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archivio legislativo > normativa italiana > CircolariCircolare del Ministero dell’Interno del 15 febbraio 2007Diritto di ricongiungimento familiare. Nuove procedure15 febbraio 2007
Ministero dell’Interno Roma, Ai Sigg Prefetti Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano Al Sig. Presidente della Regione Valle d’Aosta E,p.c. Al Ministero degli Affari esteri Al Ministero della Solidarietà sociale Al Gabinetto del Ministro Al Dipartimento della Pubblica sicurezza Ai Sigg. Questori Oggetto: Decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto di ricongiungimento familiare. Procedure Si richiama all’attenzione delle SS.LL. che, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.25 del 31 gennaio 2007, è stato pubblicato il decreto legislativo 8 gennaio 2007 n.5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto di ricongiungimento familiare, in vigore dal 15 febbraio 2007. Al riguardo, al fine di realizzare un’univoca applicazione sul tutto il territorio nazionale, si forniscono, per la parte di competenza, le seguenti indicazioni concordate con il Ministero degli Affari Esteri ed il Dipartimento della Pubblica sicurezza. In via preliminare si segnala che: - è stato esteso il diritto a mantenere o a riacquistare l’unità familiare anche agli stranieri in possesso di un permesso per motivi familiari, recependo in tal modo un’interpretazione estensiva già adottata da questo Dipartimento con circolare n. 2768/2.2. del 25.10.2005 (art. 28 del T.U.); Per quanto concerne i requisiti soggettivi, la nuova formulazione dell’art. 29 stabilisce che: - per il coniuge viene eliminato l’inciso ‘non legalmente separato’: tale previsione non amplia la sfera dei soggetti per i quali può essere esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, ma si limita ad una modifica di carattere formale, in quanto la condizione non corrisponde ad un istituto della disciplina del diritto matrimoniale dei paesi di provenienza degli stranieri (art. 29 comma 1 lett. a); Per quanto riguarda i requisiti oggettivi le novità introdotte prevedono che: - il requisito dell’alloggio può essere soddisfatto non solo dalla rispondenza dell’alloggio ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l’edilizia residenziale pubblica, ma anche dalla idoneità igienico–sanitaria accertata dall’Azienda sanitaria locale competente per territorio. In tal modo si eleva a rango di norma primaria una previsione già contenuta nel Regolamento di attuazione (art 29 comma 3 lett. a); - il reddito minimo necessario per ottenere il ricongiungimento dei figli minori infraquattordicenni è richiesto in misura non inferiore al doppio dell’importo dell’assegno sociale indipendentemente dal numero dei figli di cui si chiede il ricongiungimento (art. 29 comma 3 lett. b); Con specifico riguardo alle modalità di presentazione della richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare la nuova disciplina - che deve intendersi applicabile con l’entrata in vigore del decreto in oggetto in quanto la procedura finora disciplinata dal regolamento di attuazione viene modificata da una norma di rango primario - introduce delle sostanziali modifiche che mirano ad una razionalizzazione e conseguente semplificazione delle procedure stabilendo che (art. 29 comma 7): Si chiarisce, infine, che la nuova disciplina andrà applicata anche alle istanze già acquisite e per le quali non sia stato ancora avviato l’iter istruttorio. Ulteriori novità introdotte dalla normativa in oggetto riguardano: - il rilascio, al familiare del minore che sia autorizzato dal tribunale dei minorenni ad entrare o permanere sul territorio nazionale per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore, di un permesso di soggiorno “per assistenza minore” che abilita all’attività lavorativa per la durata dell’autorizzazione a permanere sul territorio nazionale e non è convertibile in un permesso per lavoro (art. 29 comma 6); Viene, inoltre, inserito dalla nuova normativa nel T.U. un articolo aggiuntivo (29 bis) che disciplina il ricongiungimento familiare dei rifugiati. In particolare si precisa che: - il ricongiungimento familiare può essere richiesto per le stesse categorie di familiari e con lo stesso procedimento previsto per i restanti cittadini stranieri, secondo le modalità stabilite dallo stesso art. 29 bis. Qualora il rifugiato sia un minore non accompagnato, è consentito l’ingresso, per il ricongiungimento familiare, degli ascendenti diretti di primo grado; Si rappresenta, infine, che sono state adottate le opportune modifiche alla modulistica in uso per il ricongiungimento familiare, reperibile sul sito di questo Ministero (www.interno.it voce Sportello Immigrazione, modulistica dello sportello unico immigrazione, modello S eT), con particolare riferimento alle istruzioni per la presentazione delle domande. Rimangono in vigore le disposizioni impartite con circolare n. 3 del 30.5.2005 relative all’invio, per posta ordinaria (raccomandata a.r.), della richiesta di nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione. Si invitano le SS.LL a dare la massima informazione in merito alle nuove procedure per il ricongiungimento familiare e a diramare la presente circolare in sede locale, anche per il tramite del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, alle Associazioni rappresentative degli stranieri operanti sul territorio. Con l’occasione si rappresenta che è stato istituito presso questa Direzione Centrale un punto di contatto al quale potranno essere rivolti, entro i prossimi 60 giorni, quesiti e richieste di chiarimenti sulla gestione delle procedure e segnalate ulteriori problematiche emergenti dall’introduzione della nuova normativa. Il Direttore Centrale |
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