Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232, del 2 ottobre - S. O.

Legge 30 settembre 1993, n. 388 [03a parte]

Adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen

TITOLO II – MISURE APPLICABILI A LUNGO TERMINE

ACCORDO TRA I GOVERNI – Art. 17

In materia di circolazione delle persone, le Parti si adopereranno per eliminare i controlli alle frontiere comuni, trasferendoli alle proprie frontiere esterne. A tal fine, si adopereranno in via preliminare per armonizzare, se necessario, le disposizioni legislative e regolamentari relative ai divieti ed alle restrizioni sulle quali si basano i controlli e per adottare misure complementari per la salvaguardia della sicurezza e per impedire l’immigrazione clandestina di cittadini di Stati non membri delle Comunità europee.

ACCORDO TRA I GOVERNI – Art. 18

Le Parti, tenuto conto dei risultati ottenuti con le misure adottate a breve termine, avvieranno trattative, in particolare sulle seguenti questioni:

a) elaborazione di intese relative alla cooperazione tra le forze di polizia in materia di prevenzione della criminalità e di ricerca;

b) esame delle eventuali difficoltà di applicazione degli accordi di cooperazione giudiziaria internazionale e di estradizione al fine di individuare le soluzioni più adeguate per migliorare la cooperazione fra le Parti in tali settori;

c) ricerca di mezzi che permettano la lotta comune alla criminalità esaminando, tra l’altro, l’eventuale previsione di un diritto di inseguimento da parte della polizia, tenendo conto dei mezzi di comunicazione esistenti e della assistenza giudiziaria internazionale.

ACCORDO TRA I GOVERNI – Art. 19

Le Parti si adopereranno per armonizzare le legislazioni e i regolamenti, in particolare:
sugli stupefacenti,
sulle armi e sugli esplosivi;
sulla dichiarazione dei viaggiatori negli alberghi.

ACCORDO TRA I GOVERNI – Art. 20

Le Parti si adopereranno per armonizzare le proprie politiche sui visti e sulle condizioni di ingresso nei rispettivi territori. Nella misura in cui ciò risulterà necessario, esse predisporranno altresì l’armonizzazione delle proprie normative relative ad alcuni aspetti del diritto degli stranieri per quanto riguarda i cittadini degli Stati non membri delle Comunità europee.

ACCORDO TRA I GOVERNI – Art. 21

Le Parti adotteranno iniziative comuni in seno alle Comunità europee:

a) per pervenire ad un aumento delle franchigie accordate ai viaggiatori;

b) per eliminare nel contesto delle franchigie comunitarie le restrizioni che potrebbero sussistere per l’entrata negli Stati membri di quelle merci il cui possesso non sia vietato ai loro cittadini.

Le Parti prenderanno iniziative in seno alle Comunità europee al fine di ottenere la riscossione armonizzata dell’IVA nel paese di partenza per le prestazioni di trasporto turistico all’interno delle Comunità europee.

ACCORDO TRA I GOVERNI – Art. 22

Sia nei rapporti reciproci sia in seno alle Comunità europee, le Parti si adopereranno:
per aumentare la franchigia per il carburante in modo tale che questa corrisponda al normale contenuto dei serbatoi degli autobus (600 l),
per equiparare il tasso di imposta sul carburante diesel ed aumentare le franchigie per il normale contenuto dei serbatoi degli autocarri.

ACCORDO TRA I GOVERNI – Art. 23

Le Parti si adopereranno per ridurre, anche nel campo del trasporto merci, i tempi di attesa ed il numero dei punti di sosta presso gli uffici ove si effettuano controlli nazionali giustapposti.

ACCORDO TRA I GOVERNI – Art. 24

Nel settore della circolazione delle merci, le Parti si adopereranno per trasferire alle frontiere esterne o all’interno del proprio territorio i controlli attualmente esercitati alle frontiere comuni.
A tal fine, esse adotteranno, se necessario, iniziative comuni sia nei rapporti reciproci, sia in seno alle Comunità europee, allo scopo di armonizzare le disposizioni che regolano i controlli delle merci alle frontiere comuni. Le Parti si adopereranno affinchè tali misure non pregiudichino la necessaria tutela della salute delle persone, degli animali e dei vegetali.

ACCORDO TRA I GOVERNI – Art. 25

Le Parti svilupperanno la cooperazione tra di loro per agevolare lo sdoganamento delle merci al passaggio di una frontiera comune mediante uno scambio sistematico ed automatizzato dei dati necessari raccolti sulla base del Documento unico.

ACCORDO TRA I GOVERNI – Art. 26

Le Parti esamineranno con quali modalità sia possibile armonizzare le imposte dirette (IVA e accise) nel quadro delle Comunità europee. A tale fine, appoggeranno le iniziative promosse dalle Comunità europee.

ACCORDO TRA I GOVERNI – Art. 27

Le Parti esamineranno se, sulla base di reciprocità, i limiti delle franchigie consentite ai frontalieri alle frontiere comuni, quali autorizzate dal diritto comunitario, possano essere soppressi.

ACCORDO TRA I GOVERNI – Art. 28

L’eventuale conclusione sul piano bilaterale o multilaterale di intese simili al presente Accordo con Stati terzi dovrà essere preceduta da una consultazione tra le Parti.

ACCORDO TRA I GOVERNI – Art. 29

Il presente Accordo si applicherà anche al Land di Berlino, salvo dichiarazione contraria da parte del Governo della Repubblica federale di Germania ai Governi degli Stati dell’Unione economica Benelux e al Governo della Repubblica francese entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.

ACCORDO TRA I GOVERNI – Art. 30

Le misure previste dal presente Accordo che non fossero applicabili a partire dalla sua entrata in vigore verranno applicate entro il 1º gennaio 1986 per quanto riguarda le misure previste al titolo I e, se possibile, entro il 1º gennaio 1990 per quanto riguarda le misure previste al titolo II, a meno che nel presente Accordo non siano stabilite altre scadenze.

ACCORDO TRA I GOVERNI – Art. 31

Il presente Accordo si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6 e da 8 a 16 dell’Accordo concluso a Saarbrucken il 13 luglio 1984 tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese.

ACCORDO TRA I GOVERNI – Art. 32

Il presente Accordo è firmato senza riserva di ratifica o di approvazione, o con riserva di ratifica o approvazione, seguita da ratifica o approvazione.
Il presente Accordo verrà applicato a titolo provvisorio a partire dal giorno successivo alla sua firma.
Il presente Accordo entrerà in vigore dopo trenta giorni dal deposito dell’ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

ACCORDO TRA I GOVERNI – Art. 33

Depositario del presente Accordo è il Governo del Granducato di Lussemburgo, che ne consegnerà una copia conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.

ACCORDO GOVERNI – Allegato 1

DICHIARAZIONE COMUNE relativa alle misure a breve termine previste al titolo I dell’Accordo tra i Governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese per l’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985.
In occasione della firma da parte del Governo della Repubblica italiana del Protocollo di adesione all’Accordo firmato a Schengen il 14 giugno 1985, le Parti contraenti precisano che le misure a breve termine, previste al titolo I del suddetto Accordo, si applicheranno tra i cinque Governi firmatari dell’Accordo ed il Governo della Repubblica italiana alle medesime condizioni e secondo le stesse modalità vigenti tra i cinque Governi firmatari del suddetto Accordo.

ACCORDO GOVERNI – Allegato 2

DICHIARAZIONE COMUNE relativa al trasporto di merci tra le Parti contraenti in transito attraverso terzi Stati.
In occasione della firma del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all’Accordo firmato a Schengen il 14 giugno 1985, le Parti contraenti, desiderando facilitare il trasporto delle merci effettuato tra le Parti contraenti, e in transito attraverso un terzo Stato, nonchè i controlli sull’osservanza delle normative in materia di autorizzazioni al trasporto e i controlli tecnici sui mezzi di trasporto alle frontiere, prendono atto dell’impegno del Governo della Repubblica italiana di attuare a tal fine le misure amministrative e organizzative necessarie, nei tempi più brevi a partire dalla firma del Protocollo di adesione. Le soste ed i costi causati dalle formalità e dai controlli effettuati a dette frontiere verranno ricondotti al livello correntemente praticato dalle altre Parti contraenti nell’ambito del diritto comunitario.

ACCORDO DI ADESIONE (27 novembre 1990)DELLA REPUBBLICA ITALIANA alla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmata a Schengen il 19 giugno 1990.

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, Parti della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, qui di seguito indicata «la Convenzione del 1990» da un lato;

e la Repubblica italiana, d’altro lato;

Considerata la firma del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, avvenuta a Parigi, il ventisette novembre millenovecentonovanta; Fondandosi sull’art. 140 della Convenzione del 1990;

Hanno convenuto quanto segue:

ACCORDO DI ADESIONE – Art. 1

Con il presente Accordo, la Repubblica italiana aderisce alla Convenzione del 1990.

ACCORDO DI ADESIONE – Art. 2

1. Gli agenti di cui all’art. 40, paragrafo 4 della Convenzione del 1990 sono, per quanto riguarda la Repubblica italiana: gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alla Polizia di Stato e all’Arma dei Carabinieri, e, per quanto riguarda le attribuzioni concernenti denaro falso, il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi nonchè il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alla Guardia di Finanza, nonchè, alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all’art. 40, paragrafo 6 della Convenzione del 1990, gli agenti di dogana per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

2. L’autorità di cui all’art. 40, paragrafo 5 della Convenzione del 1990 è, per la Repubblica italiana: la Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell’Interno.

ACCORDO DI ADESIONE – Art. 3

1. Gli agenti di cui all’art. 41, paragrafo 7 della Convenzione del 1990 sono, per quanto riguarda la Repubblica italiana: gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alla Polizia di Stato e all’Arma dei Carabinieri, e, per quanto riguarda le attribuzioni concernenti denaro falso, il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi nonchè il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alla Guardia di Finanza, nonchè, alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all’art. 41, paragrafo 10 della Convenzione del 1990, gli agenti di dogana per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

2. All’atto della firma del presente Accordo, il Governo della Repubblica francese e il Governo della Repubblica italiana formulano ognuno una dichiarazione nella quale definiscono, sulla base delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 dell’art. 41 della Convenzione del 1990, le modalità di esercizio dell’inseguimento sul proprio territorio.

ACCORDO DI ADESIONE – Art. 4

Il Ministero competente di cui all’art. 65, paragrafo 2 della Convenzione del 1990 è, per la Repubblica italiana, il Ministero di grazia e giustizia.

ACCORDO DI ADESIONE – Art. 5

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno depositati presso il Governo del Granducato di Lussemburgo; quest’ultimo notificherà il deposito a tutte le Parti contraenti.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell’ultimo strumento di ratifica, approvazione o accettazione, ma non prima del giorno dell’entrata in vigore della Convenzione del 1990.

3. Il Governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data dell’entrata in vigore a ciascuna delle Parti contraenti.

ACCORDO DI ADESIONE – Art. 6

1. Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica italiana copia conforme della Convenzione del 1990 nelle lingue tedesca, francese e olandese.

2. Il testo della Convenzione del 1990, nella versione in lingua italiana, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi originali della Convenzione nelle versioni in lingua tedesca, francese e olandese.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo

(Si omettono le firme dei plenipotenziari)

ACCORDO ADESIONE –
Allegato 1

DICHIARAZIONE UNILATERALE del Governo della Repubblica italiana relativa alla definizione delle modalità di esercizio del diritto di inseguimento transfrontiero in applicazione dell’art. 3, paragrafo 2, dell’Accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen.

(Omissis)

Il Governo della Repubblica italiana dopo concertazione con il Governo della Repubblica francese, fa la seguente dichiarazione sulla frontiera comune della Repubblica italiana e della Repubblica francese.
Gli inseguimenti effettuati dagli agenti contemplati all’art. 3 dell’Accordo di adesione della Repubblica italiana verranno svolti secondo le seguenti modalità:

a) gli agenti inseguitori non disporranno del diritto di fermo (art. 41, paragrafo 2, punto a) della Convenzione);

b) gli inseguimenti potranno effettuarsi in un raggio di 10 chilometri (art. 41, paragrafo 3, punto b) della Convenzione);

c) gli inseguimenti potranno effettuarsi nel caso di commissione di uno dei reati enunciati all’art. 41, paragrafo 4, punto a) della Convenzione.

ACCORDO ADESIONE – Allegato 2

DICHIARAZIONE UNILATERALE del Governo della Repubblica francese che definisce le modalità dell’inseguimento transfrontaliero in applicazione dell’art. 3, paragrafo 2 dell’Accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione di attuazione dell’Accordo di Schengen ( E’ omesso il testo originale in francese; se ne presenta la traduzione non ufficiale)

(Omissis)

Il Governo della Repubblica francese, a seguito di concertazione con il Governo della Repubblica italiana, effettua la seguente dichiarazione:
Gli inseguimenti effettuati dagli agenti di cui all’art. 3 dell’Accordo di adesione della Repubblica italiana saranno effettuati in conformità con le seguenti modalità:

a) gli agenti inseguitori non potranno esercitare il diritto di interpellazione (art. 41, paragrafo 2, punto a) della Convenzione);

b) gli inseguimenti potranno essere effettuati entro un raggio di dieci chilometri nel territorio francese oltre la frontiera (art. 41, paragrafo 3, punto a) della Convenzione);

c) gli inseguimenti potranno essere effettuati in caso di perpetrazione di uno dei reati di cui all’art. 41, paragrafo 4, punto a) della Convenzione.