Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Direttiva 90/365/CEE del 28 giugno 1990

relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale

Il Consiglio delle Comunità Europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l’articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l’articolo 3, lettera c) del trattato stabilisce che l’azione della Comunità comporta, alle condizioni del trattato, l’eliminazione tra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone;

considerando che l’articolo 8 A del trattato prevede che il mercato interno sia instaurato entro il 31 dicembre 1992;
che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del trattato;

considerando che gli articoli 48 e 52 del trattato prevedono la libera circolazione dei lavoratori salariati e non salariati, il che comporta il diritto di soggiorno nello Stato membro in cui svolgono la loro vita professionale;
che è auspicabile che tale diritto di soggiorno sia riconosciuto anche alle persone che hanno cessato la loro attività professionale, ancorché esse non abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione durante la loro vita professionale;

considerando che i beneficiari del diritto di soggiorno non devono costituire un onere eccessivo per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante;

considerando che in forza dell’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (4), quale modificato dal regolamento (CEE) n. 1390/81 (5), i beneficiari di prestazioni in denaro per invalidità, vecchiaia o rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale hanno il diritto di continuare a ricevere tali prestazioni e rendite anche se risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l’istituzione debitrice;

considerando che l’esercizio di tale diritto può essere reale solo se è accordato anche ai familiari;

considerando che è opportuno garantire ai beneficiari della presente direttiva un regime amministrativo analogo a quello previsto in particolare dalle direttive 68/360/CEE (6) e 84/221/CEE (7);

considerando che il trattato non prevede, per l’adozione della presente direttiva, poteri d’azione diversi da quelli dell’articolo 235,

ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

1. Gli Stati membri accordano il diritto di soggiorno ai cittadini di uno Stato membro che hanno esercitato nella Comunità un’attività come lavoratori salariati o non salariati nonché ai loro familiari quali sono definiti nel paragrafo 2, a condizione che essi beneficino di una pensione di invalidità, di un pensionamento anticipato o di una pensione di vecchiaia oppure di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale di livello sufficiente per evitare che, durante il loro soggiorno, costituiscano un onere per l’assistenza sociale dello Stato membro ospitante e a condizione che dispongano di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante.
Le risorse del richiedente sono ritenute sufficienti qualora risultino superiori al livello di risorse al di sotto del quale un aiuto sociale può essere accordato dallo Stato membro ospitante ai propri cittadini, tenendo conto della situazione personale del richiedente e, se del caso, di quella delle persone ammesse in conformità del paragrafo 2.
Quando il secondo comma non può essere applicato in uno Stato membro, le risorse del richiedente vengono considerate sufficienti qualora risultino superiori al livello della pensione minima di sicurezza sociale versata dallo Stato membro ospitante.

2. Hanno il diritto di installarsi in un altro Stato membro con il titolare del diritto di soggiorno, qualunque sia la loro cittadinanza:
a) il coniuge ed i discendenti a carico;
b) gli ascendenti del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge che sono a carico.

Articolo 2

1. Il diritto di soggiorno è constatato mediante il rilascio di un documento denominato «carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE», la cui validità può essere limitata a cinque anni e che è rinnovabile.
Tuttavia gli Stati membri, allorché lo ritengano necessario, possono esigere che la validità della carta sia riconfermata al termine dei primi due anni del soggiorno.
Al familiare che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro, viene rilasciato un documento di soggiorno avente la medesima validità di quello rilasciato al cittadino da cui dipende.
Per il rilascio della carta di soggiorno o del documento di soggiorno, lo Stato membro può soltanto esigere dal richiedente di presentare una carta d’identità o un passaporto in corso di validità e di fornire la prova che egli soddisfa le condizioni previste all’articolo 1.

2. Gli articoli 2 e 3, l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) e il paragrafo 2, nonché l’articolo 9 della direttiva 68/360/CEE sono applicabili, per analogia, ai beneficiari della presente direttiva.
Il coniuge e i figli a carico di un cittadino di uno Stato membro che beneficia del diritto di soggiorno nel territorio di un altro Stato membro hanno il diritto di accedere a qualsiasi attività salariata o non salariata nell’insieme del territorio di detto Stato membro, anche se non hanno la cittadinanza di uno Stato membro.
Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni della presente direttiva solo per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.
In tal caso è applicabile la direttiva 64/221/CEE.

3. La presente direttiva lascia impregiudicato lo stato del diritto esistente relativo all’acquisto di residenze secondarie.

Articolo 3

Il diritto di soggiorno sussiste finché i beneficiari di tale diritto soddisfano alle condizioni di cui all’articolo 1.

Articolo 4

Entro tre anni dalla messa in applicazione della presente direttiva, poi, ogni tre anni, la Commissione elabora una relazione sull’applicazione della presente direttiva e presenta questa relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio.

Articolo 5

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1990.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. GEOGHEGAN-QUINN

(1) GU n. C 191 del 28. 7. 1989, pag. 3 e GU n. C 26 del 3. 2. 1990, pag. 19.
(2) Parere reso il 13 giugno 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. C 329 del 30. 12. 1989, pag. 25.
(4) GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.
(5) GU n. L 143 del 29. 5. 1981, pag. 1.
(6) GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 13.
(7) GU n. 56 del 4. 4. 1964, pag. 850/64.

Data fine validità: 29/04/2006.
Abrogata dalla Direttiva 2004/38/CE