Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2000

Procedura riconoscimento del titolo per infermieri professionali e moduli allegati

Roma, 12 aprile 2000

Ministero della Sanità
Dipartimento Professioni Sanitarie, Risorse Umane e Tecnologiche in Sanità e Assistenza Sanitaria di Competenza Statale – Ufficio III

Cittadini stranieri non comunitari. Riconoscimento titoli professionali dell’area sanitaria conseguiti all’estero. Autorizzazione all’esercizio professionale.

AL MINISTERO DELL’INTERNO
Ufficio di Gabinetto
Ufficio Centrale per gli Affari Legislativi e le Relazioni Internazionali
00100 ROMA

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Ufficio Relazioni Culturali
00103 ROMA

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento Affari Sociali
Dipartimento Politiche Comunitarie
00100 ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
00100 ROMA

AL MINISTERO DEL LAVORO
Servizio Immigrazione
00187 ROMA

AL MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ
Dipartimento Autonomia Universitaria e Studenti
00144 ROMA

AGLI ASSESSORI ALLA SANITÀ DELLE REGIONI
A STATUTO ORDINARIO E SPECIALE
LORO SEDI

AGLI ASSESSORI ALLA SANITA’ DELLE PROVINCIE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI
MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI Via Cola di Rienzo 801/A
00192 ROMA

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI
MEDICI VETERINARI Via del Tritone, 125
00187 ROMA

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI
ORDINI DEI FARMACISTI Via Palestro, 75

00100 ROMA

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI
COLLEGI DELLE OSTETRICHE Piazza Tarquinia, 51d
00183 ROMA

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE IPASVI Via A. De Petris, 70
00184 ROMA

ALLA FEDERAZIONE NNAZIONALE COLLEGI
TECNICI SANITARI RADIOLOGIA MEDICA Via Ravenna, 24
00161 ROMA

A.R.IS. Largo della Sanità Militare, 60
00187 ROMA

A.I.O.P. Via L. Caro, 67
00100 ROMA

– direttamente;

– tramite le rappresentanze diplomatiche italiane nel proprio Paese nel caso di iscrizione nelle apposite “liste” tenute dalle rappresentanze stesse,

– tramite lo “Sponsor” in Italia, ossia il soggetto, pubblico o privato, che si fa garante del suo soggiorno in Italia per un anno;

– tramite il datore di lavoro in Italia che intende assumerlo e che presenta all’Ufficio Provinciale del lavoro richiesta nominativa in tal senso.

Il riconoscimento del titolo da parte del Ministro della sanità costituisce presupposto necessario per ottenere il “Visto” per motivi di lavoro da parte delle rappresentanze diplomatiche italiane territorialmente competenti.

– A) CITTADINI IN POSSESSO DI UN TITOLO ABILITANTE CONSEGUITO IN ITALIA

Una categoria di cittadini stranieri, non comunitari, del tutto particolare è quella dei cittadini, provenienti da Paesi dell’Unione europea o da Paesi extracomunitari, che abbiano conseguito il titolo abilitante all’esercizio della professione sanitaria interamente in Italia (diploma di laurea e diploma di abilitazione professionale per i medici chirurghi, veterinari, odontoiatri e farmacisti; diploma abilitante per le professioni sanitarie infermieristiche tecniche e della riabilitazione; attestato o diploma per ottici e odontotecnici, etc. )
Tali cittadini:
1. se regolarmente soggiornanti in Italia alla data del 27 marzo 1998, ossia alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, possono iscriversi direttamente agli ordini e collegi professionali o agli elenchi speciali tenuti dal Ministero della sanità ed esercitare la relativa professione sanitaria;
2. se regolarmente soggiornanti in Italia in data successiva al 27 marzo 1998 o che, ancorché presenti in Italia alla data del 27 marzo 1998, abbiano conseguito il titolo abilitante dopo tale data, possono iscriversi agli ordini e collegi professionali o agli elenchi speciali previo parere favorevole da parte del Ministero della sanità, in coerenza con le quote annue massime, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di stranieri da ammettere sul territorio nazionale per motivi di lavoro. Il parere è richiesto, prima di procedere all’iscrizione, direttamente dall’Ordine o Collegio professionale.
Non possono usufruire del beneficio dell’iscrizione in deroga al requisito della cittadinanza gli stranieri che hanno conseguito il titolo in Italia a seguito di ammissione in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.
I predetti cittadini, avendo conseguito il titolo abilitante in Italia, sono esonerati dall’accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle specifiche disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia.

– B) CITTADINI IN POSSESSO DI UN TITOLO ABILITANTE ACQUISITO O RICONOSCIUTO IN UN PAESE DELL’UNIONE EUROPEA

Un’altra categoria di cittadini stranieri non comunitari, che presenta specifiche caratteristiche, è quella dei cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia al 27 marzo 1998 o provenienti da un paese dell’Unione Europea, che:
a) hanno conseguito totalmente un titolo abilitante all’esercizio di una professione sanitaria in un Paese dell’Unione,
b) ovvero hanno conseguito un titolo abilitante in un Paese terzo ed hanno già ottenuto il riconoscimento di tale titolo in un Paese dell’Unione.
I cittadini di che trattasi, al fine di ottenere l’autorizzazione all’iscrizione ad un ordine, un collegio o un elenco speciale in Italia, devono presentare al Ministero della sanità la seguente documentazione:

1. domanda compilata secondo il facsimile riportato nell’Allegato 1;

2. copia autenticata del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno;

3. copia autenticata del titolo di studio specifico per l’attività richiesta;

4. copia autenticata del titolo di abilitazione specifico per l’attività richiesta, qualora previsto dal Paese extracomunitario ove è stato conseguito il titolo o dal Paese dell’Unione di provenienza;

5. attestazione dell’Autorità di governo del Paese dell’Unione di provenienza dal quale risulti che non esistono impedimenti di tipo professionale o penale all’esercizio della professione che si intende esercitare;

6. copia dell’iscrizione all’albo professionale (ove esistente) del Paese dell’Unione di provenienza.

L’accertamento dei requisiti è effettuato dal Ministero della sanità, sentita la Conferenza dei Servizi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, o dell’articolo 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.
Limitatamente ai titoli conseguiti in parte o in toto in un Paese terzo, già riconosciuti da un Paese dell’Unione, il Ministero della sanità, sentita la Conferenza, può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato al superamento di una misura compensativa. Nel caso di riconoscimento dei titoli di medico chirurgo, medico veterinario, odontoiatra e farmacista il Ministero può richiedere che l’interessato sostenga preventivamente l’esame di abilitazione all’esercizio professionale.
In caso di riconoscimento dei titolo, il Ministero della sanità provvede ad autorizzare l’iscrizione all’Ordine, al Collegio o all’elenco speciale, in coerenza con le quote previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle quote massime di stranieri da ammettere annualmente sul territorio nazionale per motivi di lavoro.
La verifica non è richiesta per i cittadini regolarmente soggiornanti in Italia alla data del 27 marzo 1998, ossia alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo l998, n. 40.
L’iscrizione agli albi professionali ed elenchi speciali è disposta previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia. L’accertamento è svolto, con oneri a carico dell’interessato, a cura degli Ordini e Collegi professionali e del Ministero della sanità con le modalità appresso indicate.

– C) CITTADINI PROVENIENT1 DA UN PAESE TERZO CON TITOLO CONSEGUITO IN UN PAESE TERZO

La categoria di cittadini stranieri, non comunitari, più interessata alle nuove disposizioni, è quella dei cittadini in possesso di titoli abilitanti conseguiti totalmente in un Paese terzo, che:

A) sono residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno;

B) sono residenti all’estero ed intendono trasferirsi in Italia.

I predetti cittadini, al fine di ottenere l’autorizzazione all’esercizio professionale, se già residenti in Italia, o il ”Visto” d’ingresso nel territorio italiano, se residenti all’estero, devono chiedere, direttamente o tramite le rappresentanze diplomatiche competenti, al Ministero della sanità il preventivo riconoscimento del titolo professionale abilitante, presentando la seguente documentazione:

1. domanda compilata secondo il facsimile riportato nell’Allegato 2;

2. copia autenticata del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno per i cittadini di cui alla lettera sub A);

3. copia autenticata del titolo di studio specifico per l’attività richiesta;

4. copia autenticata del titolo di abilitazione per l’attività richiesta, qualora previsto dal Paese ove è stato conseguito il titolo;

5. copia dell’iscrizione all’albo professionale, ove esistente nel Paese di provenienza;

6. certificazione dell’Autorità competente del Paese di conseguimento del titolo o, in alternativa, della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel predetto Paese, che attesti, oltre i requisiti richiesti per l’accesso al corso di studi per il conseguimento del titolo, i programmi dettagliati degli studi con indicazione delle ore effettuate (formazione teorica e formazione pratica) e delle discipline svolte, nonchè la validità della struttura presso cui il titolo è stato conseguito;

7. dichiarazione di valore, da parte dell’Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di conseguimento del titolo, che attesti la validità abilitante del titolo all’esercizio della professione nel Paese in cui il titolo è stato conseguito nonchè le attività professionali che il titolo consente di esercitare nel Paese di conseguimento.

I cittadini di cui alla lettera sub A) devono produrre un’autocertificazione, secondo la normativa vigente, sulla non esistenza di impedimenti di tipo professionale o penale all’esercizio della professione che si intende esercitare, i cittadini di cui alla lettera sub B) devono produrre un’attestazione dell’Autorità competente del Paese di provenienza sulla non esistenza di impedimenti di tipo professionale o penale all’esercizio della professione che si intende esercitare.

L’accertamento dei requisiti è effettuato dal Ministero della sanità, sentita la Conferenza dei Servizi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, o all’articolo 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319. Nel caso di riconoscimento dei titoli di medico chirurgo, medico veterinario, odontoiatra e farmacista il Ministero della sanità può richiedere all’interessato il preventivo riconoscimento del titolo accademico da parte di una università italiana ovvero l’effettuazione del tirocinio e all’esame di abilitazione all’esercizio professionale.
Il Ministero della Sanità, sentita la Conferenza dei Servizi, può stabilire con proprio decreto che il riconoscimento sia subordinato al superamento di una misura compensativa di cui all’art. 12 del D.L. 27 gennaio 1992 n. 115 o dell’art. 14 D.L. 2 maggio 1994 n. 319. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di attuazione della misura compensativa nonchè i contenuti della formazione e le strutture presso le quali la stessa deve essere sostenuta.
In caso di riconoscimento del titolo, il Ministero della sanità provvede ad autorizzare l’iscrizione all’Ordine, al Collegio o all’Elenco speciale, in coerenza con le quote massime, previste per ciascuna professione dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di stranieri da ammettere annualmente sul territorio nazionale per motivi di lavoro.
La verifica del rispetto delle quote non è richiesta per i cittadini regolarmente soggiornanti in Italia alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40 (27 marzo 1998)
L’iscrizione agli albi professionali ed elenchi speciali è disposta previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia. L’accertamento è svolto, con oneri a carico dello Sponsor, del datore del lavoro o dell’interessato, a cura degli Ordini e Collegi professionali e del Ministero della sanità con le modalità appresso indicate.

– D) TITOLI DI FORMAZIONE POST-BASE

I titoli professionali complementari di titoli abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria o arte ausiliaria, costituiscono, in alcuni casi, requisito necessario o preferenziale per lo svolgimento di alcune attività nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Rientrano fra tali titoli quelli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari di titoli abilitanti all’esercizio di una professione, o arte sanitaria e, fra gli altri, i diplomi di specializzazione dell’area medica e quelli di formazione complementare delle professioni sanitarie infermieristiche.
I predetti titoli, che sono, per il nostro ordinamento, titoli accademici o di studio o di formazione professionale e, quindi, non abilitanti all’esercizio professionale, se conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, possono essere riconosciuti dal Ministero della sanità esclusivamente ai fini dell’ammissione agli impieghi e allo svolgimento di attività sanitarie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
Per il riconoscimento del titolo l’interessato deve presentare domanda al Ministero della sanità e allegare la seguente documentazione:
1. domanda compilata secondo il facsimile riportato nell’Allegato 3;
2. copia autenticata del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno;
3. copia autenticata del titolo per il quale è richiesto il riconoscimento.
4. certificazione dell’Autorità competente del Paese di conseguimento del titolo, o in alternativa, della Autorità diplomatica o consolare italiana in quel Paese, che attesti, oltre ai requisiti di accesso al corso specifico, i programmi degli studi previsti per il suddetto titolo con l’indicazione delle ore effettuate (formazione teorica e formazione pratica) e delle discipline svolte, nonchè la validità della struttura presso cui il titolo è stato conseguito;
5. dichiarazione di valore, da parte dell’Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di conseguimento del titolo, che attesti la validità del titolo nonchè le attività professionali che il titolo consente di esercitare nel Paese di conseguimento.
6. attestazione, nel caso delle specializzazioni mediche di anestesia e rianimazione medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia, di esercizio della specifica attività specialistica per almeno 3 anni negli ultimi 10 o per un periodo proporzionalmente minore nel caso in cui il titolo sia stato conseguito da un periodo di tempo inferiore a 10 anni antecedente la richiesta .
Il riconoscimento dei predetti titoli per fini diversi da quelli dell’ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale deve essere richiesto al Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica .

– E) CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E DISPOSIZIONI SULLA PROFESSIONE

L’accertamento della conoscenza, parlata e scritta, della lingua italiana e della conoscenza delle specifiche disposizioni che regolano l’attività professionale in Italia è effettuato, in relazione all’iscrizione ad un albo o ad un elenco, rispettivamente da un esperto o da un iscritto all’ordine o collegio professionale, su incarico del presidente dell’ordine o collegio, o da un dirigente del Ministero della sanità, tramite un colloquio ed una prova scritta. In caso di accertata insufficiente conoscenza della lingua o delle disposizioni sulla professione, su richiesta dell’interessato, può essere fissata una ulteriore verifica, limitata anche alla sola lingua o alle disposizioni sulla professione, dopo che l’interessato ha ottemperato ad eventuali adempimenti formativi e di aggiornamento posti a carico dello stesso, in relazione alle conoscenze dimostrate. Avverso l’esito negativo della verifica definitiva l’interessato può chiedere al Presidente dell’ordine o collegio o al Direttore generale del Dipartimento delle professioni sanitarie che l’accertamento sia effettuato da una Commissione composta, rispettivamente, dal predetto Presidente o Direttore generale, o loro delegati, e da due appartenenti alla categoria professionale di cui uno designato dall’interessato stesso.
L’accertamento negativo da parte della Commissione preclude, in via definitiva, l’iscrizione all’albo professionale o all’elenco speciale nell’ambito delle quote relative all’anno per il quale la domanda è stata presentata.

– F) ADEMPIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Le attestazioni rilasciate dalle Autorità di governo sulla non esistenza di impedimenti di tipo professionale, ossia provvedimenti di sospensione o radiazione dagli albi assunti dagli Ordini e Collegi professionali, o di natura penale devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda.
L’istanza di riconoscimento del titolo e la relativa documentazione devono essere trasmesse ? a mezzo servizio postale ? al Ministero della Sanità, Dipartimento delle Professioni Sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e assistenza sanitaria di competenza statale ? Ufficio III, P.le dell’Industria, 20 ? 00144 Roma. Sulla busta deve essere indicato “Riconoscimento titolo ex lege 40/98.
I documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo originale dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, ovvero da un traduttore ufficiale.

– G) ADEMPIMENTI DEGLI ORDINI E COLLEG1 PROFESSIONALI

L’iscrizione all’albo dell’ordine o collegio e all’elenco speciale è efficace per tutto il periodo di validità del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno; all’atto del rinnovo del permesso di soggiorno gli interessati, a pena di cancellazione dagli albi professionali o dagli elenchi, sono tenuti a comunicare all’ordine o al collegio o al Ministero della sanità il provvedimento di rinnovo del permesso di soggiorno stesso.
Gli Ordini e Collegi professionali comunicano al Ministero della sanità l’esito negativo dell’accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle specifiche disposizioni che regolano l’attività professionale in Italia, la eventuale data della ulteriore verifica nonchè gli adempimenti formativi e di aggiornamento posti a carico dell’interessato.
Gli Ordini ed i Collegi professionali devono comunicare, entro il 30 giugno 2000 l’elenco dei cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia alla data del 27 marzo 1998, iscritti in deroga al possesso della cittadinanza italiana ai sensi del comma 1 dell’articolo 37 del Testo Unico nonchè comunicare, entro il 31 dicembre di ogni anno, l’elenco dei cittadini stranieri iscritti ai sensi degli artt. 48, 49 e 50 del Regolamento di attuazione. In sede di prima applicazione le predette comunicazioni devono essere effettuate entro il 30 giugno 2000.

– H) ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO

I presidi e le istituzioni sanitarie private possono assumere o comunque utilizzare cittadini stranieri, non comunitari, iscritti negli albi professionali e negli elenchi speciali con contratti di diritto privato nel rispetto del trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle vigenti disposizioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.
Le aziende sanitarie e le altre istituzioni pubbliche, non possono procedere all’assunzione in ruolo dei cittadini stranieri extracomunitari in quanto l’assunzione in ruolo è riservata ai cittadini italiani. Le aziende sanitarie e le altre istituzioni pubbliche possono, comunque, possono utilizzare i cittadini extracomunitari con contratti di lavoro di diritto privato a tempo determinato. I contratti, di durata non superiore comunque a quella del permesso di soggiorno, devono garantire parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini italiani. Al momento della stipula dei contratti devono essere resi, contestualmente, indisponibili un pari numero di posti in organico .
I datori di lavoro (aziende, presidi e istituzioni pubbliche e private) devono comunicare al Ministero della sanità il nominativo dello straniero assunto o comunque utilizzato, entro tre giorni dalla data di assunzione o di utilizzazione, con l’indicazione del tipo di rapporto di lavoro in regime di dipendenza o in regime di lavoro autonomo.

– I) COORDINAMENTO

Al fine di assicurare un più ordinato e tempestivo espletamento degli adempimenti richiesti per il riconoscimento dei titoli professionali, lo scrivente Ministero ritiene opportuno il coinvolgimento delle Regioni nonché degli sponsor e dei datori di lavoro interessati all’utilizzazione del personale sanitario straniero.

Le Regioni
Le Regioni sono invitate a comunicare al Ministero della sanità il fabbisogno globale stimato per le singole categorie professionali, soprattutto per le aziende sanitarie e le altre strutture pubbliche sociosanitarie, al fine di consentire anche la valutazione delle esigenze complessive e della compatibilità con i tetti massimi di stranieri da ammettere in Italia per lavoro nel settore sanitario. Le Regioni sono pregate, inoltre, di indicare le strutture formative alle quali poter indirizzare i soggetti, già soggiornanti o che intendono stabilirsi nel territorio regionale, ai quali, ai fini del riconoscimento del titolo, il Ministero eventualmente prescrive misure compensative della formazione posseduta. ai sensi dell’articolo 49, comma 3 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.
Sarebbe, altresì, opportuno che le Regioni, in relazione alle reali esigenze riscontrate, provvedano anche al coordinamento delle richieste delle varie aziende, strutture ed organismi sanitari pubblici, che operano nel proprio territorio.

I datori di lavoro
I datori di lavoro (U.S.L.; aziende ospedaliere, ospedali classificati, strutture sanitarie e case di cura private; RSA; associazioni di volontariato; cooperative di servizi; ecc ) prima di presentare all’Ufficio Provinciale del Lavoro territorialmente competente la richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro subordinato, devono chiedere al Ministero della sanità il riconoscimento dei titoli abilitanti all’esercizio professionale dei cittadini stranieri che intendono assumere. Per evidenti motivi di semplificazione degli adempimenti, è opportuno che le richieste di riconoscimento, almeno per gli stranieri che provengono dallo stesso Paese, siano prodotte contemporaneamente, ciò renderà più agevole la definizione della domanda di riconoscimento essendo di norma simili i percorsi formativi nell’ambito dello stesso Paese. Il datore di lavoro può delegare formalmente un proprio rappresentante agli adempimenti necessari presso il Ministero.
In caso di applicazione di misure compensative, i datori di lavoro possono essere autorizzati a provvedere direttamente ai relativi corsi di formazione; parimenti possono provvedere, ove necessario, ai corsi per l’apprendimento della lingua italiana, parlata e scritta, e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia.

Gli Sponsor
Per gli stessi motivi è opportuno che anche il soggetto privato o pubblico (cittadino italiano o straniero; associazioni professionali; sindacati; enti ed associazioni di volontariato, enti locali e loro consorzi), che si fa garante (Sponsor) per l’ingresso in Italia, per un anno, del cittadino straniero in cerca di occupazione, provveda direttamente, prima di impegnarsi a tutti gli adempimenti necessari per il riconoscimento del titolo professionale.

COMPETENZE UNIVERSITA’

Si ritiene opportuno, infine, richiamare l’attenzione sul fatto che il riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale complementare disposto dal Ministero della sanità è finalizzato esclusivamente a consentire lo svolgimento di attività sanitarie, con rapporto di dipendenza o in forma autonoma nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Il riconoscimento del titolo abilitante all’esercizio di una professione sanitaria, disposto dal Ministero della sanità, si sostanzia cioè nell’autorizzazione all’esercizio dell’attività professionale stessa.
Al contrario il riconoscimento dei titoli di studio stranieri per finalità diverse da quelle suddette o la dichiarazione dell’equipollenza del titolo accademico straniero a quello italiano è di competenza dell’università.
Al riguardo l’articolo 50 del Regolamento prevede che la dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all’estero, nonché l’ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, sono disposte dall’università, previo accertamento del rispetto delle quote previste per ciascuna professione dal decreto sui flussi. Il rispetto delle quote comporta che le dichiarazioni di equipollenza o le ammissioniagliesamipossonoesseredispostesoloprevio parere del Ministero della sanità al quale è demandato la verifica del rispetto di tale vincolo.
Conseguentemente, le università, prima di dichiarare l’equipollenza di un titolo conseguito in un Paese extracomunitario o di ammettere un cittadino extracomunitario agli esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, devono acquisire il parere del Ministero della sanità. La mancata richiesta del parere preventivo al Ministero o il parere negativo da parte del Ministero non consente, ai sensi di legge, l’iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l’esercizio delle relative professioni.

IL MINISTRO DELLA SANITA’: ROSY BINDI