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sans-papiers > domande frequenti (FAQ)Infermieri professionali - Per la conversione del pds da studio a lavoro cosa serve fare?3 ottobre 2005Salve! Innanzi tutto volevo farvi i complimenti per il lavoro svolto da voi e l’aiuto che date agli immigrati in Italia.
Sono un cittadino extracomunitario e lavoro presso una struttura sanitaria privata in provincia di Padova con mansione di infermiere. Mi sono laureato quest’anno e lavoro come part-time perchè possiedo ancora un permesso di soggiorno per motivi di studio. Ho fatto domanda presso la D.P.L. di Padova per ottenere la conversione del permesso da studio a lavoro consegnatami da non molto. Qualche giorno prima di inviare la domanda mi era stato riferito che per la parte burocratica ci voleva un mese circa. Dopo qualche giorno mi è stato riferito dagli stessi dipendenti della D.P.L. che ci volevano minimo 3-4 mesi. Ho contattato un dipendente della Polizia che mi ha riferito che l’unico modo per ottenere un permesso per lavoro è quello di fare un ingresso ex novo. Un’altra cosa strana è che ho cercato lavoro tramite agenzie interinali le quali mi assicuravano la conversione entro un mese o anche meno. Spero che lei mi chiarisca un pò le idee perchè evidententemente la legge non è completamente chiara a tutti. In attesa di una sua risposta le mando i miei più cordiali saluti!
Precisiamo che i titolari di un permesso di soggiorno per motivi di studio possono lavorare in regola solo part-time, o comunque non possono lavorare per più di 1040 ore annue complessivamente. D’altra parte il fatto di lavorare non da diritto a rimanere in Italia una volta terminati gli studi. Anche se lo studente titolare di permesso di soggiorno può lavorare durante la validità del suo soggiorno per studio, il fatto di lavorare non costituisce presupposto valido per rimanere in territorio italiano una volta terminate le esigenze di studio. In base al nuovo regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334 - “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 (supplemento ordinario n. 17/L) del 10 febbraio 2005), è consentita una pratica ex novo per quanto riguarda gli infermieri professionali. La legge Bossi-Fini (art. 22, comma 1, lett. a), L. 30 luglio 2002, n. 189) ha introdotto all’art. 27 del Testo Unico sull’Immigrazione (Ingresso per lavoro in casi particolari), il paragrafo r bis) che inserisce la figura dell’infermiere professionale tra i lavoratori che sono al di fuori delle quote e che, quindi, possono entrare in Italia indipendentemente dalla disponibilità di quote in base al decreto flussi. Tra l’altro, il regolamento di attuazione di cui sopra, all’art. 40, comma 1 prevede che per gli infermieri professionali si possa fare normalmente un contratto a tempo indeterminato (non più solo a tempo determinato) e che quindi anche il permesso di soggiorno sia normalmente prorogabile in Italia. L’unica alternativa possibile sarebbe (prevista in via generale) di chiedere la conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi di lavoro. |
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