1) Salve,
sto dando assistenza ad un mio parente ad ottenere la cittadinanza italiana via "jure sanguinis" .
Ha tutta la documentazione occorrente legalizzata ma per poterla presentare in comune ed avere contemporaneamente la residenza
presso il mio domicilio e il PDS DI "attesa dittadinanza" ci e’ stato detto di richiedere un PDS turistico da presentare in posta .
Aiutati da un caf/patronato e chiesto informazioni in questura ci e’ stato detto che lo riceveremo non prima di 4 mesi :
nel frattempo il biglietto di ritorno nel suo Paese e l’assicurazione obbligatoria scadrebbero entro 3 mesi. In questura ci e’ stato detto che per dar
avvio alla pratica basterebbe il cedolino di presentazione alla posta della richiesta del PDS turistico dove pero’ si parla di rinnovo e non di primo rilascio. In comune insistono a voler iniziare solo con PDS turistico
e a non ritenere sufficiente il cedolino di presentazione alla posta. Potreste darmi qualche delucidazione in proposito. Cosa si può fare? (30 gennaio 2007)
2) Salve,
segnalo alla vostra redazione il seguente problema.
Come noto l’inoltro dell’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana "jure sanguinis" a favore dello straniero extracomunitario presente in Italia, prevede quale condizione necessaria, l’iscrizione nell’anagrafe del comune di domicilio. A questo scopo una circolare del Ministero dell’Interno consentiva l’iscrizione all’anagrafe allo straniero, indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno quindi anche quando munito del solo permesso per motivi di turismo. Questo era il percorso ormai consolidato per gli interessati che intendevano avviare il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza direttamente in Italia, evitando il più lungo percorso tramite il Consolato nel loro paese.
La nuova procedura di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di turismo, conseguente al Protocollo con Poste Italiane, sta determinando tra le altre conseguenze la impossibilità concreta di ricevere materialmente il permesso per turismo entro i 90 giorni di validità massima prevista per il medesimo. L’unico documento di cui potranno disporre durante questo periodo sarà quindi solo la ricevuta postale.
Alcune amministrazioni comunali già interpellate su casi specifici, si sono dichiarate nella impossibilità di procedere legittimamente alla iscrizione anagrafica con la sola ricevuta e di conseguenza di avviare il procedimento di riconoscimento della cittadinanza.
Gli interessati si sono visti così vanificare la loro legittima aspirazione, e saranno costretti a rientrare nel loro paese. (9 febbraio 2007)
Una circolare del Ministero dell’Interno prevede una situazione di particolare vantaggio per i diretti discendenti di cittadini italiani, consentendo - anche in base ad un semplice pds per turismo – l’iscrizione all’anagrafe quindi l’avvio della pratica di accertamento della cittadinanza italiana fin dalla nascita.
I quesiti che ci sono stati segnalati rappresentano la situazione di chi, dopo essere entrato in Italia con visto turistico, ha compilato e spedito il tanto discusso kit postale. Ora queste persone si trovano ad dover attendere un tempi incalcolabile per il rilascio del permesso vero e proprio.
L’ufficiale di anagrafe non può iscrivere chi non ha già un permesso di soggiorno vero e proprio (anche per turismo). La ricevuta della domanda di inoltro della domanda del pds per turismo non equivale al permesso stesso.
Come spesso accade, i tre mesi di durata massima del pds per turismo, trascorreranno senza avere la possibilità di ricevere il permesso vero e proprio, a causa dei tempi indefiniti riguardanti la nuova procedura postale.
Di fatto, le persone che hanno l’esigenza di iscriversi all’anagrafe si trovano nell’impossibilità di farlo. Se il permesso vero e proprio arriva una volta trascorsi i tre mesi, non sarà più valido ne ai fini del soggiorno ne ai fini dell’iscrizione all’anagrafe.
La legge è cambiata ma mancano ancora i moduli
Chi è entrato in Italia in questi giorni dopo la pubblicazione del decreto legge n.10 del 15 febbraio 2007, non deve più chiedere il pds per turismo ma compilare una semplice dichiarazione di soggiorno. Questo modulo però non è stato ancora predisposto dal Ministero dell’Interno e nemmeno le indicazione su come effettuare la presentazione di esso. Quindi queste persone italiane, ma non ancora riconosciute, si trovano nell’impossibilità di esercitare un diritto.
Questo è un problema pratico che al momento non ha una soluzione, perché è legato unicamente e banalmente alla mancanza della modulistica.
Cosa fare?
Potrebbe essere possibile adottare una soluzione di tipo “fai da te” ovvero presentare comunque una propria dichiarazione di presenza alla questura del luogo di effettiva dimora, inserendo tutti i dati tipici che si allegano nella domanda di permesso di soggiorno. Una dichiarazione che in un certo senso potrebbe valere quale forma alternativa alla procedura postale. Comunque l’interessato, in base alla legge, potrebbe dire di avere assolto il suo obbligo. Il problema è burocratico perché il Ministero dell’Interno che non ha ancora emanato il decreto con le indicazioni e la modulistica.
Ma, per chi deve iscriversi all’anagrafe, questa formula non sarebbe valida. Anche se venisse presentata una dichiarazione doviziosa e documentata non basterebbe per dimostrare la legalità del proprio soggiorno per turismo all’ufficio anagrafe.
Vedi anche:
Cittadinanza italiana per discendenza diretta
I problemi legati alla nuova procedura per richiesta dei permessi di soggiorno