Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232, del 2 ottobre - S. O.

Legge 30 settembre 1993, n. 388 [10a parte]

Adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen

TITOLO V – TRASPORTO E CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 120

1. Le Parti contraenti vigileranno congiuntamente affinchè le proprie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative non ostacolino in maniera ingiustificata la circolazione delle merci alle frontiere interne.

2. Le Parti contraenti facilitano la circolazione delle merci alle frontiere interne espletando le formalità connesse con divieti e restrizioni all’atto dello sdoganamento delle merci per l’immissione al consumo. A scelta dell’interessato, lo sdoganamento può essere effettuato all’interno del paese o alla frontiera interna. Le Parti contraenti faranno in modo di promuovere lo sdoganamento all’interno del paese.

3. Se per taluni settori gli snellimenti di cui al paragrafo 2 non possono essere realizzati in tutto o in parte, le Parti contraenti si adopereranno per attuarne le condizioni tra di loro o nell’ambito delle Comunità europee.
Il presente paragrafo si applica in particolare al controllo dell’osservanza delle regolamentazioni relative alle autorizzazioni di trasporto ed ai controlli tecnici riguardanti i mezzi di trasporto, ai controlli veterinari e di polizia veterinaria, ai controlli sanitari veterinari, ai controlli fitosanitari nonchè ai controlli relativi ai trasporti di merci pericolose e di rifiuti.

4. Le Parti contraenti si adopereranno per armonizzare le formalità relative alla circolazione delle merci alle frontiere esterne e per controllarne l’osservanza in base a princìpi uniformi. A tal fine le Parti contraenti collaboreranno strettamente in seno al Comitato esecutivo, a livello di Comunità europee e di altri organismi internazionali.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 121

1. Le Parti contraenti rinunciano, nel rispetto del diritto comunitario, ai controlli ed alla presentazione dei certificati fitosanitari previsti dal diritto comunitario per taluni vegetali e prodotti vegetali.
Il Comitato esecutivo adotta l’elenco dei vegetali e prodotti vegetali ai quali si applica la semplificazione prevista nella prima fase. Esso può modificare tale elenco e fissa la data di entrata in vigore della modifica. Le Parti contraenti si informano reciprocamente delle misure prese.

2. In caso di pericolo di introduzione o propagazione di organismi nocivi, una Parte contraente può chiedere la temporanea reintroduzione delle misure di controllo prescritte dal diritto comunitario ed applicarle. Essa ne avvertirà immediatamente le altre Parti contraenti per iscritto, motivando la sua decisione.

3. Il certificato fitosanitario può continuare ad essere utilizzato come certificato richiesto ai sensi della legge relativa alla protezione delle specie.

4. A richiesta, l’autorità competente rilascia un certificato fitosanitario quando la spedizione è destinata, in tutto o in parte, alla riesportazione, nella misura in cui siano rispettati i requisiti fitosanitari per i vegetali o i prodotti vegetali interessati.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 122

1. Le Parti contraenti rafforzano la loro cooperazione per garantire la sicurezza del trasporto di merci pericolose e si impegnano ad armonizzare le disposizioni nazionali adottate in applicazione delle vigenti Convenzioni internazionali. Inoltre esse si impegnano, in particolare, al fine di mantenere il livello di sicurezza attuale:

a) ad armonizzare i requisiti in materia di qualifica professionale degli autisti;

b) ad armonizzare le modalità e l’intensità dei controlli effettuati durante il trasporto e presso le imprese;

c) ad armonizzare la qualificazione delle infrazioni e le disposizioni di legge relative alle sanzioni applicabili;

d) ad assicurare uno scambio permanente di informazioni e di esperienze fatte nell’attuazione delle misure e dei controlli.

2. Le Parti contraenti rafforzano la loro cooperazione allo scopo di effettuare i controlli del trasferimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi attraverso le frontiere interne.
A tal fine, esse si adopereranno per adottare una posizione comune per quanto riguarda la modifica delle direttive comunitarie relative al controllo ed alla gestione del trasferimento di rifiuti pericolosi ed elaborare atti comunitari relativi ai rifiuti non pericolosi, allo scopo di creare un’infrastruttura di smaltimento sufficiente e di fissare norme di smaltimento armonizzate a un livello elevato.
In attesa di una normativa comunitaria sui rifiuti non pericolosi, i controlli del trasferimento di detti rifiuti saranno effettuati in base ad una procedura speciale che consenta all’atto del loro trattamento di controllarne il trasferimento a destinazione.
Le disposizioni del paragrafo 1, seconda frase sono ugualmente applicabili al presente paragrafo.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 123

1. Le Parti contraenti si impegnano a concertarsi allo scopo di abolire tra di loro l’obbligo, attualmente in vigore, di presentare una licenza di esportazione dei prodotti e delle tecnologie strategiche industriali, e, ove necessario, di sostituire tale licenza con una procedura flessibile, semprechè il paese di prima destinazione e di destinazione finale sia una Parte contraente.
Fatte salve dette concertazioni, e al fine di garantire l’efficacia dei controlli che dovessero essere necessari, le Parti contraenti si adopereranno, cooperando strettamente tramite un meccanismo di coordinamento, per procedere agli scambi di informazioni utili tenendo conto della regolamentazione nazionale.

2. Per quanto riguarda i prodotti diversi dai prodotti e dalle tecnologie strategiche industriali di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti si adopereranno per far espletare le formalità di esportazione all’interno del paese e per armonizzare le proprie procedure di controllo.

3. Nel contesto degli obiettivi definiti nei precedenti paragrafi 1 e 2, le Parti contraenti avvieranno consultazioni con gli altri partner interessati.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 124

Il numero e l’intensità dei controlli delle merci nella circolazione dei viaggiatori alle frontiere interne sono ridotti al livello minimo possibile. La loro progressiva riduzione e la loro soppressione definitiva dipendono dall’aumento graduale delle franchigie per viaggiatori e dalla futura evoluzione delle prescrizioni applicabili alla circolazione transfrontiera dei viaggiatori.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 125

1. Le Parti contraenti concludono accordi in merito al distacco di funzionari di collegamento delle proprie amministrazioni doganali.

2. Il distacco di funzionari di collegamento ha lo scopo di promuovere ed accelerare la cooperazione tra le Parti contraenti in generale, specialmente nel contesto delle Convenzioni esistenti e degli atti comunitari in materia di mutua assistenza.

3. I funzionari di collegamento esplicano funzioni consultive e di assistenza. Non sono legittimati ad adottare di propria iniziativa provvedimenti di amministrazione doganale. Forniscono informazioni ed adempiono ai propri compiti nell’ambito delle istruzioni impartite loro dalla Parte contraente di origine.

TITOLO VI – PROTEZIONE DEI DATI DI NATURA PERSONALE

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 126

1. Per quanto concerne il trattamento automatizzato di dati di natura personale, trasmessi in applicazione della presente Convenzione, ciascuna Parte contraente adotterà, al più tardi al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione, le disposizioni nazionali necessarie per ottenere un livello di protezione dei dati personali almeno pari a quello derivante dai princìpi della Convenzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale.

2. La trasmissione di dati di natura personale prevista dalla presente Convenzione potrà aver luogo soltanto dopo l’entrata in vigore delle disposizioni per la protezione di dati di natura personale di cui al paragrafo 1 nel territorio delle Parti contraenti interessate alla trasmissione.

3. Inoltre, per quanto riguarda il trattamento automatizzato di dati di natura personale trasmessi in applicazione della presente Convenzione, si applicano le seguenti disposizioni:

a) i dati possono essere utilizzati dalla Parte contraente destinataria solamente per i fini per i quali la presente Convenzione ne prevede la trasmissione; la loro utilizzazione per altri fini è possibile soltanto con l’autorizzazione preventiva della Parte contraente che li trasmette e nel rispetto della legislazione della Parte contraente destinataria; l’autorizzazione può essere concessa semprechè sia consentita dal diritto nazionale della Parte contraente che li trasmette;

b) i dati possono essere utilizzati soltanto dalle autorità giudiziarie, dai servizi e dagli organi che assolvono un compito o una funzione nell’ambito delle finalità di cui alla lettera a);

c) la Parte contraente che trasmette i dati deve vigilare sulla loro esattezza; se essa constata, di propria iniziativa o in seguito ad una richiesta della persona interessata, che i dati trasmessi sono inesatti o che gli stessi non avrebbero dovuto essere comunicati, la o le Parti contraenti destinatarie debbono essere informate senza indugio; quest’ultima o queste ultime devono correggerli o distruggerli o menzionarne l’inesattezza o indicare che non avrebbero dovuto essere trasmessi;

d) una Parte contraente non può invocare il fatto che un’altra Parte contraente abbia trasmesso dati inesatti per sottrarsi alla responsabilità che ad essa deriva dal proprio diritto nazionale nei confronti di una persona lesa; se la Parte contraente destinataria è tenuta alla riparazione a causa dell’utilizzazione dei dati inesatti trasmessi, la Parte contraente che li ha trasmessi rimborsa integralmente le somme versate a titolo di risarcimento dalla Parte contraente destinataria;

e) la trasmissione e la ricezione di dati personali devono essere registrate nell’archivio dal quale essi provengono ed in quello in cui sono inseriti;

f) l’autorità di controllo comune di cui all’art. 115 può, a richiesta di una Parte contraente, esprimere un parere sulle difficoltà di applicazione e di interpretazione del presente articolo.

4. Il presente articolo non si applica alla trasmissione di dati prevista al titolo II, capitolo 7 e nel titolo IV. Il paragrafo 3 non si applica alla trasmissione di dati prevista al titolo III, capitoli 2, 3, 4 e 5.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 127

1. Quando, in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, dati personali sono trasmessi ad un’altra Parte contraente, le disposizioni dell’art. 126 si applicano alla trasmissione dei dati provenienti da un archivio non automatizzato ed al loro inserimento in un archivio analogo.

2. Quando, in casi diversi da quelli disciplinati dall’art. 126, paragrafo 1, o dal paragrafo 1 del presente articolo, dati personali sono trasmessi ad un’altra Parte contraente in applicazione della presente Convenzione, l’art. 126, paragrafo 3, ad eccezione della lettera e), è applicabile. Si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

a) la trasmissione e la ricezione di dati personali sono registrate per iscritto; quest’obbligo non si applica qualora non sia necessario, ai fini della loro utilizzazione, registrare i dati, in particolare qualora gli stessi non siano utilizzati o lo siano per brevissimo tempo;

b) la Parte contraente destinataria garantisce, per l’utilizzazione dei dati trasmessi, un livello di protezione almeno pari a quello previsto dal proprio diritto per l’utilizzazione di dati di natura simile;

c) l’accesso ai dati e le condizioni alle quali è concesso sono disciplinati dal diritto nazionale della Parte contraente alla quale la persona interessata presenta la domanda.

3. Il presente articolo non si applica alla trasmissione di dati prevista al titolo II, capitolo 7, al titolo III, capitoli 2, 3, 4 e 5, e al titolo IV.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 128

1. La trasmissione di dati personali prevista dalla presente Convenzione potrà aver luogo solo quando le Parti contraenti interessate alla trasmissione avranno incaricato una autorità di controllo nazionale di esercitare un controllo indipendente sul rispetto delle disposizioni degli articoli 126 e 127 e delle disposizioni adottate per la loro applicazione, relativamente al trattamento di dati personali negli archivi.

2. Se una Parte contraente ha incaricato, conformemente al proprio diritto, una autorità di controllo di esercitare in uno o più settori un controllo indipendente sul rispetto di disposizioni in materia di protezione dei dati personali non inseriti in un archivio, tale Parte contraente incarica questa autorità di controllare l’osservanza delle disposizioni del presente titolo nei settori in questione.

3. Il presente articolo non si applica alla trasmissione dei dati prevista al titolo II, capitolo 7 e al titolo III, capitoli 2, 3, 4 e 5.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 129

In relazione alla trasmissione di dati di natura personale in applicazione del titolo III, capitolo 1, le Parti contraenti si impegnano, fatte salve le disposizioni degli articoli 126 e 127, a raggiungere un livello di protezione dei dati di natura personale che rispetti i princìpi della Raccomandazione R (87) 15 del 17 settembre 1987 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa tendente a regolare l’utilizzazione dei dati di natura personale nel settore della polizia. Inoltre, per quanto si riferisce alla trasmissione in applicazione dell’art. 46, si applicano le disposizioni seguenti:

a) i dati possono essere utilizzati dalla Parte contraente destinataria solamente per i fini indicati dalla Parte contraente che li fornisce e nel rispetto delle condizioni imposte da questa Parte;

b) i dati possono essere trasmessi esclusivamente ai servizi ed alle autorità di polizia; la loro comunicazione ad altri servizi potrà essere effettuata soltanto previa autorizzazione della Parte contraente che li fornisce;

c) a richiesta, la Parte contraente destinataria informa la Parte contraente che trasmette i dati dell’uso che ne è stato fatto e dei risultati ottenuti mediante i dati trasmessi.

CONVENZIONE DI APPLICAZIONE – Art. 130

Se dati di natura personale sono trasmessi per il tramite di un funzionario di collegamento di cui all’art. 47 o all’art. 125, le disposizioni del presente titolo si applicano soltanto quando tale funzionario trasmette i dati alla Parte contraente che lo ha distaccato nel territorio dell’altra Parte contraente.