|
||
sans-papiers > schede praticheL’istituzione dei Centri di Permanenza TemporaneaA cura dell’Avv. Simone Sabatini del Bologna Social Forum30 gennaio 2003"E’ evidente l’intenzione del legislatore di costituire un circolo vizioso tra CPT e carcere. Consapevole dell’impossibilità di operare tutte le espulsioni che ordina, la legge ovvia introducendo figure di reato per condotte di semplice disobbedienza, già oggetto di fondati dubbi costituzionali".
L’istituzione dei Centri di Permanenza Temporanea si deve all’art.12 della legge 40 del 1998 (divenuto poi art.14 del testo unico), la cosiddetta legge Turco Napolitano. Una lettura di questo istituto attraverso un’analisi complessiva della normativa previgente evidenziava il carattere assolutamente residuale di questo istituto in quanto era previsto il trattenimento presso i CPT solamente degli stranieri che rappresentavano un pericolo sociale. Va comunque detto che l’assoluta indeterminatezza della categoria del pericolo sociale generava comunque un conflitto con l’art.13 della Costituzione in materia di applicazione di una limitazione alla libertà personale senza i presupposti previsti dalla legge. Le ragioni per le quali è previsto il trattenimento erano e sono (art.14 comma 1):
Dunque la legge Turco Napoletano ha istituito questo luogo di detenzione amministrativa. Già da allora sono apparse evidenti le ragioni di incostituzionalità nei confronti di limitazioni della libertà personale per soli cittadini stranieri senza neanche un reato e per ragioni a loro non imputabili (mancanza dei documenti di viaggio e/o del vettore). Non si può nascondere che la Corte Costituzionale investita di molte questioni (sentenza 105/2001), espressamente preoccupata dall’ipotesi di un aperto conflitto con il legislatore, dichiarò che non poteva intervenire sull’esistenza stessa dei CPT, ma non poté esimersi dal sottolineare che si trattava di veri e propri carceri. La legge Bossi-Fini di modifica della legge 40 del 1998 interviene direttamente sull’art.14 e sulla disciplina del trattenimento presso il centro in questo senso:
E’ evidente l’intenzione del legislatore di costituire un circolo vizioso tra CPT e carcere. Consapevole dell’impossibilità di operare tutte le espulsioni che ordina, la legge ovvia introducendo figure di reato per condotte di semplice disobbedienza, già oggetto di fondati dubbi costituzionali quando sono poste a difesa di beni costituzionali di prim’ordine. Nel caso della Bossi Fini addirittura questi reati presidiano a norme di per sé incostituzionali. La relazione di accompagnamento al ddl Bossi fini a proposito dei CPT richiedeva 62 milioni di Euro di finanziamento per la costruzione di 10 nuovi CPT (compresi Bologna e Modena attivi) e per l’ampliamento di Roma prevedendo un incremento annuo di 36.000 stranieri da espellere. La spesa dichiarata è di 66,11 euro a testa per ogni giorno di detenzione, quella complessiva è di 91,41 milioni di euro all’anno. Non bisogna dimenticare che è allo studio del Governo la delega alla revisione del regolamento di attuazione del Testo unico in tema di immigrazione per ora fermo alla legislazione precedente. L’istituto del CPT non è una peculiarità italiana. Il dibattito attorno a questo “monstrum” giuridico in Europa è però caratterizzato da particolare freddezza. Ne sono testimoni le Conclusioni del vertice di Siviglia dove è ormai evidente che il tema non è assolutamente la legittimità del CPT, ma la stipula dei cosiddetti accordi di riammissione. Sono accordi tra Stati aventi ad oggetto la deportazione dei migranti. Vi è un rapporto diretto tra efficienza e sviluppo dei CPT e stipula di questi accordi. E’ noto che Albania e Tunisia hanno in essere contratti con l’Italia (probabilmente in cambio di laute ricompense) ed è ormai noto che la Nigeria si è resa talmente disponibile da generare in molti il dubbi che accolga anche migranti provenienti da altri paesi africani. Anche la Cina, con l’entrata nel WTO, è diventata molto più malleabile. Ogni contratto stipulato vuol dire il via a piani di espulsione e quindi CPT in funzione. La Commissione Europea in un importante testo sui metodi di espulsione (Libro Verde della Commissione presentato il 10 aprile 2002) addirittura suggerisce l’utilizzo del carcere in mancanza di adeguati centri di permanenza temporanea, ricevendo già severe critiche da parte dell’istituto europeo per i richiedenti asilo (ECRE 2 agosto 2002). Lo stesso Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e dei Trattamenti disumani e degradanti nel suo rapporto del 2001 ha sostanzialmente affermato la compatibilità dei centri visitati con la Convenzione. Neppure la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è occupata a fondo del tema, ad eccezione marginalmente di un caso in Grecia. Difficile non immaginare una certa dose di pressione da parte degli organismi politici europei per giustificare un silenzio così spesso. Richiedenti asilo Le modifiche della legge Bossi Fini hanno inciso in maniera rilevante sulla disciplina dei richiedenti asilo istituendo i cosiddetti centri di identificazione. Le caratteristiche di questi centri lasciano pensare che saranno utilizzati gli stessi CPT generando una situazione in cui si restringe la libertà personale di un individuo che si presenta in Italia per sfuggire ad una persecuzione. Tutto questo oltre al fatto che i centri sono totalmente gestiti da enti privati Bologna Secondo dati finalmente resi pubblici dall’Amministrazione del CPT a Bologna sono stati operati dal luglio scorso circa 700 trattenimenti.
|
||