|
||
sans-papiers > guida legislativaCommento al decreto flussi 2003 per lavoro stagionale30 giugno 2003Si tratta di una notizia importante per tutti quelli che non sono inclusi nella regolarizzazione. Le quote stagionali riguardano lavoratori provenienti da Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, di Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, nonche’ dai seguenti Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto. Quindi tutte le 8500 quote per lavoro stagionale sono riservate per i paesi che abbiamo appena elencato. Cittadini provenienti da paesi diversi non potrebbero utilizzarle a meno che non si tratti di cittadini stranieri che sono stati titolari di un pds per lavoro subordinato di carattere stagionale per l’anno 2001 o 2002, in quanto l’art. 22 riconosce la precedenza per lavoratori che abbiano già avuto in passato soggiorno per lavoro stagionale e che abbiano rispettato i termini di scadenza del contratto e del pds rientrando nel loro paese. All’art.3 sono poi previsti 800 ingressi per lavoro autonomo, che però riguardano soltanto le tipologie espressamente ricomprese nel decreto. Le categorie che possono utilizzare queste quote sono:
Quindi anche chi, in Italia, è titolare di un pds per studio (ancora in corso di validità) può prima della scadenza chiedere di essere ammesso alla conversione ma soltanto per le tipologie di lavoro autonomo appena elencate (art. 39 R.A.) Rimane esclusa dalla possibilità di soggiorno e/o di conversione per lavoro autonomo quella figura professionale sempre più diffusa che corrisponde alla cosiddetta collaborazione coordinata e continuativa: non essendo più inclusa nelle tipologie di lavoro autonomo è da ritenere che gli uffici del lavoro, al momento della richiesta di attestazione di cui all’art.39 Reg. attuazione, o successivamente le questure in sede di richiesta di conversione negheranno la possibilità di utilizzo delle quote per tale categoria, a fronte della mancata inclusione nell’elenco delle tipologie. L’art. 4 del decreto prevede una quota di 200 ingressi per lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, riservata a lavoratori argentini di origine italiana che siano inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi. Elenco che è visibile attraverso il sistema informativo Siles, del Ministero del Lavoro, condiviso con le DPL. L’art. 5 prevede 10.000 ingressi per lavoro non stagionale a tempo determinato o indeterminato. Stiamo parlando della quota più interessante cioè di quella che consente il rilascio di un pds rinnovabile quindi un soggiorno di tipo stabile. La quota è così ripartita:
1000 cittadini albanesi; Queste quote sono molto rarefatte rispetto all’effettivo fabbisogno del mercato del lavoro. Ci sono già segnali chiari che le imprese si stanno già affannando per presentare il più presto possibile la domanda di autorizzazione all’assunzione dall’estero. Esempio pratico - In tutto il Veneto le quote riservate per lavoro subordinato a tempo indeterminato sono 1.125 di cui 475 da paesi che hanno stipulato con l’Italia accordi sull’immigrazione e 650 per cittadini di altre nazionalità diverse. Per esempio per i cittadini della Romania sono riservate quote solo per lavoro stagionale e non a tempo determinato o indeterminato, quindi per l’ingresso per lavoro a tempo indeterminato essi dovranno utilizzare le quote disponibili per i cittadini di nazionalità non predeterminata. |
||