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archivio legislativo > normativa degli accordi e trattati internazionaliAccordo tra la Repubblica Italiana e la RomaniaTrasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell’espulsione o quella dell’accompagnamento al confine13 settembre 2003La Repubblica Italiana e la Romania, qui di seguito denominate “Parti contraenti”, attribuendo un’importanza particolare allo sviluppo della loro collaborazione in materia di trasferimento delle persone condannate, desiderando intensificare e facilitare la cooperazione tra di loro nell’applicazione della Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, qui di seguito denominata "la Convenzione"; hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1. Lo scopo del presente Accordo è quello di regolamentare una procedura semplificata di trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell’espulsione, dell’accompagnamento alla frontiera od ogni altra misura in applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna. Articolo 2 1. I termini e le espressioni utilizzati nel presente Accordo devono essere interpretati nel senso in cui sono utilizzati nella Convenzione. 2. Per quanto non previsto nel presente Accordo si applicano le disposizioni della Convenzione. Articolo 3 1. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione può consentire al trasferimento di una persona condannata senza il consenso di quest’ultima: a) quando la condanna pronunciata nei suoi confronti o un provvedimento amministrativo definitivo preso a seguito di tale condanna comportano una misura di espulsione o di accompagnamento alla frontiera od ogni altra misura in applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna, b) quando la misura dell’espulsione o dell’accompagnamento alla frontiera o le altre misure di cui alla lettera a), sono adottate con provvedimento amministrativo definitivo nei confronti di una persona condannata per un reato punibile con una pena detentiva superiore nel massimo a due anni secondo l’ordinamento dello Stato di condanna. 2. Lo Stato di esecuzione darà il proprio consenso ai sensi del paragrafo 1 solo dopo aver sentito il parere della persona condannata. 3. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, lo Stato di condanna fornisce allo Stato di esecuzione: a) una dichiarazione contenente il parere della persona condannata riguardo al suo eventuale trasferimento e b)una copia della sentenza di condanna o della misura di espulsione o di accompagnamento alla frontiera o di ogni altra misura secondo la quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna. Articolo 4 1. Ogni persona trasferita in applicazione del presente Accordo non sarà perseguita, giudicata, detenuta ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, o sottoposta ad altra restrizione della libertà personale, per un qualsiasi fatto anteriore al trasferimento, diverso da quello che ha motivato la condanna esecutiva, ad eccezione dei seguenti casi: b. quando, avendo avuto la possibilità di farlo, la persona condannata non ha lasciato, nei quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva, il territorio dello Stato di esecuzione, o se vi è ritornata dopo averlo lasciato. 2. Ciononostante, lo Stato di esecuzione può adottare le misure necessarie, conformemente alla propria legislazione, ivi compreso il ricorso ad un procedimento in contumacia, ai fini dell’ interruzione della prescrizione. Articolo 5 1. La richiesta di trasferimento ed i documenti allegati devono essere trasmessi dal Ministero della Giustizia dello Stato di condanna al Ministero della Giustizia dello Stato di esecuzione. 2. La richiesta di trasferimento ed i documenti allegati devono essere redatti nella lingua dello Stato di condanna ed accompagnati da traduzione autenticata nella lingua dello Stato di esecuzione. 3. La risposta deve essere trasmessa attraverso le stesse Autorità e nelle stesse forme di cui ai paragrafi precedenti. Articolo 6 1. Per l’esecuzione del trasferimento, le Parti contraenti applicano la procedura di cui all’articolo 9 comma 1 lettera a) della Convenzione. 2. Ciascuna delle Parti contraenti decide sulla richiesta di trasferimento formulata ai sensi del presente Accordo secondo le procedure previste dalla propria legislazione interna. Articolo 7 Le spese di applicazione del presente Accordo saranno a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione delle spese prodottesi esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna. Articolo 8 Il presente Accordo si applica all’esecuzione di condanne emesse sia prima che dopo la sua entrata in vigore. Articolo 9 Il presente Accordo è soggetto a ratifica ed entrerà in vigore 30 giorni dopo la data della ricezione, per via diplomatica, dell’ultima notifica relativa al completamento delle procedure interne di ratifica delle Parti contraenti. Articolo 10 Qualsiasi vertenza relativa all’applicazione e all’interpretazione delle disposizioni del presente Accordo sarà risolta mediante consultazioni e negozi bilaterali. Articolo 11 Il presente accordo può essere modificato mediante la stessa procedura seguita per la seguita per la sua conclusione. Articolo 12 Le disposizioni del presente Accordo non incidono sulle disposizioni degli altri accordi multilaterali conclusi dalle Parti contraenti. Articolo 13 Il presente Accordo avrà efficacia a tempo indeterminato. Articolo 14 Ciascuna Parte contraente può in ogni momento denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta. In tale caso l’Accordo cesserà di avere efficacia sei mesi dopo la data della ricezione della notifica dell’altra Parte contraente. Fatto a Roma, il 13 settembre 2003, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e romena, tutti i testi facenti ugualmente fede. Il Ministro della Giustizia Il Ministro della Giustizia |
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