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Pds - Può ottenerlo un figlio irregolare, convivente con madre con cittadinanza italiana?

7 febbraio 2007

Una signora di origine ucraina che ha acquisito la cittadinanza italiana vive in Italia con suo figlio di 30 anni che non ha il permesso di soggiorno. I due sono parenti di primo grado, conviventi e la madre dispone di un alloggio idoneo, della capacità economica ed ha il certificato di nascita tradotto ed autenticato. Il figlio è attualmente a suo carico ma non ha il visto di ingresso perché ormai sono 3 anni che è qui in Italia. La signora si è rivolta alla questura ma le hanno detto che il figlio deve avere il visto di ingresso. Ha ragione la questura oppure si può inoltrare la domanda anche senza visto?
Grazie per tutte le informazioni che inserite nel sito internet.


L’art.19 del T.U. é applicabile al caso in questione in relazione alla convivenza con parente di 1° grado di cittadinanza italiana. Il fatto che la nazionalità non sia italiana e che la cittadinanza sia stata acquisita successivamente non può escludere l’applicazione del beneficio previsto, ovvero della concessione di un p.s. per motivi di famiglia valido per lavoro: al riguardo ricordo che il Ministero dell’Interno aveva risposto in questi termini ad un quesito di una questura, dal momento che, secondo la nostra Costituzione, tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge e, quindi, non è lecito trattare diversamente i cittadini in base all’origine nazionale.
L’art.19 citato prevede il divieto di espulsione proprio presupponendo che, se non fosse per la particolare circostanza della convivenza con parente entro il 4° grado, dovrebbe generalmente applicarsi l’espulsione nei confronti dello straniero irregolarmente soggiornante. Ovvio, dunque, che risulti del tutto irrilevante, ai fini del rilascio del p.s. in base all’art. 19, che l’interessato possieda o meno un visto di qualsiasi tipo.
La domanda di concessione del p.s. deve dunque essere ammessa e va senz’altro proposta direttamente alla competente questura, senza che si possa utilizzare la nuova procedura tramite il servizio postale; ciò è espressamente chiarito proprio con riferimento a tale tipologia di soggiorno dalla circolare telex del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2006. Forse, l’accenno alla asserita necessità del visto di ingresso può spiegarsi con l’eventuale possibilità di concessione della carta di soggiorno al figlio convivente (sia pure “molto” maggiorenne) a carico, nel qual caso dovrebbe effettivamente presupporsi il possesso del visto.