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archivio legislativo > normativa Unione Europea > DirettiveDirettiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnicaTratto dalla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 19 luglio 200029 giugno 2000
Il Consiglio dell’ Unione Europea visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l’articolo 13, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), visto il parere del Comitato delle regioni (4), considerando quanto segue: (2) Conformemente all’articolo 6 del trattato sull’Unione
europea, l’Unione europea si fonda sui principi di libertà,
democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà
fondamentali e dello Stato di diritto, principi che sono
comuni a tutti gli Stati membri e dovrebbe rispettare i
diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni
costituzionali comuni degli Stati membri, in
quanto principi generali del diritto comunitario. (3) Il diritto all’uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione
di tutte le persone contro le discriminazioni costituisce
un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione
delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di
discriminazione nei confronti della donna, dalla Convenzione
internazionale sull’eliminazione di tutte le forme
di discriminazione razziale, dai Patti delle Nazioni Unite
relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti
economici, sociali e culturali e dalla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, di cui tutti gli Stati membri sono
firmatari. (4) È importante rispettare tali diritti e libertà fondamentali,
tra cui il diritto alla libertà di associazione. (5) Il Parlamento europeo ha adottato numerose risoluzioni
sulla lotta contro il razzismo nell’Unione europea. (6) L’Unione europea respinge le teorie che tentano di dimostrare
l’esistenza di razze umane distinte. (7) Il Consiglio europeo riunitosi a Tempere il 15 e 16
ottobre 1999 ha invitato la Commissione a presentare
quanto prima proposte di attuazione dell’articolo 13 del
trattato CE per quanto riguarda la lotta contro il
razzismo e la xenofobia. (8) Gli orientamenti in materia di occupazione per il 2000,
approvati dal Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 11
dicembre 1999, ribadiscono la necessità di promuovere
le condizioni per una partecipazione più attiva sul
mercato del lavoro, formulando un insieme coerente di
politiche volte a combattere la discriminazione nei
confronti di gruppi quali le minoranze etniche. (9) Le discriminazioni basate sulla razza o sull’origine etnica
possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del
trattato CE, in particolare il raggiungimento di un
elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il
miglioramento del tenore e della qualità della vita, la
coesione economica e sociale e la solidarietà. Esse
possono anche compromettere l’obiettivo di sviluppare
l’Unione europea in direzione di uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia. (10) Nel dicembre del 1995 la Commissione ha presentato
una comunicazione intitolata «Contro il razzismo, la
xenofobia e l’antisemitismo». (11) Il 15 luglio 1996 il Consiglio ha adottato un’azione
comune (96/443/GAI) nell’ambito dell’azione intesa a
combattere il razzismo e la xenofobia (5) in cui gli Stati
membri si impegnano ad assicurare un’effettiva cooperazione
giudiziaria per quanto riguarda i reati basati sui
comportamenti razzisti o xenofobi. (12) Per assicurare lo sviluppo di società democratiche e
tolleranti che consentono la partecipazione di tutte le
persone a prescindere dalla razza o dall’origine etnica, le
azioni specifiche nel campo della lotta contro le discriminazioni
basate sulla razza o l’origine etnica dovrebbero
andare al di là dell’accesso alle attività di lavoro
dipendente e autonomo e coprire ambiti quali l’istruzione,
la protezione sociale, compresa la sicurezza
sociale e l’assistenza sanitaria, le prestazioni sociali, l’accesso
a beni e servizi e la loro fornitura. (13) Qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata sulla
razza o l’origine etnica nei settori di cui alla presente
direttiva dovrebbe pertanto essere proibita in tutta la
Comunità. Tale divieto di discriminazione dovrebbe
applicarsi anche nei confronti dei cittadini dei paesi
terzi, ma non comprende le differenze di trattamento
basate sulla nazionalità e lascia impregiudicate le disposizioni
che disciplinano l’ingresso e il soggiorno di cittadini
dei paesi terzi e il loro accesso all’occupazione e
all’impiego. (14) Nell’attuazione del principio della parità di trattamento a
prescindere dalla razza e dall’origine etnica la Comunità
dovrebbe mirare, conformemente all’articolo 3, paragrafo
2, del trattato CE, ad eliminare le inuguaglianze,
nonché a promuovere la parità tra uomini e donne,
soprattutto in quanto le donne sono spesso vittime di
numerose discriminazioni. (15) La valutazione dei fatti sulla base dei quali si può argomentare
che sussiste discriminazione diretta o indiretta è
una questione che spetta alle autorità giudiziarie nazionali
o ad altre autorità competenti conformemente alle
norme e alle prassi nazionali. Tali norme possono prevedere
in particolare che la discriminazione indiretta sia
stabilita con qualsiasi mezzo, compresa l’evidenza statistica. (16) È importante proteggere tutte le persone fisiche contro
la discriminazione per motivi di razza o di origine
etnica. Gli Stati membri dovrebbero inoltre, se del caso e
conformemente alle rispettive tradizioni e prassi nazionali,
prevedere una protezione per le persone giuridiche
che possono essere discriminate per motivi di razza o
origine etnica dei loro membri. (17) Il divieto di discriminazione non dovrebbe pregiudicare
il mantenimento o l’adozione di misure volte a prevenire
o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di
persone di una determinata razza od origine etnica e tali
misure possono permettere le organizzazioni delle
persone in questione se il loro principale obiettivo è la
promozione di speciali necessità delle stesse. (18) In casi strettamente limitati, una differenza di trattamento
può essere giustificata quando una caratteristica
collegata alla razza o all’origine etnica costituisce un
requisito essenziale e determinante per lo svolgimento
dell’attività lavorativa, la finalità è legittima e il requisito
è proporzionato. Tali casi dovrebbero essere indicati
nelle informazioni trasmesse dagli Stati membri alla
Commissione. (19) Le vittime di discriminazione a causa della razza o dell’origine
etnica dovrebbe disporre di mezzi adeguati di
protezione legale. Al fine di assicurare un livello più
efficace di protezione, anche alle associazioni o alle
persone giuridiche dovrebbe essere conferito il potere di
avviare una procedura, secondo le modalità stabilite
dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime,
fatte salve norme procedurali nazionali relative a rappresentanza
e difesa in giustizia. (20) L’efficace attuazione del principio di parità richiede un’adeguata
protezione giuridica in difesa delle vittime. (21) Le norme in materia di onere della prova devono essere
adattate quando vi sia una presunzione di discriminazione
e, per l’effettiva applicazione del principio della
parità di trattamento, l’onere della prova debba essere
posto a carico del convenuto nel caso in cui siffatta
discriminazione sia dimostrata. (22) Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare le norme
in materia di onere della prova ai procedimenti in cui
spetta al giudice o ad altro organo competente indagare
sui fatti. I procedimenti in questione sono pertanto quelli
in cui l’attore non deve dimostrare i fatti, sui quali spetta
al giudice o ad altro organo competente indagare. (23) Gli Stati membri dovrebbero promuovere il dialogo tra
le parti sociali e con organizzazioni non governative ai
fini della lotta contro varie forme di discriminazione. (24) La protezione contro le discriminazioni fondate sulla
razza o l’origine etnica sarà di per sé rafforzata dall’esistenza
in ciascuno Stato membro di un organismo o di
organismi incaricati di analizzare i problemi in
questione, studiare possibili soluzioni e fornire assistenza
concreta alle vittime. (25) La presente direttiva fissa requisiti minimi, lasciando
liberi gli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni
più favorevoli. L’attuazione della presente direttiva
non dovrebbe servire da giustificazione per un regresso
rispetto alla situazione preesistente in ciascuno Stato
membro. (26) Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci,
proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione
degli obblighi risultanti dalla presente direttiva. (27) Per quanto concerne le disposizioni che rientrano nel
campo di applicazione di contratti collettivi, gli Stati
membri possono affidare alle parti sociali, a loro
richiesta congiunta, il compito di mettere in atto la
presente direttiva, fermo restando che gli Stati membri
devono prendere le misure necessarie che permettano
loro di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti
dalla direttiva. (28) In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità enunciati all’articolo 5 del trattato CE lo scopo della presente direttiva, volta a garantire un elevato livello di protezione contro la discriminazione in tutti gli Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e dell’impatto dell’azione proposta, essere meglio realizzato a livello comunitario. La presente direttiva non va al di là di quanto è necessario per il raggiungimento di tale obiettivo, ha adottato la presente direttiva: Capo I Disposizioni generali Articolo 1 Obiettivo Articolo 2 Nozione di discriminazione 1. Ai fini della presente direttiva, il principio della parità di trattamento comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell’origine etnica. 2. Ai fini del paragrafo 1: 3. Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1,
una discriminazione in caso di comportamento indesiderato
adottato per motivi di razza o di origine etnica e avente lo
scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare
un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. 4. L’ordine di discriminare persone a causa della razza o
dell’origine etnica è da considerarsi una discriminazione ai sensi
del paragrafo 1. Articolo 3 Campo di applicazione 1. Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente
direttiva si applica a tutte le persone sia del settore pubblico
che del settore privato, compresi gli organismi di diritto
pubblico, per quanto attiene: 2. La presente direttiva non riguarda le differenze di trattamento
basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni
e le condizioni relative all’ingresso e alla residenza di cittadini
di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri, né
qualsiasi trattamento derivante dalla condizione giuridica dei
cittadini dei paesi terzi o degli apolidi interessati. Articolo 4 Requisiti essenziali e determinanti per lo svolgimento
dell’attività lavorativa Articolo 5 Azione positiva Articolo 6 Requisiti minimi 1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, disposizioni più favorevoli di quelle fissate nella presente direttiva. 2. L’attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione contro la discriminazione già predisposto dagli Stati membri nei settori di applicazione della presente direttiva. Capo II Mezzi di ricorso ed esecuzione Articolo 7 Difesa dei diritti 1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone
che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei
loro confronti del principio della parità di trattamento, possano
accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta
affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali e/o
amministrative, comprese, ove lo ritengono opportuno, le
procedure di conciliazione finalizzate al rispetto degli obblighi
derivanti dalla presente direttiva. 2. Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni
o altre persone giuridiche che, conformemente ai criteri
stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, abbiano un legittimo
interesse a garantire che le disposizioni della presente
direttiva siano rispettate, il diritto di avviare, in via giurisdizionale
o amministrativa, per conto o a sostegno della persona
che si ritiene lesa e con il suo consenso, una procedura finalizzata
all’esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. 3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le norme nazionali relative ai termini per la proposta di azioni relative al principio della parità di trattamento. Articolo 8 Onere della prova 1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un’altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento. 2. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere disposizioni in materia di prova più favorevoli alle parti attrici. 3. Il paragrafo 1 non si applica ai provvedimenti penali. 4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano altresì alle azioni promosse ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2. 5. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il paragrafo 1 ai procedimenti in cui spetta al giudice o all’organo competente indagare sui fatti. Articolo 9 Protezione delle vittime Articolo 10 Diffusione delle informazioni Articolo 11 Dialogo sociale 1. Gli Stati membri, conformemente alle tradizioni e prassi nazionali, prendono le misure adeguate per incoraggiare il dialogo tra le parti sociali al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, fra l’altro attraverso il monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro, contratti collettivi, codici di comportamento, ricerche o scambi di esperienze e di buone pratiche. 2. Laddove ciò sia conforme alle tradizioni e prassi nazionali, gli Stati membri incoraggiano le parti sociali, lasciando impregiudicata la loro autonomia, a concludere al livello appropriato accordi che fissino regole antidiscriminatorie negli ambiti di cui all’articolo 3 che rientrano nella sfera della contrattazione collettiva. Tali accordi devono rispettare i requisiti minimi fissati dalla presente direttiva e dalle relative misure nazionali di attuazione. Articolo 12 Dialogo con le organizzazioni non governative Capo III Organismi per la promozione della parità di trattamento Articolo 13 1. Gli Stati membri stabiliscono che siano istituiti uno o più
organismi per la promozione della parità di trattamento di
tutte le persone senza discriminazioni fondate sulla razza o
l’origine etnica. 2. Gli Stati membri assicurano che tra le competenze di tali
organismi rientrino: Capo IV Disposizioni finali Articolo 14 Conformità alla direttiva Articolo 15 Sanzioni Articolo 15 Attuazione Articolo 17 Relazione 1. Entro 19 luglio 2005 e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di redigere una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione della presente direttiva. 2. La relazione della Commissione tiene conto, ove opportuno,
dei pareri dell’Osservatorio europeo dei fenomeni di
razzismo e xenofobia, nonché delle posizioni delle parti sociali
e delle organizzazioni non governative competenti. Conformemente
al principio dell’integrazione di genere, la relazione
fornisce altresì una valutazione dell’impatto delle disposizioni
adottate su donne e uomini. Articolo 18 Entrata in vigore Articolo 19 Destinatari Per il Consiglio (1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. |
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