti lo scorso ottobre testimoniano l’esatto contrario come se le decisioni politiche e le prassi amministrative valessero più della nostra Carta fondamentale. Anche dopo gli interventi della Corte Costituzionale si diffonde comunque la percezione sempre più netta di uno stato di “sospensione” dei diritti di libertà, che in passato ha coinvolto, oltre agli immigrati ed ai loro avvocati, anche esponenti di associazioni e di enti locali, spintonati o malmenati, solo perché rivendicavano il diritto di comunicare con gli immigrati deportati da un centro di detenzione ad un altro, o peggio verso la Libia, paese che non aderisce neppure alla Convenzione di Ginevra, e che si è rifiutata in passato di fare entrare i rappresentanti di Human Rights Watch che volevano indagare sui centri di detenzione. La stessa Libia contro la quale hanno protestato numerosi rappresentanti dei paesi confinanti con le modalità inumane con cui erano stati trattati i loro cittadini dopo la espulsione dello scorso ottobre da Lampedusa. Un vero “esempio” di collaborazione tra le forze di polizie, mentre i trafficanti dormono sonni tranquilli nelle loro agenzie di viaggio e nei loro uffici governativi in Turchia, a Malta, a Cipro, nella stessa Libia. Tanto a pagare, anche con la vita, sono sempre le vittime del traffico. Rimane l’amara constatazione che i migranti giunti irregolarmente a Lampedusa, anche dopo la visita dell’ultima delegazione parlamentare, continuano ad essere trattenuti per giorni in condizioni disumane senza ricevere uno straccio di provvedimento e senza essere informati della loro sorte. Esattamente come avviene nei centri di detenzione del Nord-africa. Non si comprende perché in tutti questi casi non si dovrebbe parlare di veri e propri sequestri di persona. Quale autorità nazionale o internazionale saprà porre termine a questi abusi? Sembrerebbe che la prova di fatti tanto evidenti anche all’occhio delle telecamere, si volatilizzi sempre, quasi che i “corpi” del reato scomparissero con la esecuzione delle misure di allontanamento. Fino a quando? |
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