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sans-papiers > guida legislativaDal 14 febbraio entra in vigore il pds CE per soggiornanti di lungo periodoIl commento dell’Avv. Paolo Cognini2 febbraio 2007La sintesi del Dlgs. n°3/8 gennaio 2007
Nella Gazzetta Ufficiale del 30/01/2007, n.24, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n.3, recante "Attuazione della Direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo". Si tratta di un intervento normativo di estrema importanza in quanto riscrive completamente l’attuale disciplina della carta di soggiorno ed introduce il nuovo istituto del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo . La nuova disciplina, che entrerà in vigore il 14 febbario 2007, sarà applicata anche agli stranieri che risultino già titolari di carta di soggiorno. Proviamo di seguito ad articolare una prima sintesi ragionata del provvedimento (in luogo di "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" ci limiteremo ad usare l’espressione "permesso di soggiorno CE"). 1) I REQUISITI Il permesso di soggiorno CE potrà essere richiesto per sé e per i propri familiari, alle medesime condizioni reddituali e alloggiative attualmente previste per la carta di soggiorno, dallo straniero che risulti titolare da almeno 5 anni di un permesso di soggiorno in corso di validità: in sostanza il soggiorno pregresso necessario per il conseguimento del titolo viene riportato nei limiti previsti per la carta di soggiorno prima delle modifiche introdotte dalla Bossi-Fini (che ha innalzato il limite a 6 anni). Il permesso di soggiorno CE non potrà, tuttavia, essere richiesto dallo straniero che, pur avendo maturati i 5 anni di permanenza regolare, risulti attualmente soggiornante per motivi di studio, formazione professionale, motivi umanitari, protezione temporanea o asilo. Va precisato che tali titoli di soggiorno, pur non consentendo di accedere direttamente al permesso di soggiorno CE, potranno essere computati per il raggiungimento del requisito dei 5 anni di permanenza regolare da parte dello straniero che abbia successivamente acquisito un titolo di soggiorno valido per il conseguimento del permesso di soggiorno CE. I permessi di soggiorno di breve durata non consentiranno, invece, né di richiedere il permesso di soggiorno CE, né di essere computati nel soggiorno pregresso. 2) UN PERIODO DI "COMPORTO" PER LE ASSENZE DAL T.N. Le eventuali assenze dello straniero dal territorio nazionale interromperanno il decorso dei 5 anni in due casi: 3) REATI OSTATIVI Secondo l’attuale formulazione dell’art.9 T.U., costituisce condizione ostativa al rilascio della carta di soggiorno il rinvio a giudizio o, comunque, la sentenza di condanna, seppur non definitiva, per i delitti indicati nell’art.380 c.p.p., nonché per i delitti non colposi indicati nell’art.381 c.p.p. Sul punto il D.Lgs. 3/07 interviene con un’importante modifica che recepisce, con grave ritardo, i molteplici pronunciamenti della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale circa il rapporto tra il comportamento delittuoso, il decorrere del tempo e l’effettiva ed attuale permanenza della pericolosità sociale in capo all’autore del reato. Secondo il testo novellato dell’art.9 T.U. l’eventuale diniego del permesso di soggiorno CE per motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico, dovrà essere fondato su una valutazione attuale della pericolosità del richiedente, rispetto alla quale eventuali condanne riportate per i medesimi delitti sopra indicati, potranno rappresentare un elemento di “valutazione indiziaria”, ma non rivestiranno più il valore di un’automatica condizione ostativa al rilascio. Qualsiasi provvedimento di diniego dovrà, inoltre, essere preceduto da un’adeguata valutazione circa la durata del soggiorno in Italia ed i livelli di inserimento sociale, familiare e lavorativo maturati dal richiedente. Nonostante le novità di segno positivo introdotte in relazione alle eventuali condizioni ostative, permangono alcune "zone d’ombra" che destano perplessità e preoccupazione. In particolare: 4) REVOCA ED ESPULSIONE Il nuovo testo dell’art.9 T.U. amplia le ipotesi di revoca rispetto a quelle attualmente previste in riferimento alla carta di soggiorno. In particolare la revoca del permesso di soggiorno CE potrà essere disposta nel caso in cui: In ogni caso l’art.9 T.U. novellato prevede che l’eventuale provvedimento di espulsione sia preceduto da un’adeguata valutazione della situazione complessiva in cui verte lo straniero, tenendo conto della sua età, della durata del suo soggiorno e delle conseguenze dell’espulsione sotto il profilo delle relazioni familiari e sociali. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno CE conseguito in Italia che venga espulso da altro Stato membro dell’Unione, dovrà essere riammesso nel territorio nazionale. 5) IL NUOVO ART.9BIS T.U. Il D.Lgs n.3/07 introduce nel corpo del Testo Unico il nuovo art.9bis che disciplina specificatamente la
condizione dello straniero che abbia ottenuto un permesso di soggiorno CE da altro Stato membro dell’Unione. La titolarità di un permesso di soggiorno CE, seppur conseguito da altro Stato membro, consente allo straniero di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi al fine di: I familiari dello straniero che risultino regolarmente soggiornanti nel medesimo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno CE, avranno diritto di soggiornare nel territorio nazionale e di conseguire un permesso di soggiorno per motivi di famiglia qualora sussistano i requisti di alloggio e di reddito previsti dal T.U. ai fini del ricongiungimento familiare.
Avv. Paolo Cognini |
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