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archivio legislativo > normativa italiana > Leggi regionaliRegione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge Regionale 4 marzo 2005, n.5 - Albo regionale dell’immigrazione20 maggio 2005Regolamento per l’individuazione dei criteri e delle modalità per l’iscrizione all’Albo regionale delle associazioni e degli enti per l’immigrazione, previsto dall’articolo 10 della Legge Regionale 4 marzo 2005, n.5.
Art. 1 2. L’Albo regionale è tenuto presso la Direzione centrale istruzione,cultura sport e pace, dal Servizio politiche della pace, della solidarietà e dell’associazionismo - Struttura stabile per gli immigrati, di seguito denominata Struttura. Art. 2 2. Nella prima sezione dell’Albo regionale sono iscritte:
b) le associazioni e gli enti costituiti a livello regionale che svolgano attività particolarmente significative nel settore dell’immigrazione. 3. Nella seconda sezione dell’Albo regionale sono iscritte:
b) le associazioni costituite a livello regionale, i cui organismi dirigenti siano composti da oltre il sessanta per cento da cittadine e cittadini stranieri immigrati. Art. 3
b) obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto annuale, dal quale devono risultare i beni, i contributi o le donazioni. 2. Ai fini del requisito del carattere democratico dell’ordinamento interno, debbono essere riservate all’assemblea degli aderenti le decisioni fondamentali della vita associativa; gli aderenti debbono avere parità di diritti, in primo luogo il diritto di voto; deve essere previsto l’obbligo di motivazione delle decisioni sull’ammissione ed esclusione degli aderenti. Art. 4 2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
b) una relazione sull’attività svolta nell’ultimo anno, che dimostri il perseguimento delle finalità di cui alla legge regionale 5/2005; c) l’elenco delle cariche sociali alla data della presentazione della domanda; d) copia del bilancio o del rendiconto relativo all’ultimo anno di attività; e) ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare l’adeguatezza dell’associazione a svolgere attività nel settore dell’integrazione degli stranieri; f) una dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazione, concernente l’assenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell’ente, delle condizioni interdittive di cui all’articolo 52, comma 3, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art.1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286) e successive modifiche ed integrazioni; 3. L’iscrizione all’Albo regionale è disposta dall’Assessore regionale competente in materia di immigrazione. 4. Il procedimento di iscrizione si conclude entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della domanda. 5. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione la struttura può richiedere, per una sola volta, l’integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Il termine di cui al comma 4 resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti. Qualora questi non pervengano entro trenta giorni dalla richiesta, il procedimento e’ concluso. Art. 5 2. Ai fini di cui al comma 1, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, le associazioni debbono trasmettere una dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti richiesti, una relazione che illustri l’effettivo svolgimento di attività a favore degli stranieri immigrati, nonché l’elenco completo delle cariche sociali e copia dello Statuto, qualora fossero intervenute variazioni. 3. In caso di mancata trasmissione della documentazione entro il termine previsto dal comma 2 o qualora dalla revisione si riscontri che si è verificata la mancanza dei requisiti previsti dall’articolo 3, ovvero che l’associazione non svolge attività a favore degli stranieri immigrati ai sensi della legge regionale n. 5/2005, è disposta la cancellazione dall’Albo regionale. 4. Il procedimento di revisione si conclude con un atto di conferma dell’iscrizione ovvero di cancellazione dall’Albo regionale disposto dall’Assessore regionale competente in materia di immigrazione. 5. Il termine per la conclusione del procedimento di revisione è di sessanta giorni e decorre dalla data di ricevimento, da parte della Struttura, della dichiarazione di cui al comma 2. 6. La cancellazione di un’associazione dall’Albo regionale è disposta in qualsiasi momento dall’Assessore regionale competente in materia, per accertata perdita dei requisiti necessari per l’iscrizione ovvero per esplicita richiesta dell’associazione. 7. Contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ( Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) e successive modificazioni ed integrazioni. 8. La Struttura può in ogni tempo disporre gli opportuni controlli, anche a campione. Art. 6 Art. 7
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