Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232, del 2 ottobre - S. O.

Legge 30 settembre 1993, n. 388 [06a parte]

Adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen

TITOLO III – POLIZIA E SICUREZZA

Capitolo I – Cooperazione tra forze di polizia

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 39

1. Le Parti contraenti si impegnano a far sì che i rispettivi servizi di polizia si assistano, nel rispetto della legislazione nazionale ed entro i limiti delle loro competenze, ai fini della prevenzione e della ricerca di fatti punibili, semprechè la legislazione nazionale non riservi la domanda alle autorità giudiziarie e la domanda o la sua esecuzione non implichi l’applicazione di misure coercitive da parte della Parte contraente richiesta. Se le autorità di polizia richieste non sono competenti a dar seguito ad una domanda, esse la trasmettono alle autorità competenti.

2. Le informazioni scritte fornite dalla Parte contraente richiesta ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1 possono essere usate dalla Parte contraente richiedente per fornire la prova dei fatti oggetto delle indagini soltanto previo accordo delle autorità giudiziarie competenti della Parte contraente richiesta.

3. Le domande di assistenza di cui al paragrafo 1 e le risposte alle medesime possono essere scambiate tra gli organi centrali incaricati, da ciascuna Parte contraente, della cooperazione internazionale fra polizie. Se la domanda non può essere fatta in tempo utile con le modalità di cui sopra, essa può essere rivolta dalle autorità di polizia della Parte contraente richiedente direttamente alle autorità competenti della Parte richiesta; queste ultime possono rispondervi direttamente. In questi casi, l’autorità di polizia richiedente avverte al più presto della sua domanda diretta l’organo centrale incaricato, nella Parte contraente richiesta, dalla cooperazione internazionale fra polizie.

4. Nelle regioni di frontiera, la cooperazione può essere disciplinata da accordi tra i Ministri competenti delle Parti contraenti.

5. Le disposizioni del presente articolo non ostano agli accordi bilaterali più completi, presenti e futuri, tra Parti contraenti che hanno una frontiera comune. Le Parti contraenti si informano reciprocamente di tali accordi.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 40

1. Gli agenti di una delle Parti contraenti che, nell’ambito di un’indagine giudiziaria, tengono sotto osservazione nel loro paese una persona che si presume abbia partecipato alla commissione di un reato che può dar luogo ad estradizione, sono autorizzati a continuare questa osservazione nel territorio di un’altra Parte contraente se quest’ultima ha autorizzato l’osservazione transfrontaliera in base ad una domanda di assistenza giudiziaria preventivamente presentata. L’autorizzazione può essere accompagnata da condizioni.
A richiesta, l’osservazione sarà affidata agli agenti della Parte contraente nel cui territorio viene effettuata.
La richiesta di assistenza giudiziaria di cui al primo comma del presente paragrafo deve essere rivolta ad un’autorità designata da ciascuna delle Parti contraenti e competente ad accordare o trasmettere l’autorizzazione richiesta.

2. Nel caso in cui, per motivi particolarmente urgenti, l’autorizzazione preventiva dell’altra Parte contraente non possa essere richiesta, gli agenti incaricati sono autorizzati a continuare l’osservazione oltre frontiera di una persona che si presume abbia commesso reati elencati nel paragrafo 7, alle seguenti condizioni:

a) durante l’osservazione, il passaggio della frontiera sarà immediatamente comunicato all’autorità della Parte contraente di cui al paragrafo 5 nel territorio della quale l’osservazione continua;

b) sarà trasmessa senza indugio una richiesta di assistenza giudiziaria conformemente al paragrafo 1, con l’indicazione dei motivi che giustificano il passaggio della frontiera senza autorizzazione preventiva.
L’osservazione cesserà non appena la Parte contraente nel cui territorio essa avviene ne faccia richiesta, a seguito della comunicazione di cui alla lettera a) ovvero della richiesta di cui alla lettera b), oppure se non è stata ottenuta l’autorizzazione entro cinque ore dal passaggio della frontiera.

3. L’osservazione di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere effettuata soltanto alle seguenti condizioni generali:

a) gli agenti addetti all’osservazione devono conformarsi alle disposizioni del presente articolo ed al diritto della Parte contraente sul cui territorio essi operano; debbono ottemperare alle ingiunzioni delle autorità localmente competenti;

b) fatti salvi i casi previsti al paragrafo 2, durante l’osservazione gli agenti saranno muniti di un documento attestante che l’autorizzazione è stata accordata;

c) gli agenti addetti all’osservazione debbono essere in grado di provare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale;

d) durante l’osservazione gli agenti ad essa addetti possono portare le armi d’ordinanza, salvo espressa decisione contraria della Parte richiesta; il loro uso è vietato, salvo in caso di legittima difesa;

e) l’ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico è vietato;

f) gli agenti addetti all’osservazione non possono fermare nè arrestare la persona che ne è oggetto;

g) ogni operazione sarà oggetto di rapporto alle autorità della Parte contraente nel cui territorio è stata effettuata; può essere richiesta la comparizione personale degli agenti addetti all’osservazione;

h) se le autorità della Parte contraente nel cui territorio ha avuto luogo l’osservazione lo richiedono, le autorità della Parte contraente cui appartengono gli agenti ad essa addetti forniscono il loro apporto all’inchiesta conseguente all’operazione alla quale hanno partecipato, nonchè alle procedure giudiziarie.

4. Gli agenti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono:
per quanto riguarda il Regno del Belgio: i membri della «police judiciaire près les parquets», della «gendarmerie» e della «police communale», nonchè, alle condizioni fissate da accordi bilaterali appropriati di cui al paragrafo 6, i doganieri, per quanto si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: gli agenti della polizia federale e dei Laender nonchè, esclusivamente per i settori del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e del traffico di armi, gli agenti dello «Zollfahndungsdienst» (Servizio di ricerche doganali) nella loro qualità di agenti ausiliari del pubblico ministero;
per quanto riguarda la Repubblica francese: gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, della «police nationale» e della «gendarmerie nationale», nonchè, alle condizioni fissate da accordi bilaterali appropriati di cui al paragrafo 6, i doganieri, per quanto si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: gli agenti della «gendarmerie» e della «police» nonchè, alle condizioni fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 6, i doganieri, per quanto si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: gli agenti della «Rijkspolitie» e della «Gemeentepolitie» nonchè, alle condizioni fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 6, gli agenti del servizio fiscale di informazioni e ricerca competenti in materia di dazi doganali, per quanto si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

5. L’autorità di cui ai paragrafi 1 e 2 è:
per quanto riguarda il Regno del Belgio: il Commissariat général de la Police Judiciaire;
per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: il Bundeskriminalamt;
per quanto riguarda la Repubblica francese: la Direction centrale de la Police Judiciaire;
per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: il Procureur général d’Etat;
per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: il Landelijk Officier van Justitie competente per l’osservazione transfrontiera.

6. Le Parti contraenti possono estendere sul piano bilaterale il campo d’applicazione del presente articolo ed adottare disposizioni supplementari in esecuzione dell’articolo stesso.

7. L’osservazione di cui al paragrafo 2 può essere effettuata soltanto per uno dei reati seguenti:
assassinio,
omicidio,
stupro,
incendio doloso,
moneta falsa,
furto e ricettazione aggravati,
estorsione,
sequestro di persona e presa in ostaggio,
tratta di persone,
traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
infrazione alle normative in materia di armi ed esplosivi,
distruzione mediante esplosivi,
trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 41

1. Gli agenti di una delle Parti contraenti che nel proprio paese inseguono una persona colta in flagranza di commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 4 o di partecipazione alla commissione di uno di tali reati, sono autorizzati a continuare l’inseguimento senza autorizzazione preventiva nel territorio di un’altra Parte contraente quando le autorità competenti dell’altra Parte contraente non hanno potuto essere previamente avvertite dell’ingresso in detto territorio, data la particolare urgenza, mediante uno dei mezzi di comunicazione previsti all’art. 44, o quando tali autorità non hanno potuto recarsi sul posto in tempo per riprendere l’inseguimento.
Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la persona inseguita, che si trovi in stato di arresto provvisorio o stia scontando una pena privativa della libertà, sia evasa.
Al più tardi al momento di attraversare la frontiera gli agenti impegnati nell’inseguimento avvertono le autorità competenti della Parte contraente nel cui territorio esso avviene. L’inseguimento cessa non appena la Parte contraente nel cui territorio esso deve avvenire lo richiede. A richiesta degli agenti impegnati nell’inseguimento le autorità localmente competenti fermano la persona inseguita per verificarne l’identità o procedere al suo arresto.

2. L’inseguimento è effettuato secondo una delle seguenti modalità, quale definita con la dichiarazione di cui al paragrafo 9.

a) gli agenti impegnati nell’inseguimento non hanno diritto di fermare la persona;

b) se non è stata formulata alcuna richiesta di interrompere l’inseguimento e se le competenti autorità locali non possono intervenire abbastanza rapidamente, gli agenti impegnati nell’inseguimento possono fermare la persona inseguita fino a quando gli agenti della Parte contraente nel cui territorio avviene l’inseguimento, che dovranno essere informati senza ritardo, non possano verificarne l’identità o procedere al suo arresto.

3. L’inseguimento è effettuato conformemente ai paragrafi 1 e 2 secondo una delle seguenti modalità, quale definita dalla dichiarazione di cui al paragrafo 9:

a) in una zona o per un periodo di tempo dal momento del passaggio della frontiera, da stabilirsi con la dichiarazione;

b) senza limiti di spazio o di tempo.

4. Nella dichiarazione di cui al paragrafo 9 le Parti contraenti determinano i reati di cui al paragrafo 1 in uno dei modi seguenti:

a) i seguenti reati:
assassinio,
omicidio,
stupro,
incendio doloso,
moneta falsa,
furto e ricettazione aggravati,
estorsione,
sequestro di persona e presa in ostaggio,
tratta di persone,
traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
infrazioni alle normative in materia di armi e esplosivi,
distruzione mediante esplosivi,
trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi,
reato di fuga in seguito ad incidente che abbia causato morte o ferite gravi;

b) i reati che possono dar luogo ad estradizione.

5. L’inseguimento può essere effettuato soltanto alle seguenti condizioni generali:

a) gli agenti impegnati nell’inseguimento devono attenersi alle disposizioni del presente articolo ed al diritto della Parte contraente nel cui territorio operano; devono ottemperare alle ingiunzioni delle autorità localmente competenti;

b) l’inseguimento avviene soltanto attraverso le frontiere terrestri;

c) l’ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico è vietato;

d) gli agenti impegnati nell’inseguimento sono facilmente identificabili, per l’uniforme che indossano ovvero per il bracciale che portano o per il fatto che il loro veicolo è dotato di accessori posti sopra di esso; è vietato l’uso di abiti civili combinato con l’uso di veicoli camuffati privi dei suddetti mezzi di identificazione; tali agenti devono essere in grado di provare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale;

e) gli agenti impegnati nell’inseguimento possono portare le armi di ordinanza: il loro uso è vietato salvo in caso di legittima difesa;

f) al fine di essere condotta dinanzi alle autorità localmente competenti, la persona inseguita, che sia stata fermata conformemente al paragrafo 2, lettera b), potrà subire soltanto una perquisizione di sicurezza; durante il suo trasferimento potranno essere usate manette; gli oggetti in suo possesso potranno essere sequestrati;

g) dopo ogni operazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 gli agenti impegnati nell’inseguimento si presentano dinanzi alle autorità localmente competenti della Parte contraente nel cui territorio hanno condotto le operazioni e fanno rapporto sulla loro missione; a richiesta di tali autorità, sono tenuti a rimanere a disposizione fino a quando siano state sufficientemente chiarite le circostanze della loro azione; questa condizione si applica anche qualora l’inseguimento non abbia portato all’arresto della persona inseguita;

h) le autorità della Parte contraente cui appartengono gli agenti impegnati nell’inseguimento forniscono, se richiesto dalle autorità della Parte contraente nel cui territorio è avvenuto l’inseguimento, il loro apporto all’indagine conseguente all’operazione alla quale hanno partecipato, comprese le procedure giudiziarie.

6. La persona che, in seguito all’azione prevista al paragrafo 2, sia stata arrestata dalle competenti autorità locali può, indipendentemente dalla sua cittadinanza, essere trattenuta per essere interrogata. Sono applicabili per analogia le pertinenti norme del diritto nazionale.
Se detta persona non ha la cittadinanza della Parte contraente nel cui territorio è stata arrestata, sarà messa in libertà al più tardi entro sei ore dal suo arresto, non calcolando le ore tra mezzanotte e le ore 9.00, a meno che le autorità localmente competenti abbiano preliminarmente ricevuto in qualsiasi forma una domanda di arresto provvisorio a scopo di estradizione.

7. Gli agenti di cui ai paragrafi precedenti sono:
per quanto riguarda il Regno del Belgio: i membri della «police judiciaire près les parquets», della «gendarmerie» e della «police communale», nonchè, alle condizioni fissate da accordi bilaterali appropriati di cui al paragrafo 10, i doganieri, per ciò che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: gli agenti della polizia federale e dei Laender nonchè, esclusivamente per i settori del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e del traffico di armi, gli agenti dello Zollfahndungsdienst (Servizio di ricerche doganali) nella loro qualità di agenti ausiliari del pubblico ministero;
per quanto riguarda la Repubblica francese: gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria della «police nationale» e della «gendarmerie nationale», nonchè, alle condizioni fissate da accordi bilaterali appropriati di cui al paragrafo 10, i doganieri, per ciò che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: gli agenti della «gendarmerie» e della «police» nonchè, alle condizioni fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 10, i doganieri, per ciò che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: i funzionari della «Rijkspolitie» e della «Gemeentepolitie» nonchè, alle condizioni fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 10, i funzionari del servizio fiscale di informazioni e di ricerca competenti in materia di dazi, per ciò che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico d’armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

8. Il presente articolo non pregiudica, per le Parti contraenti interessate, l’applicazione dell’art. 27 del Trattato Benelux sull’estradizione e la mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, modificato dal protocollo dell’11 maggio 1974.

9. All’atto della firma della presente Convenzione, ciascuna Parte contraente fa una dichiarazione nella quale determina, in base alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4, le modalità di esecuzione dell’inseguimento nel suo territorio per ciascuna delle Parti contraenti con cui ha una frontiera comune.
Una Parte contraente può sostituire in qualsiasi momento la propria dichiarazione con un’altra, purchè quest’ultima non restringa la portata della precedente.
Ogni dichiarazione è fatta previa concertazione con ciascuna delle Parti contraenti interessate ed in uno spirito di equivalenza dei regimi applicabili da una parte e dall’altra delle frontiere interne.

10. Le Parti contraenti possono estendere sul piano bilaterale il campo d’applicazione del paragrafo 1 ed adottare disposizioni supplementari in esecuzione del presente articolo.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 42

Nel corso delle operazioni di cui agli articoli 40 e 41, gli agenti che operano nel territorio di un’altra Parte contraente sono assimilati agli agenti di quest’ultima per quanto riguarda le infrazioni che dovessero subire o commettere.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 43

1. Quando, conformemente agli articoli 40 e 41 della presente Convenzione, gli agenti di una Parte contraente operano nel territorio di un’altra Parte contraente, la prima Parte contraente è responsabile dei danni da essi causati nell’adempimento della missione, conformemente al diritto della Parte contraente nel cui territorio operano.

2. La Parte contraente nel cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo 1 provvede alla riparazione di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri agenti.

3. La Parte contraente i cui agenti hanno causato danni a terzi nel territorio di un’altra Parte contraente rimborsa integralmente a quest’ultima le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto.

4. Fatto salvo l’esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e ad eccezione di quanto disposto dal paragrafo 3, ciascuna Parte contraente rinuncerà, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere il rimborso dell’importo dei danni da essa subiti ad un’altra Parte contraente.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 44

1. Conformemente alle convenzioni internazionali pertinenti e tenuto conto delle circostanze locali e delle possibilità tecniche, le Parti contraenti installano, specialmente nelle regioni di frontiera, linee telefoniche, radio, telex ed altri collegamenti diretti per facilitare la cooperazione fra forze di polizia e doganali, in particolare per la trasmissione in tempo utile di informazioni nell’ambito dell’osservazione e dell’inseguimento transfrontiera.

2. Oltre a queste misure da prendere nel breve termine, esse esamineranno in particolare le seguenti possibilità:

a) scambio di materiali o assegnazione di funzionari di collegamento dotati del materiale radio appropriato;

b) l’ampliamento delle bande di frequenze utilizzate nelle zone di frontiera;

c) la creazione di un collegamento comune ai servizi di polizia e doganali che operano nelle zone stesse;

d) coordinamento dei loro piani di acquisto di attrezzature di comunicazione, nella prospettiva di installare sistemi di comunicazione normalizzati e compatibili.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 40

1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie per garantire che:

a) il responsabile di una struttura che fornisce alloggio o il suo preposto vigilino affinchè gli stranieri alloggiati, compresi i cittadini delle altre Parti contraenti e di altri Stati membri delle Comunità europee, eccettuati i coniugi o i minorenni che li accompagnano o i membri di un gruppo, compilino e firmino personalmente le schede di dichiarazione e provino le loro identità esibendo un documento d’identità valido;

b) le schede di dichiarazione compilate siano conservate a disposizione delle autorità competenti o trasmesse a queste ultime, semprechè esse lo reputino necessario per prevenire minacce, per azioni penali o per far luce sulla sorte di persone scomparse o vittime di incidenti, salvo se diversamente disposto dal diritto nazionale.

2. La disposizione del paragrafo 1 si applica per analogia alle persone alloggiate in altri luoghi gestiti da chi esercita la professione di locatore, in particolare in tende, roulotte e battelli.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 46

1. In casi particolari ciascuna Parte contraente può, nel rispetto della propria legislazione nazionale e senza esservi invitata, comunicare alla Parte contraente interessata informazioni che possono essere importanti per quest’ultima ai fini dell’assistenza per la repressione di futuri reati, della prevenzione di reati o di minacce per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica.

2. Lo scambio di informazioni avviene, fatto salvo il regime di cooperazione nelle regioni frontaliere di cui all’art. 39, paragrafo 4, per il tramite di un organo centrale da designare. In casi particolarmente urgenti, lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo può avvenire direttamente tra le autorità di polizia interessate, salvo disposizioni nazionali contrarie. L’organo centrale ne è avvertito quanto prima.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 47

1. Le Parti contraenti possono concludere accordi bilaterali che consentono il distacco, a tempo determinato o indeterminato, di funzionari di collegamento di una Parte contraente presso i servizi di polizia dell’altra Parte contraente.

2. Scopo del distacco di funzionari di collegamento a tempo determinato o indeterminato è di promuovere ed accelerare la cooperazione tra le Parti contraenti, soprattutto fornendo assistenza:

a) in forma di scambio di informazioni per la lotta preventiva e repressiva contro la criminalità;

b) nell’esecuzione di richieste di assistenza giudiziaria e fra polizie in materia penale;

c) per le esigenze inerenti allo svolgimento dei compiti delle autorità incaricate della sorveglianza delle frontiere esterne.

3. I funzionari di collegamento hanno il compito di formulare pareri e fornire assistenza. Non sono competenti per attuare autonomamente misure di polizia. Essi forniscono informazioni e svolgono compiti nell’ambito delle istruzioni loro impartite dalla Parte contraente d’origine e dalla Parte contraente presso la quale sono distaccati. Essi fanno regolarmente rapporto al capo del servizio di polizia presso il quale sono distaccati.

4. Le Parti contraenti possono convenire, in ambito bilaterale o multilaterale, che i funzionari di collegamento di una Parte contraente distaccati presso Stati terzi rappresentino anche gli interessi di una o più altre Parti contraenti. In base a tali accordi, i funzionari di collegamento distaccati presso Stati terzi forniscono informazioni ad altre Parti contraenti, a richiesta o di propria iniziativa, e svolgono compiti per conto di esse nei limiti delle loro competenze. Le Parti contraenti si informano reciprocamente delle loro intenzioni riguardo al distacco di funzionari di collegamento in Stati terzi.