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archivio legislativo > normativa italiana > VarieCircolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Prot. MOT3/1687/M352 del 20/03/2006Cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in corso di rinnovo – Rilascio documenti di guida e di circolazione – Chiarimenti7 aprile 2006
Codesti Uffici hanno avuto modo di segnalare, a questa sede, difficoltà operative ed interpretative in ordine alla possibilità di rilasciare documenti di circolazione e di guida in capo a cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in corso di rinnovo; Ciò anche in considerazione del fatto che, in talune realtà territoriali (in particolare, Forlì-Cesena e Rimini) sono intercorsi specifici accordi tra i locali Uffici della Motorizzazione e le competenti Questure e Prefetture nell’ammettere la possibilità del rilascio dei documenti in parola in favore dei cittadini che avessero in corso il rinnovo del proprio permesso di soggiorno. In tali specifici casi, le Autorità di polizia interessate hanno regolamentato una apposita procedura che prevede una prenotazione (attestata da apposita ricevuta) per la presentazione della richiesta di rinnovo che viene accettata solo previa verifica della sussistenza dei presupposti di legge; cosicché, alla data programmata, il cittadino presenta la domanda (con rilascio della relativa ricevuta) e nei quindici giorni successivi è rilasciato il rinnovo del permesso di soggiorno. Sebbene dette iniziative siano apparse meritevoli di considerazione, questo Dipartimento non ha potuto ignorare che in tal modo veniva a determinarsi sul territorio nazionale una rilevante diversità di comportamenti tra i diversi Uffici della Motorizzazione. Si è pertanto imposta l’assoluta ed urgente necessità di acquisire dal Ministero dell’Interno chiare ed univoche indicazioni non solo sulla valenza delle ricevute di richiesta di rinnovo dei permessi di soggiorno, ma anche sulle ricevute di prenotazione in uso, in particolare, presso le Questure di Forl’-Cesena e di Rimini, anche allo scopo di verificare se sussistessero i presupposti per generalizzare tali esperienze su tutto il territorio nazionale. Al riguardo, il Ministero dell’Interno, che legge per opportuna conoscenza, ha espresso il proprio parere con nota del 1° febbraio 2006, con la quale ha definitivamente chiarito che “la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non può ritenersi equivalente al permesso di soggiorno stesso, seppur rilasciata ad un cittadino straniero identificato ed in possesso dei requisiti previsti dalla norma per quella tipologia di permesso di soggiorno.”. Tanto è vero che “ove il legislatore ha inteso dare rilevanza diversa alla ricevuta di presentazione della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, lo ha espressamente previsto, con le modifiche apportate dal D.P.R. 334/04 al “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero”, in materia di iscrizione anagrafica e di iscrizione al servizio sanitario nazionale, prevedendo che, nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno, tali iscrizioni non decadono.”. Per le medesime argomentazioni illustrate dal Ministero dell’Interno, ed anzi a maggior ragione, deve quindi dedursi che nemmeno la ricevuta di prenotazione per la presentazione della richiesta di rinnovo possa essere ritenuta equivalente al permesso di soggiorno. Il Ministero dell’Interno, inoltre, ha precisato che la sola ricevuta di presentazione della istanza renda possibile l’avvio del procedimento ma non anche il rilascio della patente di guida (o della carta di circolazione) che, in ogni caso, deve essere subordinato all’esibizione del permesso di soggiorno in corso di validità. Quest’ultima indicazione, certamente condivisibile, deve tuttavia trovare applicazione concreta nel rispetto delle vigenti norme che disciplinano i procedimenti amministrativi in materia di motorizzazione e, in specie, di quelle che impongono il rilascio in tempo reale dei documenti di circolazione e di guida. Conseguentemente, si richiama l’attenzione degli Uffici in indirizzo sulla puntuale osservanza delle seguenti direttive: A) PATENTI DI GUIDA B) CARTE DI CIRCOLAZIONE La ricevuta deve, in ogni caso, essere esibita unitamente ad una fotocopia del permesso di soggiorno in corso di rinnovo. La presente circolare entra in vigore il 3 aprile 2006; a decorrere da tale data non potranno essere più accettate le ricevute di prenotazione per la presentazione delle istanze di rinnovo dei permessi di soggiorno e dovrà ritenersi abrogata ogni altra eventuale direttiva in contrasto con i contenuti della presente circolare. IL CAPO DIPARTIMENTO |
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