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archivio legislativo > normativa italiana > DecretiDecreto Ministero Lavoro 22.03.2006, G.U. 11.07.2006Tirocini formativi e di orientamento: disciplina estesa agli extracomunitari20 luglio 2006La normativa nazionale e regionale, in materia di tirocini formativi e di orientamento, si applicherà anche ai cittadini non appartenenti all’Unione europea. Lo ha stabilito il Ministero del Lavoro, con il decreto 22 marzo 2006, precisando che nel caso in cui lo straniero risieda all’estero, la convenzione ed il progetto di tirocinio, devono prevedere a carico del soggetto promotore, in aggiunta a quelli ordinari, l’obbligo di fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto nonche’ l’obbligo, nei confronti dello Stato, di pagare le spese di viaggio per il suo rientro nel Paese di provenienza. Tratto da Altalex, 20 luglio 2006
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 22 marzo 2006 Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all’Unione europea. (Gazzetta Ufficiale N. 159 del 11 Luglio 2006) IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL’INTERNO e con IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, ed in particolare l’art. 18 istitutivo dei tirocini formativi e d’orientamento; Decreta: Art. 1. 1. La normativa nazionale e regionale, in materia di tirocini formativi e di orientamento, si applica anche ai cittadini non appartenenti all’Unione europea secondo le disposizioni di cui al presente decreto. Art. 2. 1. Ai cittadini non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia si applica, integralmente la normativa regionale vigente in materia di tirocini formativi e di orientamento o, in difetto, la regolamentazione contenuta nel decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142. Il rispettivo progetto di tirocinio formativo e di orientamento deve contenere l’indicazione della carta o del permesso di soggiorno di cui e’ munito il cittadino straniero con la specificazione del relativo numero, del motivo per il quale e’ stato concesso, della data di rilascio e di quella di scadenza. Art. 3. 1. Nel caso in cui i cittadini non appartenenti all’Unione europea siano residenti all’estero, ad essi trova applicazione quanto previsto, in attuazione del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all’art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dall’art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. Roma, 22 marzo 2006 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni Il Ministro dell’interno
Pisanu Il Ministro dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca
Moratti Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 57 |
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