Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Direttiva 73/148/CEE del 21 maggio1973

relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi

Il Consiglio delle Comunità Europee ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l’articolo 54 , paragrafo 2 , e l’articolo 63 , paragrafo 2 ,

visti i programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi ( 1 ) , in particolare il titolo II ,
vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che la libera circolazione delle persone prevista dal trattato e dal titolo II dei programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi implica la soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno , all’interno della Comunità , dei cittadini degli Stati membri che desiderino stabilirsi nel territorio di qualunque Stato membro o prestarvi servizi ;

considerando che la libertà di stabilimento puo essere pienamente realizzata soltanto se ai beneficiari è riconosciuto un diritto di soggiorno permanente ; che la libera prestazione di servizi implica che al prestatore e al destinatario sia garantito un diritto di soggiorno corrispondente alla durata della prestazione ;

considerando che la direttiva del Consiglio del 25 febbraio 1964 per la soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all’interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi ( 4 ) ha fissato le norme applicabili in questo settore alle attività indipendenti ;

considerando che la direttiva del Consiglio del 15 ottobre 1968 relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all’interno della Comunità ( 5 ) , che ha sostituito la direttiva del 25 marzo 1964 ( 6 ) avente lo stesso titolo , ha nel frattempo modificato le norme applicabili in materia ai lavoratori salariati ;

considerando che è opportuno migliorare altresi – le disposizioni concernenti il trasferimento e il soggiorno , all’interno della Comunità , dei lavoratori non salariati e delle loro famiglie ;

considerando che il coordinamento dei provvedimenti speciali applicabili agli stranieri in materia di trasferimento e di soggiorno , giustificati da motivi di ordine pubblico , di pubblica sicurezza e di sanità pubblica , costituisce già oggetto della direttiva del Consiglio del 25 febbraio 1964 ( 7 ) ,

ha adottato la presente direttiva :

Articolo 1

1 . Gli Stati membri sopprimono , alle condizioni previste dalla presente direttiva , le restrizioni al trasferimento e al soggiorno :
a ) dei cittadini di uno Stato membro che si siano stabiliti o che desiderino stabilirsi in un altro Stato membro per esercitarvi un’attività indipendente , o che desiderino effettuarvi una prestazione di servizi ;
b ) dei cittadini degli Stati membri che desiderino recarsi in un altro Stato membro in qualità di destinatari di una prestazione di servizi ;
c ) del coniuge e dei figli d’età inferiore a 21 anni dei cittadini suddetti , qualunque sia la loro cittadinanza ;
d ) degli ascendenti e discendenti dei cittadini suddetti e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico , qualunque sia la loro cittadinanza .

2 . Gli Stati membri favoriscono l’ammissione di qualsiasi altro membro della famiglia dei cittadini di cui al paragrafo 1 , lettere a ) e b ) o del loro coniuge , che sia a loro carico o con loro convivente nel paese di provenienza .

Articolo 2

1 . Gli Stati membri riconoscono alle persone di cui all’articolo 1 il diritto di lasciare il loro territorio . Tale diritto è esercitato dietro semplice presentazione di una carta d’identità o di un passaporto validi . I membri della famiglia godono in materia dello stesso diritto di cui beneficia il cittadino dal quale dipendono .

2 . Gli Stati membri favoriscono l’ammissione di cittadini , in conformità della propria legislazione , una carta d’identità o un passaporto da cui risulti in particolare la loro cittadinanza .

3 . Il passaporto deve essere valido almeno per tutti gli Stati membri e per i paesi di transito diretto fra detti Stati .
Se il passaporto è l’unico documento valido per uscire dal paese , la sua validità non deve essere inferiore a cinque anni .

4 . Gli Stati membri non possono imporre alle persone di cui all’articolo 1 alcun visto d’uscita né obbligo equivalente .

Articolo 3

1 . Gli Stati membri ammettono nel rispettivo territorio le persone di cui all’articolo 1 dietro semplice presentazione di una carta d’identità o di un passaporto validi .

2 . Non puo essere imposto alcun visto d’ingresso né obbligo equivalente , salvo per i membri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di uno degli Stati membri .
Gli Stati membri concedono a tali persone ogni agevolazione per l’ottenimento dei visti eventualmente necessari .

Articolo 4

1 . Ogni Stato membro riconosce un diritto di soggiorno permanente ai cittadini degli Stati membri che si stabiliscono nel suo territorio per esercitarvi una attività indipendente , quando le restrizioni relative a tale attività siano state soppresse in virtù del trattato .
Il diritto di soggiorno è comprovato dal rilascio di un documento denominato ” carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee ” .
Tale documento ha una validità di almeno cinque anni a decorrere dalla data di rilascio ; esso è automaticamente rinnovabile .
Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall’assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno .
La carta di soggiorno in corso di validità non puo essere ritirata ai cittadini di cui all’articolo 1 , paragrafo 1 , lettera a ) per il solo fatto che non esercitano più un’attività in seguito all’incapacità temporanea dovuta ad una malattia o ad un infortunio .
Ai cittadini di uno Stato membro non contemplati al primo comma , ma ammessi ad esercitare un’attività sul territorio di un altro Stato membro in virtù della legislazione di tale Stato , è rilasciato un permesso di soggiorno di durata almeno uguale a quella dell’autorizzazione concessa per l’esercizio dell’attività stessa .
Tuttavia i cittadini contemplati al primo comma ai quali , in seguito ad un cambiamento di attività , si applichino le disposizioni del comma precedente , conservano la carta di soggiorno fino alla scadenza della sua validità .

2 . Per i prestatori e per i destinatari di servizi il diritto di soggiorno corrisponde alla durata della prestazione .
Se la prestazione ha durata superiore a tre mesi , lo Stato membro in cui tale prestazione è effettuata rilascia un permesso di soggiorno per comprovare tale diritto .

Se la prestazione ha durata inferiore o uguale a tre mesi , la carta d’identità o il passaporto in virtù del quale l’interessato è entrato nel territorio dello Stato membro equivale a un documento di soggiorno .
Tuttavia lo Stato membro puo imporre all’interessato di notificare la sua presenza nel territorio .

3 . Ai membri della famiglia che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro è rilasciato un documento di soggiorno di validita uguale a quello rilasciato al cittadino dal quale dipendono .

Articolo 5

Il diritto di soggiorno si estende a tutto il territorio dello Stato membro .

Articolo 6

Per il rilascio della carta e del permesso di soggiorno lo Stato membro puo esigere dal richiedente soltanto :
a ) l’esibizione del documento in forza del quale egli è entrato nel suo territorio ;
b ) la prova che egli rientra in una delle categorie di cui agli articoli 1 e 4 .

Articolo 7

1 . I documenti di soggiorno concessi ai cittadini di uno Stato membro vengono rilasciati e rinnovati a titolo gratuito o dietro versamento di una somma non eccedente i diritti e tasse richiesti per il rilascio delle carte d’identità ai cittadini nazionali .
Le stesse disposizioni si applicano altresi ai documenti e certificati necessari per il rilascio o il rinnovo dei suddetti documenti di soggiorno .

2 . I visti di cui all’articolo 3 , paragrafo 2 , sono apposti gratuitamente .

3 . Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di semplificare al massimo le formalità e le procedure per il rilascio dei documenti indicati al paragrafo 1 .

Articolo 8

Gli Stati membri non possono derogare alle disposizioni della presente direttiva se non per motivi di ordine pubblico , di pubblica sicurezza o di sanità pubblica .

Articolo 9

1 . Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi a decorrere dalla sua notifica , e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Essi notificano alla Commissione le modifiche apportate alle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative intese a semplificare , in materia di stabilimento e di prestazione di servizi , le formalità e le procedure di rilascio dei documenti ancora necessari per il trasferimento e il soggiorno della persona di cui all’articolo 1 .

Articolo 10

1 . La direttiva del Consiglio del 25 febbraio 1964 per la soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all’interno Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi resta in vigore fino all’attuazione della presente direttiva da parte degli Stati membri .

2 . I documenti di soggiorno rilasciati in applicazione della direttiva menzionata al paragrafo 1 e non ancora scaduti al momento dell’attuazione della presente direttiva conservano la loro validità fino alla loro più vicina scadenza .

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addi 21 maggio 1973 .
Per il Consiglio
Il Presidente
E . GLINNE

( 1 ) GU n . 2 del 15 . 1 . 1962 , pag . 32/62 e 36/62 .
( 2 ) GU n . C 19 del 28 . 2 . 1972 , pag . 5 .
( 3 ) GU n . C 67 del 24 . 6 . 1972 , pag . 7 .
( 4 ) GU n . 56 del 4 . 4 . 1964 , pag . 845/64 .
( 5 ) GU n . L 257 del 19 . 10 . 1968 , pag . 13 .
( 6 ) GU n . 62 del 17 . 4 . 1964 , pag . 981/64 .
( 7 ) GU n . 56 del 4 . 4 . 1964 , pag . 850/64 .

Data fine validità 29/04/2006.

Abrogata da Direttiva 2004/38/CE