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sans-papiers > domande frequenti (FAQ)Cittadinanza italiana – Come mettere in regola madre straniera di minore italiana?19 maggio 2005Buongiorno sono una cittadina albanese, in procinto di venire in Italia con mia figlia, di 4 anni, in possesso di passaporto italiano, datosi che questa bimba l’ho avuta con il mio attuale convivente, cittadino italiano. La domanda è questa: come posso avere un permesso di soggiorno in Italia? Il problema è che io e il mio convivente non siamo sposati, e l’ambasciata italiana di Tirana non ha voluto darmi risposte precise. Dato che mia figlia è cittadina italiana ho diritto ad avere un permesso di soggiorno? Per favore datemi una risposta. Distinti saluti.
La normativa italiana offre una soluzione puntuale a questo caso, anche perché si parla di un diritto collegato al diritto della bambina ad avere nel proprio paese – l’Italia – non solo il padre, ma anche la madre. Il vigente T.U. sulla libertà di circolazione nei paesi dell’Unione (DPR 18 gennaio 2002, n. 54 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2002 - Supplemento Ordinario n. 69) riconosce pacificamente anche il diritto dei genitori di seguire i figli che siano cittadini comunitari nell’esercizio della libertà di circolazione all’interno dell’UE (si vedano gli artt. 17 e ss. del Trattato istitutivo della Comunità europea - TCE), a partire dall’ingresso nel territorio del proprio paese di cittadinanza. Siamo in presenza di una norma che è puntualmente riferibile alla situazione in cui si trova il genitore naturale di un cittadino italiano, ossia il genitore che non è unito in matrimonio con l’altro genitore dello stesso bambino. Si prevede quindi un diritto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore. Se il figlio minore, come nel caso descritto, si trova in Albania in possesso di passaporto italiano, ha un pacifico diritto di entrare in Italia; la norma trova pertanto applicazione nel senso di consentire in ogni caso l’ingresso al genitore del minore italiano. La norma sopra riportata precisa inoltre che l’ingresso è consentito a condizione che entro un anno il genitore dimostri il possesso dei requisiti generalmente richiesti per la ricongiunzione familiare. La norma così formulata non fa altro che garantire questo diritto e condiziona la permanenza del diritto stesso e, quindi, il mantenimento del permesso di soggiorno, alla verifica – entro un anno dall’ingresso – degli ulteriori requisiti previsti per la ricongiunzione familiare che, per inciso, possono essere assicurati anche tramite la persona con cui si andrà ad instaurare la convivenza e che, magari, dispone già di un alloggio idoneo e può provvedere al mantenimento a proprio carico sia della figlia che della propria convivente. Il diritto risulta quindi assolutamente pacifico. Non comprendiamo perché il Consolato Italiano pur essendo informato della situazione, non abbia saputo dare l’indicazione adeguata per istruire una pratica di rilascio del visto di ingresso. Non si tratta infatti in questo caso di un’autorizzazione preventiva che deve essere rilasciata dalla questura – il cosiddetto nulla osta all’ingresso –, ma di una legittimazione diretta ad ottenere un visto di ingresso facendo richiesta direttamente al Consolato Italiano. A questo caso aggiungiamo che una recente sentenza del Tribunale di Firenze afferma addirittura che non è lecito disporre il respingimento del prossimo congiunto di un cittadino italiano che si presenti alla frontiera perché —proprio in applicazione del principio di equiparazione dei cittadini comunitari e del principio di libertà di circolazione come previsto dal TCE citato che si applica, in questo caso, anche ai genitori stranieri di cittadino italiano— sussiste un vero e proprio diritto soggettivo all’ingresso e alla circolazione nello spazio europeo e, quindi, anche nel territorio italiano. |
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