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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232, del 2 ottobre - S. O.

Legge 30 settembre 1993, n. 388 [08a parte]

Adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen

Capitolo VII – Armi da fuoco e munizioni

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 77

1. Le Parti contraenti si impegnano ad adeguare alle disposizioni del presente capitolo le rispettive disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali relative all’acquisto, alla detenzione, al commercio ed alla consegna di armi da fuoco e di munizioni.

2. Il presente capitolo riguarda l’acquisizione, la detenzione, il commercio e la consegna di armi da fuoco e di munizioni da parte di persone fisiche e giuridiche; esso non riguarda la fornitura alle autorità centrali e territoriali, alle forze armate ed alla polizia, nè l’acquisizione e la detenzione da parte di queste ultime, nè la fabbricazione di armi da fuoco e di munizioni da parte di imprese pubbliche.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 78

1. Nell’ambito del presente capitolo, le armi da fuoco sono classificate nel modo seguente:

a) armi proibite;

b) armi soggette ad autorizzazione;

c) armi soggette a dichiarazione.

2. L’otturatore, il caricatore e la canna delle armi da fuoco sono soggetti, per analogia, alle disposizioni applicabili all’oggetto di cui fanno o sono destinati a far parte.

3. Ai sensi della presente Convenzione si considerano armi corte le armi da fuoco la cui canna abbia una lunghezza non superiore a 30 cm o la cui lunghezza totale non superi 60 cm; si considerano armi lunghe tutte le altre armi da fuoco.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 79

1. L’elenco delle armi da fuoco e munizioni proibite comprende i seguenti oggetti:

a) armi da fuoco usate di norma come armi da guerra;

b) armi da fuoco automatiche, anche se non da guerra;

c) armi da fuoco camuffate sotto forma di altri oggetti;

d) munizioni con pallottole perforanti, esplosive o incendiarie e i proiettili per tali munizioni;

e) munizioni per pistole e revolver con pallottole dum-dum o a punta cava nonchè i proiettili per tali munizioni.

2. Le autorità competenti possono, in casi particolari, accordare autorizzazioni per le armi da fuoco e le munizioni di cui al paragrafo 1 se la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico non vi si oppongono.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 80

1. L’elenco delle armi da fuoco il cui acquisto e la cui detenzione sono soggetti ad autorizzazione comprende almeno le seguenti armi da fuoco, se non sono proibite:

a) armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione ordinaria;

b) armi da fuoco corte ad un colpo, a percussione centrale;

c) armi da fuoco corte ad un colpo a percussione anulare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm;

d) armi da fuoco lunghe semiautomatiche, il cui serbatoio e la cui camera possono contenere più di tre cartucce;

e) armi da fuoco lunghe a ripetizione ordinaria e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera 60 cm;

f) armi da fuoco civili semiautomatiche, dall’apparenza di un’arma da fuoco automatica da guerra.

2. L’elenco delle armi da fuoco soggette ad autorizzazione non comprende:

a) armi per segnalazione, lacrimogene o di allarme, purchè l’impossibilità di trasformarle, con utensileria corrente, in armi che permettano di sparare munizioni a pallottole sia garantita da mezzi tecnici e purchè il getto di una sostanza irritante non provochi lesioni irreversibili alle persone;

b) armi da fuoco lunghe semiautomatiche, con serbatoio e camera che non possono contenere più di tre cartucce senza essere ricaricati, purchè il caricatore sia inamovibile o vi sia la garanzia che dette armi non possono essere trasformate, con utensileria corrente, in armi con serbatoio e camera che possono contenere più di tre cartucce.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 81

L’elenco delle armi da fuoco soggette a dichiarazione comprende, se tali armi non sono nè proibite nè soggette ad autorizzazione:

a) armi da fuoco lunghe a ripetizione ordinaria;

b) armi da fuoco lunghe ad un colpo con una o più canne rigate;

c) armi da fuoco corte ad un colpo a percussione anulare, di lunghezza totale superiore a 28 cm;

d) armi elencate all’art. 80, paragrafo 2, lettera b).

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 82

Gli elenchi delle armi di cui agli articoli 79, 80 e 81 non comprendono:

a) le armi da fuoco il cui modello od anno di fabbricazione sono — salvo eccezioni — anteriori al 1º gennaio 1870, semprechè esse non possano sparare munizioni destinate ad armi proibite o soggette ad autorizzazione;

b) le riproduzioni di armi di cui alla lettera a) purchè esse non permettano l’impiego di una cartuccia a bossolo metallico;

c) le armi da fuoco rese inservibili per sparare munizioni di qualunque tipo in seguito a procedimenti tecnici garantiti dal punzone di un organismo ufficiale o da esso riconosciuti.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 83

Un’autorizzazione di acquisizione e di detenzione di un’arma da fuoco di cui all’art. 80 può essere rilasciata soltanto alle seguenti condizioni:

a) l’interessato deve avere compiuto diciotto anni, salvo deroghe per la pratica della caccia o dello sport;

b) l’interessato non deve essere inabile ad acquisire o a detenere un’arma da fuoco a causa di malattie mentali o di qualsiasi altra incapacità mentale o fisica;

c) l’interessato non deve essere stato condannato per infrazioni ovvero non sussistano altri indizi che lascino supporre che egli sia pericoloso per la sicurezza e l’ordine pubblico;

d) il motivo addotto dall’interessato per acquisire o detenere armi da fuoco può essere considerato valido.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 84

1. La dichiarazione relativa alle armi di cui all’art. 81 figura in un registro tenuto dalle persone di cui all’art. 85.

2. Qualora un’arma sia ceduta da una persona non menzionata nell’art. 85, la relativa dichiarazione deve essere fatta secondo modalità che saranno determinate da ciascuna Parte contraente.

3. Le dichiarazioni di cui al presente articolo devono comportare le indicazioni necessarie all’identificazione delle persone e delle armi in questione.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 85

Le Parti contraenti si impegnano ad assoggettare all’obbligo di autorizzazione le persone che fabbricano armi da fuoco soggette ad autorizzazione e quelle che ne fanno commercio, e ad un obbligo di dichiarazione le persone che fabbricano armi da fuoco soggette a dichiarazione e coloro che ne fanno commercio.

1. L’autorizzazione per le armi da fuoco soggette ad autorizzazione riguarda anche le armi da fuoco soggette a dichiarazione. Le Parti contraenti assoggettano le persone che fabbricano armi e coloro che ne fanno commercio ad una sorveglianza che garantisce un controllo efficace.

2. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare disposizioni affinchè, come requisito minimo, tutte le armi da fuoco siano provviste in maniera duratura di un numero di matricola che ne consenta l’identificazione e rechino il marchio del fabbricante.

3. Le Parti contraenti prevedono l’obbligo per i fabbricanti ed i commercianti di registrare tutte le armi da fuoco soggette ad autorizzazione ed a dichiarazione; i registri devono permettere di determinare rapidamente la natura delle armi da fuoco, la loro origine ed il loro acquirente.

4. Per le armi da fuoco soggette ad autorizzazione in virtù degli articoli 79 e 80, le Parti contraenti si impegnano ad adottare disposizioni affinchè il numero di matricola ed il marchio ivi apposti siano riportati nell’autorizzazione rilasciata al suo detentore.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 86

1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare disposizioni che vietano ai detentori legittimi di armi da fuoco soggette ad autorizzazione o a dichiarazione di consegnare tali armi a persone che non sono in possesso di un’autorizzazione di acquisizione o di un certificato di dichiarazione.

2. Le Parti contraenti possono autorizzare la consegna temporanea di tali armi in base a modalità da esse stabilite.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 87

1. Le Parti contraenti introducono nella loro legislazione nazionale disposizioni che consentono la revoca dell’autorizzazione qualora il titolare non soddisfi più alle condizioni di rilascio previste all’art. 83.

2. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare adeguate misure comprendenti in particolare il sequestro dell’arma da fuoco e la revoca dell’autorizzazione, ed a prevedere appropriate sanzioni in caso di violazione delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle armi da fuoco. Le sanzioni potranno prevedere la confisca delle armi da fuoco.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 88

1. I titolari di un’autorizzazione di acquisizione di un’arma da fuoco sono esonerati dall’autorizzazione per l’acquisizione di munizioni destinate a tale arma.

2. L’acquisizione di munizioni da parte di persone non titolari di un’autorizzazione ad acquisire armi è soggetta al regime applicabile all’arma alla quale le munizioni sono destinate. L’autorizzazione può essere rilasciata per una o per tutte le categorie di munizioni.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 89

Gli elenchi delle armi da fuoco proibite, soggette ad autorizzazione e a dichiarazione possono essere modificati o completati dal Comitato esecutivo per tener conto dell’evoluzione tecnica ed economica nonchè della sicurezza dello Stato.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 90

Le Parti contraenti hanno la facoltà di adottare leggi o disposizioni più rigorose relative al regime delle armi da fuoco e delle munizioni.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 91

1. Le Parti contraenti convengono, sulla base della Convenzione europea del 28 giugno 1978 sul controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi da fuoco da parte di privati, di istituire, nell’ambito delle proprie legislazioni nazionali, uno scambio di informazioni in merito all’acquisizione di armi da fuoco da parte di persone — semplici privati o armaioli commercianti — abitualmente residenti o stabilite nel territorio di un’altra Parte contraente. Si considera armaiolo commerciante ogni persona la cui attività professionale consiste integralmente o in parte nel commercio al dettaglio di armi da fuoco.

2. Lo scambio di informazioni riguarda:

a) tra due Parti contraenti che hanno ratificato la Convenzione citata al paragrafo 1, le armi da fuoco elencate nell’allegato 1, parte A, n. 1, lettere da a) ad h) della suddetta Convenzione;

b) tra due Parti contraenti delle quali almeno una non ha ratificato la Convenzione citata al paragrafo 1, le armi assoggettate da ciascuna Parte contraente ad un regime di autorizzazione o di dichiarazione.

3. Le informazioni relative all’acquisizione di armi da fuoco saranno comunicate senza indugio e conterranno i dati seguenti:

a) data dell’acquisizione e identità dell’acquirente, vale a dire:
se trattasi di persona fisica: cognome, nomi, data e luogo di nascita, indirizzo e numero del passaporto o della carta di identità, nonchè la data del rilascio e l’indicazione dell’autorità che li ha rilasciati, armaiolo o no;
se trattasi di persona giuridica: denominazione o ragione sociale e sede sociale, nonchè cognome, nomi, data e luogo di nascita, indirizzo e numero di passaporto o della carta di identità della persona abilitata a rappresentare la persona giuridica;

b) modello, numero di fabbricazione, calibro ed altre caratteristiche dell’arma da fuoco in questione nonchè il numero di matricola.

4. Ciascuna Parte contraente designa un’autorità nazionale che fornisce e riceve le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 e comunica senza indugio alle altre Parti contraenti ogni modifica della designazione di tale autorità.

5. L’autorità designata da ciascuna Parte contraente può trasmettere le informazioni ad essa comunicate ai servizi di polizia localmente competenti ed alle autorità di sorveglianza della frontiera allo scopo di prevenire o di perseguire fatti punibili ed infrazioni ai regolamenti.