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archivio legislativo > normativa Unione Europea > DirettiveDirettiva 2005/71/CE del Consiglio del 12 ottobre 2005Ammissione di cittadini di paesi terzi per ricerca scientificaTratto dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 3 novembre 200512 ottobre 2005Il consiglio dell’Unione Europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, punto 3, lettera a), e l’articolo 63,punto 4, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1), visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2) , vista l’opinione del Comitato delle Regioni (3) , considerando quanto segue: (1) Al fine di consolidare e strutturare la politica europea in materia di ricerca, la Commissione ha ritenuto necessario, nel gennaio 2000, creare lo Spazio europeo della ricerca come asse centrale della futura azione della Comunità in questo settore. (2) Nel marzo 2000, il Consiglio europeo di Lisbona, approvando la creazione dello Spazio europeo della ricerca, ha fissato l’obiettivo per la Comunità di diventare, entro il 2010, l’economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo. (3) La globalizzazione dell’economia richiede una maggiore mobilità dei ricercatori, come ha riconosciuto il sesto programma quadro della Comunità europea (4), con la maggiore apertura dei suoi programmi ai ricercatori dei paesi terzi. (4) Il numero dei ricercatori di cui la Comunità dovrà
disporre entro il 2010, al fine di conseguire l’obiettivo,
stabilito dal Consiglio europeo di Barcellona nel marzo
2002, di investire il 3 % del PIL nella ricerca, è stimato in
700 000 persone. (5) La presente direttiva intende contribuire alla realizzazione di tali obiettivi favorendo l’ammissione e la mobilità dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca per soggiorni di oltre tre mesi, in modo che la Comunità eserciti un maggiore richiamo per i ricercatori di tutto il mondo e migliori le sue capacità di polo di ricerca a livello internazionale. (6) L’attuazione della presente direttiva non dovrebbe
favorire la fuga dei cervelli dai paesi emergenti o in via
di sviluppo. (7) Per conseguire gli obiettivi del processo di Lisbona, è importante favorire all’interno dell’Unione la mobilità, finalizzata allo svolgimento della ricerca scientifica, dei ricercatori cittadini comunitari ed in particolare dei ricercatori provenienti dagli Stati membri che vi hanno aderito nel 2004. (8) In considerazione dell’apertura imposta dai cambiamenti dell’economia mondiale e dalle prevedibili necessità per il raggiungimento dell’obiettivo del 3 % del PIL investito nella ricerca, i ricercatori di paesi terzi che possono potenzialmente beneficiare della direttiva dovrebbero essere individuati, a grandi linee, in base al diploma e al progetto di ricerca che intendono svolgere. (9) Dal momento che gli sforzi per raggiungere il suddetto obiettivo del 3% riguardano in gran parte il settore privato e che quest’ultimo dovrà quindi assumere più ricercatori negli anni futuri, gli istituti di ricerca che potenzialmente possono beneficiare della direttiva appartengono sia al settore pubblico sia a quello privato. (10) Ciascuno Stato membro dovrebbe far sì che siano a disposizione del pubblico, segnatamente via Internet, informazioni il più possibile esaurienti, regolarmente aggiornate, sugli istituti di ricerca autorizzati ai sensi della presente direttiva con cui i ricercatori potrebbero stipulare una convenzione di accoglienza, nonché sulle condizioni e procedure di ingresso e di soggiorno sul suo territorio, al fine di svolgervi attività di ricerca, adottate ai sensi della presente direttiva. (11) È opportuno agevolare l’ammissione dei ricercatori creando una procedura di ammissione indipendente dal loro statuto giuridico rispetto all’istituto di ricerca ospitante e non richiedendo più il rilascio di un permesso di lavoro oltre a quello di soggiorno. Gli Stati membri potrebbero applicare disposizioni analoghe ai cittadini di paesi terzi che chiedono l’ammissione per impartire corsi in un istituto di insegnamento superiore conformemente alla legislazione o prassi amministrativa nazionale, nel contesto di un progetto di ricerca. (12) Al contempo, si dovrebbero mantenere i canali tradizionali di ammissione (quali assunzione, tirocinio) in particolare per i dottorandi che effettuano ricerche con lo statuto di studenti, i quali devono essere esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva dal momento che rientrano nella direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (5). (13) La procedura specifica per i ricercatori si fonda sulla collaborazione degli istituti di ricerca con le autorità degli Stati membri competenti in materia di immigrazione, attribuendo ai primi un ruolo di primo piano nella procedura di ammissione al fine di agevolare e accelerare l’ingresso e il soggiorno dei ricercatori di paesi terzi nella Comunità, pur facendo salve le prerogative degli Stati membri in materia di disciplina dell’immigrazione. (14) Gli istituti di ricerca preventivamente autorizzati dagli Stati membri dovrebbero poter firmare con un cittadino di un paese terzo, ai fini della realizzazione di un progetto di ricerca, convenzioni di accoglienza, sulla cui base gli Stati membri rilasciano il permesso di soggiorno se sono soddisfatte le condizioni relative all’ingresso e al soggiorno. (15) Al fine di rendere la Comunità più interessante per i ricercatori di paesi terzi, è opportuno riconoscere loro, durante il soggiorno, il diritto alla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante in una serie di settori della vita sociale ed economica, nonché la possibilità di impartire corsi nell’insegnamento superiore. (16) La presente direttiva apporta un miglioramento importantissimo
nel settore nella sicurezza sociale, poiché il
principio di non discriminazione si applica direttamente
anche alle persone che giungono in uno Stato membro
direttamente da un paese terzo. (17) È importante favorire la mobilità finalizzata allo
svolgimento della ricerca scientifica dei cittadini dei paesi
terzi quale strumento per sviluppare e consolidare i
contatti e le reti di ricerca tra partner e per consolidare il
ruolo dello Spazio europeo della ricerca a livello
mondiale. I ricercatori dovrebbero essere in grado di
avvalersi della mobilità alle condizioni disposte dalla
presente direttiva. (18) Occorre prestare particolare attenzione alla necessità di agevolare e sostenere la salvaguardia dell’unità della famiglia del ricercatore, in linea con la raccomandazione del Consiglio, del 12 ottobre 2005, volta ad agevolare l’ammissione dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea (6). (19) A salvaguardia dell’unità familiare e a vantaggio della mobilità, occorre che i familiari possano seguire il ricercatore in un altro Stato membro alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale di tale Stato membro, compresi gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali o multilaterali. (20) In linea di massima, il titolare del permesso di soggiorno dovrebbe essere autorizzato a presentare domanda di ammissione senza uscire dal territorio dello Stato membro. (21) Gli Stati membri dovrebbero poter accollare ai richiedenti le spese relative al trattamento delle domande di permesso di soggiorno. (22) La presente direttiva dovrebbe lasciare in ogni caso impregiudicata l’applicazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (7). (23) Gli obiettivi della presente direttiva, cioè l’istituzione di
una procedura di ammissione specifica e la definizione
delle condizioni di ingresso e di soggiorno per i cittadini
di paesi terzi, per soggiorni di durata superiore a tre mesi
all’interno degli Stati membri per la realizzazione di un
progetto di ricerca nell’ambito di una convenzione di
accoglienza con un istituto di ricerca, non possono essere
realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri,
soprattutto riguardo alla necessità di garantire la mobilità
tra Stati membri, e possono dunque essere realizzati
meglio a livello comunitario. (24) Gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale. (25) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi sanciti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. (26) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio», gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di attuazione della stessa. (27) A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l’Irlanda ha notificato, con lettera di data 1o luglio 2004, che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione della presente direttiva. (28) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e senza pregiudizio dell’articolo 4 di detto protocollo, il Regno Unito non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è vincolato da essa né è tenuto ad applicarla. (29) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è vincolata da essa né è tenuta ad applicarla, ha adottato la presente direttiva: Capo I Disposizioni generali Articolo 1 Oggetto Articolo 2 Definizioni Articolo 3 Campo di applicazione 1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgervi un progetto di ricerca. 2. La presente direttiva non si applica: Articolo 4 Disposizioni più favorevoli 1. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni
più favorevoli di: 2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli nei confronti delle persone cui essa si applica. Capo II Istituti di ricerca Articolo 5 Autorizzazione 1. Gli istituti di ricerca che desiderano accogliere un
ricercatore secondo la procedura di ammissione stabilita dalla
presente direttiva devono essere preventivamente autorizzati a
tal fine dallo Stato membro interessato. 2. L’autorizzazione degli istituti di ricerca è conforme alle
procedure previste dalla legislazione o prassi amministrativa
nazionale degli Stati membri. 3. Gli Stati membri possono richiedere all’istituto di ricerca, conformemente alla legislazione nazionale, un impegno scritto in base al quale, se un ricercatore rimane irregolarmente nel territorio dello Stato membro interessato, il suddetto istituto si fa carico delle spese di soggiorno e viaggio di ritorno sostenute con fondi pubblici. La responsabilità finanziaria dell’istituto di ricerca cessa al più tardi sei mesi dopo la data in cui cessa la convenzione di accoglienza. 4. Gli Stati membri possono disporre che, entro due mesi dalla data di scadenza della convenzione di accoglienza in questione, l’istituto autorizzato trasmetta alle autorità competenti designate a tal fine dagli Stati membri conferma che i lavori sono stati effettuati nell’ambito di ciascuno dei progetti di ricerca per cui tale convenzione di accoglienza è stata firmata sulla base dell’articolo 6. 5. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro pubblicano e aggiornano periodicamente gli elenchi degli istituti di ricerca autorizzati ai fini della presente direttiva. 6. Uno Stato membro può, tra l’altro, rifiutarsi di rinnovare
o decidere di revocare l’autorizzazione se l’istituto di ricerca
non soddisfa più le condizioni previste nei paragrafi 2, 3 e 4, o
qualora l’autorizzazione sia stata ottenuta con la frode o
l’istituto di ricerca abbia firmato una convenzione di
accoglienza con un cittadino di un paese terzo in modo
negligente o fraudolento. 7. Gli Stati membri possono stabilire nella rispettiva legislazione nazionale le conseguenze della revoca dell’autorizzazione, o del rifiuto di rinnovarla, per le convenzioni di accoglienza in vigore, concluse conformemente all’articolo 6, e le conseguenze per i permessi di soggiorno dei ricercatori interessati. Articolo 6 Convenzione di accoglienza 1. L’istituto di ricerca che desidera accogliere un ricercatore firma con il ricercatore una convenzione di accoglienza con cui questi si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l’istituto si impegna ad accogliere il ricercatore a tal fine, fatte salve le disposizioni dell’articolo 7. 2. Un istituto di ricerca può firmare una convenzione di
accoglienza soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 3. In seguito alla firma della convenzione di accoglienza, l’istituto di ricerca può essere tenuto, conformemente alla legislazione nazionale, a rilasciare al ricercatore una dichiarazione individuale di presa in carico delle spese di cui all’articolo 5, paragrafo 3. 4. La convenzione di accoglienza decade automaticamente se il ricercatore non è ammesso o quando termina il rapporto giuridico che lo lega all’istituto di accoglienza. 5. Qualora dovesse verificarsi un evento che renda impossibile l’esecuzione della convenzione di accoglienza, l’istituto di ricerca ne informa prontamente l’autorità designata a tal fine dagli Stati membri. Capo III Ammissione dei ricercatori Articolo 7 Condizioni per l’accoglienza 1. Il cittadino di un paese terzo che chiede di essere
ammesso per gli scopi previsti dalla presente direttiva: 2. Gli Stati membri possono inoltre verificare i termini su cui è basata e conclusa la convenzione di accoglienza. 3. Una volta espletate con esito positivo le verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2, i ricercatori sono ammessi sul territorio degli Stati membri per l’esecuzione della convenzione di accoglienza. Articolo 8 Durata del permesso di soggiorno Articolo 9 Familiari 1. Allorché uno Stato membro decide di rilasciare il permesso di soggiorno a membri della famiglia del ricercatore, il periodo di validità di tale permesso di soggiorno è uguale a quello del permesso di soggiorno rilasciato al ricercatore, sempre che il periodo di validità del loro documento di viaggio lo consenta. In casi debitamente giustificati, la durata del permesso di soggiorno del familiare del ricercatore può essere ridotta. 2. Il rilascio del permesso di soggiorno a membri della famiglia del ricercatore ammesso in uno Stato membro non può essere subordinato ad un periodo minimo di soggiorno del ricercatore. Articolo 10 Revoca o rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno 1. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare di rinnovare il permesso di soggiorno rilasciato conformemente alla presente direttiva nel caso in cui sia stato ottenuto in maniera fraudolenta oppure se risulta che il titolare non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni per l’ingresso e il soggiorno previste dagli articoli 6 e 7 o soggiorna per fini diversi da quello per cui ne ha ottenuto l’autorizzazione. 2. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. Capo IV Diritti dei ricercatori Articolo 11 Insegnamento 1. I ricercatori ammessi ai sensi della presente direttiva possono insegnare a norma della legislazione nazionale. 2. Gli Stati membri possono fissare un numero massimo di ore o giorni di insegnamento. Articolo 12 Parità di trattamento Articolo 13 Mobilità tra Stati membri 1. Il cittadino di un paese terzo ammesso come ricercatore ai sensi della presente direttiva è autorizzato a svolgere parte della ricerca in un altro Stato membro alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Se la permanenza del ricercatore in un altro Stato membro non supera i tre mesi, la ricerca può essere svolta in base alla convenzione di accoglienza stipulata nel primo Stato membro, purché il ricercatore disponga di risorse sufficienti nel secondo Stato membro e non vi sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica. 3. Se la permanenza del ricercatore in un altro Stato membro supera i tre mesi, gli Stati membri possono subordinare lo svolgimento della ricerca in tale Stato membro alla conclusione di un’altra convenzione di accoglienza. In ogni caso devono essere rispettate, in relazione allo Stato membro interessato, le condizioni previste negli articoli 6 e 7. 4. Se la normativa applicabile subordina la mobilità al rilascio di un visto o permesso di soggiorno, questo è rilasciato prontamente entro un lasso di tempo tale da non ostacolare il proseguimento della ricerca, ma anche da lasciare alle autorità competenti tempo sufficiente per trattare la domanda. 5. Lo Stato membro non impone al ricercatore di uscire dal territorio per poter presentare domanda di visto o permesso di soggiorno. Capo V Procedura e trasparenza Articolo 14 Domande di ammissione 1. Gli Stati membri stabiliscono se le domande di permesso di soggiorno debbano essere presentate dal ricercatore o dall’istituto di ricerca interessato. 2. La domanda è presa in considerazione ed esaminata quando il cittadino del paese terzo soggiorna al di fuori del territorio dello Stato membro in cui chiede di essere ammesso. 3. Gli Stati membri possono accettare, conformemente alla legislazione nazionale, una domanda presentata quando il cittadino del paese terzo si trova già sul loro territorio. 4. Lo Stato membro in questione agevola in ogni modo, nell’ottenimento del necessario visto, il cittadino del paese terzo che ne ha fatto domanda e che soddisfa le condizioni di cui agli articoli 6 e 7. Articolo 15 Garanzie procedurali 1. Le autorità competenti degli Stati membri adottano al più presto una decisione sulla domanda completa e dispongono, ove appropriato, procedure accelerate. 2. Se le informazioni fornite a sostegno della domanda sono carenti, l’esame della domanda può essere sospeso e le autorità competenti comunicano al richiedente le informazioni da fornire. 3. La decisione di rigetto della domanda di permesso di soggiorno è notificata al cittadino del paese terzo interessato secondo le procedure di notifica previste dalla legislazione nazionale. Nella notifica sono indicati gli eventuali mezzi di ricorso disponibili e i termini per proporre l’azione. 4. Se la domanda è respinta o se il permesso di soggiorno rilasciato conformemente alla presente direttiva è revocato, l’interessato ha diritto di agire legalmente dinanzi alle autorità dello Stato membro in questione. Capo VI Disposizioni finali Articolo 16 Relazioni Articolo 17 Attuazione 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro il 12 ottobre 2007.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione
ufficiale. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 18 Disposizione transitoria Articolo 19 Zone di libero spostamento Articolo 20 Entrata in vigore Articolo 21 Destinatari Per il Consiglio (1) Parere del 12 aprile 2005 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale). |
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