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sans-papiers > domande frequenti (FAQ)Nuovo contratto di lavoro connesso al rinnovo del permesso di soggiorno1 aprile 2005Complimenti per il lavoro svolto in materia di diritti dei cittadini.
Io ho un problema con il mio contratto e permesso. Ho un PdS per motivi di studio che scade a fine marzo ed ho chiesto il rinnovo a fine gennaio. Prima di chiedere il rinnovo ho firmato un contratto di lavoro interinale fino a fine marzo perché mi hanno detto che non si può fare il contratto più lungo della durata del Pds e non mi rinnovano il contratto perché il permesso non è rinnovato. Ho sentito che prima il permesso doveva essere valido al momento di stipulare il contratto mentre adesso si può addirittura firmare il contratto anche con la richiesta di rinnovo. Cosa posso fare? Vi ringrazio
Anche nella nuova formulazione del regolamento di attuazione della Legge Bossi – Fini (Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334 - “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 - supplemento ordinario n. 17/L - del 10 febbraio 2005), il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l’esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale delle 1.040 ore (art. 14, comma 4, dpr 99/394) Giustamente l’interessato precisa che ha sentito dire che, prima il permesso di soggiorno doveva essere valido al momento di stipulare il contratto di lavoro, mentre adesso si può addirittura firmare il contratto anche con la semplice richiesta di rinnovo. Probabilmente la risposta gli è stata data in questi termini non per motivi di carattere legale, ma per motivi di semplice opportunità. In altre parole è evidente - specialmente trattandosi di un’agenzia di lavoro interinale - che non si vogliono vincolare per un tempo troppo lungo, avendo la piena possibilità riconosciuta dalla legge di mantenere il lavoratore nello stato di massimo precariato e, quindi, potendo fare contratti, per periodi anche inferiori ai tre mesi, in piena libertà. Ne consegue che è nel pieno diritto dell’interessato di proporre un contratto che abbia una scadenza successiva al suo permesso di soggiorno, o addirittura un contratto a tempo indeterminato. E’ certo però che, se è “legale” concludere un contratto di questo tipo, non si può dire che l’agenzia di lavoro interinale sia obbligata a concluderlo in questi termini; ciò perché nessuno ha l’obbligo di assumere se non vuole e, soprattutto, perché la legge concede alle agenzie di lavoro interinale la piena libertà di mantenere il lavoratore in una condizione di costante precariato. Anche in questo caso, trattandosi comunque di un contratto di lavoro - e proprio in base a quanto previsto nella già commentata circolare n. 9 del Ministero del Lavoro dell’8 marzo 2005 avente ad oggetto il “D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 concernente "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione", previsto dall’art. 34, comma 1, della legge Bossi-Fini – Sportello Unico per l’Immigrazione - Ulteriori immediate indicazioni”) – il modulo relativo al contratto di soggiorno dovrà dalle parti essere compilato, sottoscritto e inviato mediante raccomandata allo Sportello Unico presso la prefettura. Oltre a tale adempimento (e tutti gli altri previsti dal nomale avviamento al lavoro dei cittadini italiani e stranieri) ci sarà poi la comunicazione di avviamento al lavoro da effettuarsi entro 5 giorni e da inviare allo Sportello Unico. L’art. 36-bis, comma 2, del regolamento di attuazione prevede infatti che Il datore di lavoro deve comunicare allo Sportello unico, entro 5 giorni dall’evento, la data d’inizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, ai sensi dell’articolo 37, nonche’ il trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza. In base alla circolare n. 9/2005 già commentata, parrebbe desumersi che la spedizione del contratto di soggiorno, sempre fatta entro i 5 giorni previsti, equivalga anche alla prescritta comunicazione di avviamento al lavoro allo Sportello Unico, se nel contratto di soggiorno (nei moduli) è prevista la data di inizio effettivo del rapporto di lavoro. Ciò non toglie che il datore di lavoro debba effettuare oltre a ciò anche la distinta comunicazione di avviamento, sempre entro i 5 giorni, al centro per l’impiego. |
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