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Circolare del Ministero dell’Interno n. 16 del 24 aprile 1993

Cessazione dello status di rifugiato

La Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata con legge n.722/1954, all’art. 1, lettera C, n.1,
stabilisce, com’è noto, che essa cesserà di essere applicata al rifugiato qualora abbia usufruito
nuovamente e volontariamente della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza
.
Con riferimento a tale previsione, sono pervenute numerose segnalazioni che hanno rappresentato
situazioni di rifugiati che possono essere ricondotte alla normativa sopra indicata.
I casi ipotizzati hanno riguardato il rifugiato che:

1) ha chiesto, al di fuori di una formale rinuncia allo status, la restituzione del passaporto nazionale,
ritirato all’atto della presentazione della domanda di riconoscimento;

2) ha ottenuto, dalle autorità del Paese dal quale era fuggito per dichiarato timore di persecuzione, il passaporto nazionale in data posteriore a quella del riconoscimento dello status, anche se non risulta si sia mai recato in detto Paese;

3) è tornato, anche se per breve periodo, nel Paese di cui è cittadino utilizzando il passaporto nazionale;

4) si è recato nel Paese di cui è cittadino, col documento di viaggio della Convenzione di Ginevra, rilasciato dalla Questura con validità estesa a tutti i Paesi riconosciuti dal Governo italiano.
Le fattispecie descritte possono determinare il venir meno della condizione posta a fondamento del riconoscimento e pertanto è sorto il problema giuridico dell’attuazione della cessazione dello status di rifugiato.

Non ricavandosi da alcuna norma, né di legge né di regolamento, le modalità di attuazione della cessazione dello status, si è ritenuto opportuno chiedere il parere del Consiglio di Stato, che si è pronunciato in modo conforme all’avviso espresso dal Dipartimento della P.S. e nei termini qui di seguito riassunti.

La cessazione dello status, in sintonia con i principi del nostro ordinamento, va pronunciata con procedimento analogo ed inverso a quello seguito per il riconoscimento e con un provvedimento formale, secondo le previsioni e le garanzie di cui agli artt. 5 della legge 39/1990 e 2 del D.P.R.
136/1990 per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Il procedimento dev’essere iniziato ad istanza della Questura nel cui territorio risiede l’interessato,
secondo la disposizione di cui all’art. 1 comma 2, D.P.R. 136/1990.

Al rifugiato, nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di cessazione dello status, secondo la
previsione dell’art. 5 del citato regolamento n.136/1990, può essere concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo, sempre che ne esistano i presupposti, in base alla normativa sugli stranieri.
Ciò posto, si impartiscono le istruzioni per la relativa attuazione.

La Questura, venuta comunque a conoscenza (direttamente o, come avviene spesso, attraverso la segnalazione della Polizia di Frontiera) che un rifugiato si trova in una delle condizioni da cui possa discendere la cessazione dello status, promuove il procedimento di cessazione.

A tale fine, ai sensi dell’art. 1, n. 2 del D.P.R. 136/1990, raccoglie i dati, i documenti prodotti o
comunque acquisiti d’ufficio, redige un Verbale delle dichiarazioni dell’interessato, e invia la documentazione istruttoria alla Direzione Generale dei Servizi Civili, che provvederà a trasmetterla alla Commissione di cui all’art. 2 del citato D.P.R. 136, informando questo Dipartimento. Tra la documentazione da acquisire, riveste particolare importanza la fotocopia delle pagine essenziali del passaporto, specialmente di quelle contenenti visti di ingresso o di uscita, fotocopia della segnalazione di imbarco o sbarco del rifugiato da parte della Polizia di Frontiera, che di solito comunica gli estremi del documento di cui il rifugiato è in possesso, e ogni altro elemento di prova ritenuto utile allo scopo.

La Direzione Generale dei Servizi Civili, ricevuta la decisione formale della Commissione, la trasmetterà alla Questura competente per la notifica all’interessato. Ad avvenuta notifica del provvedimento formale di cessazione, la Questura procederà al ritiro, all’interessato, del certificato di riconoscimento e del documento di viaggio della Convenzione di Ginevra e provvederà, inoltre,
a rilasciare allo straniero un permesso di soggiorno sulla base della normativa della legge 39/1990 (per studio, lavoro autonomo o subordinato, per motivi religiosi, familiari, per iscrizione nelle liste di collocamento) sempre che, come sopra detto, ne abbia titolo.

In relazione ai quesiti pervenuti, si forniscono alcune indicazioni di massima, che consentono una soluzione univoca delle più frequenti ipotesi prospettate:

1) L’istanza di restituzione del passaporto nazionale, da parte del rifugiato, qualora contenga la dichiarazione espressa di rinunzia allo status, è di per sé sufficiente a produrre gli effetti estintivi: il passaporto potrà essere restituito e sarà contestualmente ritirato il certificato di riconoscimento che con l’istanza sarà trasmesso alla Direzione Generale dei Servizi Civili. In tal caso non resta che prendere atto della manifestazione di volontà dell’interessato.

2) L’istanza di restituzione del passaporto nazionale, che non contenga la rinunzia allo status, dovrà riportare la dichiarazione che l’interessato conosce le conseguenze e cioè la cessazione dello status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra: il passaporto sarà restituito, sarà ritirato eventualmente il documento di viaggio e si inizierà il procedimento di cessazione dello status
secondo i criteri sopra esposti.

3) Il possesso del passaporto nazionale rilasciato (o rinnovato) in data successiva a quella del riconoscimento, anche se l’interessato non risulta si sia mai recato nello Stato di cui è cittadino, è sufficiente per avviare il procedimento di cessazione dello status;

4) Il possesso del passaporto, rilasciato anteriormente al riconoscimento, darà luogo al procedimento di cessazione soltanto quando risulti accertato in modo inequivocabile che il rifugiato sia tornato, anche se per breve periodo, nello Stato di cui è cittadino.

5) Il possesso del documento di viaggio, rilasciato dalla Questura in base agli art. 28 della Convenzione di Ginevra e 21 della legge n.1185/1967, qualora risulti accertato che sia stato utilizzato dal rifugiato per recarsi nel Paese di cui è cittadino, determinerà ugualmente l’inizio del
procedimento di cessazione.

Ciò posto, si pregano le SS.LL. di impartire le opportune direttive ai Dirigenti gli Uffici Stranieri per una
attenta applicazione delle disposizioni di cui sopra.