Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1999

Decreto del Ministero della Sanità del 18 marzo 1999

Assicurazione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale dei cittadini comunitari

Il ministro della Sanità
Visto l’art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che prevede l’obbligo dell’assicurazione al
Servizio sanitario nazionale per tutti i cittadini italiani residenti;
Visto il Trattato CE del 25 marzo 1957, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, ed in
particolare gli articoli 2, 3, 7, 48, 51 e 52;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, recante norme sulla
circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE, e successive integrazioni e
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanità in data 27 settembre 1990 (Gazzetta Ufficiale 22
dicembre 1990, n. 298) in ordine all’assicurazione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale dei
lavoratori comunitari disoccupati residenti in Italia;
Visto l’art. 36 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che ha provveduto all’abolizione
dei contributi per il Servizio sanitario nazionale;
Viste le osservazioni formulate dalla Commissione europea, nella procedura di infrazione n.
97/4289, ex art. 169 del Trattato CE, attivata in data 16 ottobre 1998, in ordine alla compatibilità
con il diritto comunitario delle disposizioni italiane che prevedono dei requisiti aggiuntivi, per i
cittadini dell’Unione europea, per poter accedere all’assistenza sanitaria in Italia;
Considerato che attualmente il finanziamento del Servizio sanitario nazionale grava sulla fiscalità
generale;
Ritenuto che, conseguentemente, le disposizioni che prevedono requisiti aggiuntivi per i cittadini
stranieri residenti ai fini dell’iscrizione al Servizio sanitario nazionale non siano più applicabili ai
cittadini comunitari e che gli stessi siano ormai pienamente equiparati ai cittadini italiani per quanto
concerne l’assicurazione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale;
Ritenuto, anche in relazione alla suddetta procedura di infrazione della Commissione europea ed
al fine di assicurare uniformità di comportamenti, di adottare un apposito provvedimento per portare
quanto sopra a conoscenza delle unità sanitarie locali e dei cittadini comunitari interessati:

Decreta:

Art. 1.
1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, gli stranieri aventi la cittadinanza degli Stati appartenenti alla
Unione europea, regolarmente residenti in Italia, sono iscritti obbligatoriamente, a parità di
condizioni con i cittadini italiani residenti, al Servizio sanitario nazionale, qualora non abbiano già
titolo all’iscrizione stessa a carico dell’Istituzione competente di uno Stato membro, ai sensi dei
vigenti regolamenti CEE n. 1408/1971 e n. 574/1972 e successive modificazioni ed integrazioni,
relativi all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi ed ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.
2. Sono esclusi dall’iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale i cittadini comunitari che
godano delle immunità e dei privilegi previsti dalle Convenzioni di Vienna sulle relazioni
diplomatiche e sulle relazioni consolari, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804, o che rimangano
soggetti alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato di invio.

Art. 2.
1. L’iscrizione all’unità sanitaria locale, nel cui territorio il cittadino comunitario ha la residenza
anagrafica, è effettuata per tutta la durata di validità del permesso di soggiorno o della carta di
soggiorno ed è valida per il titolare ed i familiari a carico.
2. I familiari a carico, indipendentemente dalla cittadinanza, sono individuati secondo le
disposizioni di cui all’art. 4 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3
settembre 1982 n. 627.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 marzo 1999

Il Ministro: Bindi