Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto - S. O. n. 131/L

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 [05a parte: art. 69-93]

Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

Capo IV – Regime penitenziario

Art. 69 – Informazioni sulle norme e sulle disposizioni che regolano la vita penitenziaria

1. In ogni istituto penitenziario devono essere tenuti presso la biblioteca o altro locale a cui i detenuti possono accedere, i testi della legge, del presente regolamento, del regolamento interno nonchè delle altre disposizioni attinenti ai diritti e ai doveri dei detenuti e degli internati, alla disciplina e al trattamento.

2. All’atto dell’ingresso, a ciascun detenuto o internato è consegnato un estratto delle principali norme di cui al comma 1, con l’indicazione del luogo dove è possibile consultare i testi integrali. L’estratto suindicato è fornito nelle lingue più diffuse tra i detenuti e internati stranieri.

3. Di ogni successiva disposizione nelle materie indicate nel comma 1 è data notizia ai detenuti e agli internati.

4. L’osservanza, da parte dei detenuti e degli internati delle norme e delle disposizioni che regolano la vita penitenziaria, deve essere ottenuta anche attraverso il chiarimento delle ragioni delle medesime.

Art. 70 – Norme di comportamento

1. I detenuti e gli internati hanno l’obbligo di osservare le norme che regolano la vita penitenziaria e le disposizioni impartite dal personale; devono tenere un contegno rispettoso nei confronti degli operatori penitenziari e di coloro che visitano l’istituto.

2. I detenuti e gli internati, nei reciproci contatti, devono tenere un comportamento corretto.

3. Nei rapporti reciproci degli operatori penitenziari con i detenuti e gli internati deve essere usato il «lei».

Art. 71 – Compiti di animazione e di assistenza

1. A singoli detenuti o internati, che dimostrino particolari attitudini a collaborare per il proficuo svolgimento dei programmi dell’istituto, possono essere affidate dalla direzione mansioni che comportino compiti di animazione nelle attività di gruppo, di carattere culturale, ricreativo e sportivo, nonchè di assistenza nelle attività di lavoro in comune.

2. Le mansioni suddette sono espletate sotto la diretta supervisione del personale, il quale deve garantire che in nessuna circostanza l’esercizio di esse importi un potere disciplinare o possa servire come pretesto per l’acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri detenuti o internati.

Art. 72 – Risarcimento dei danni arrecati a beni dell’amministrazione o di terzi

1. In caso di danni a cose mobili o immobili dell’amministrazione, la direzione svolge indagini intese ad accertare l’ammontare del danno e a identificare il responsabile valutandone la colpa.

2. All’esito degli accertamenti e dopo aver sentito l’interessato, la direzione notifica per iscritto l’addebito al responsabile, invitandolo al risarcimento e fissandone le modalità, le quali possono comportare anche pagamenti rateali.

3. La somma dovuta a titolo di risarcimento viene prelevata dal peculio disponibile.

4. In caso di danni a cose appartenenti ad altri detenuti o internati, la direzione dell’istituto si adopera per favorire il risarcimento spontaneo.

5. Il risarcimento spontaneo è considerato come circostanza attenuante nell’eventuale procedimento disciplinare.

Art. 73 – Isolamento

1. L’isolamento continuo per ragioni sanitarie è prescritto dal medico nei casi di malattia contagiosa. Esso è eseguito, secondo le circostanze, in appositi locali dell’infermeria o in un reparto clinico. Durante l’isolamento, speciale cura è dedicata dal personale all’infermo anche per sostenerlo moralmente. L’isolamento deve cessare non appena sia venuto meno lo stato contagioso.

2. L’isolamento continuo durante l’esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune è eseguito in una camera ordinaria, a meno che il comportamento del detenuto o dell’internato sia tale da arrecare disturbo o da costituire pregiudizio per l’ordine e la disciplina. Anche in tal caso, l’isolamento si esegue in locali con le caratteristiche di cui all’art. 6 della legge.

3. Ai detenuti e gli internati, nel periodo di esclusione dalle attività in comune, di cui al comma 2, è precluso di comunicare con i compagni.

4. L’isolamento diurno nei confronti dei condannati all’ergastolo non esclude l’ammissione degli stessi alle attività lavorative, nonchè di istruzione e formazione diverse dai normali corsi scolastici, ed alle funzioni religiose.

5. Sono assicurati il vitto ordinario e la normale disponibilità di acqua.

6. Le condizioni delle persone sottoposte ad indagini preliminari che sono in isolamento non devono differire da quelle degli altri detenuti, salvo le limitazioni disposte dall’autorità giudiziaria che procede.

7. La situazione di isolamento dei detenuti e degli internati deve essere oggetto di particolare attenzione, con adeguati controlli giornalieri nel luogo di isolamento, da parte sia di un medico, sia di un componente del gruppo di osservazione e trattamento, e con vigilanza continuativa ed adeguata da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

8. Non possono essere utilizzate sezioni o reparti di isolamento per casi diversi da quelli previsti per legge.

Art. 74 – Perquisizioni

1. Le operazioni di perquisizione previste dall’art. 34 della legge sono effettuate dal personale del Corpo di polizia penitenziaria alla presenza di un appartenente a tale Corpo, di qualifica non inferiore a quella di vice sovrintendente. Il personale che effettua la perquisizione e quello che vi presenzia deve essere dello stesso sesso del soggetto da perquisire.

2. La perquisizione può non essere eseguita quando è possibile compiere l’accertamento con strumenti di controllo.

3. Le perquisizioni nelle camere dei detenuti e degli internati devono essere effettuate con rispetto della dignità dei detenuti nonchè delle cose di appartenenza degli stessi.

4. Il regolamento interno stabilisce quali sono le situazioni, con quella prevista dall’art. 83, in cui si effettuano perquisizioni ordinarie.

5. Per procedere a perquisizione fuori dei casi ordinari è necessario l’ordine del direttore.

6. Per operazioni di perquisizione generale il direttore può avvalersi, in casi eccezionali, della collaborazione di personale appartenente alle Forze di polizia e alle altre Forze poste a disposizione del Prefetto, ai sensi del quinto comma dell’art. 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

7. In casi di particolare urgenza, il personale procede di sua iniziativa alla perquisizione, informandone immediatamente il direttore, specificando i motivi che hanno determinato l’urgenza.

Art. 75 – Istanze e reclami

1. Il magistrato di sorveglianza, il provveditore regionale e il direttore dell’istituto, devono offrire la possibilità a tutti i detenuti e gli internati di entrare direttamente in contatto con loro. Ciò deve avvenire con periodici colloqui individuali, che devono essere particolarmente frequenti per il direttore. I predetti visitano con frequenza i locali dove si trovano i detenuti e gli internati, agevolando anche in tal modo la possibilità che questi si rivolgano individualmente ad essi per i necessari colloqui ovvero per presentare eventuali istanze o reclami orali. Gli accessi in istituto del magistrato di sorveglianza e del provveditore regionale sono annotati in un registro riservato a ciascuna delle due autorità, nel quale le stesse indicano i rilievi emersi a seguito degli accessi predetti. Anche il direttore annota in apposito registro le udienze effettuate.

2. Ai detenuti e agli internati che lo richiedono è fornito l’occorrente per redigere per iscritto istanze e reclami alle autorità indicate nell’art. 35 della legge.

3. Qualora il detenuto o l’internato intenda avvalersi della facoltà di usare il sistema della busta chiusa, dovrà provvedere direttamente alla chiusura della stessa apponendo all’esterno a dicitura «riservata». Se il mittente è privo di fondi, si provvede a cura della direzione.

4. Il magistrato di sorveglianza e il personale dell’amministrazione penitenziaria informano, nel più breve tempo possibile, il detenuto o l’internato che ha presentato istanza o reclamo, orale o scritto, dei provvedimenti adottati e dei motivi che ne hanno determinato il mancato accoglimento.

Art. 76 – Ricompense

1. Le ricompense sono concesse su iniziativa del direttore ai detenuti e agli internati che si sono distinti per:
a) particolare impegno nello svolgimento del lavoro;
b) particolare impegno e profitto nei corsi scolastici e di addestramento professionale;
c) attiva collaborazione nell’organizzazione e nello svolgimento delle attività culturali, ricreative e sportive;
d) particolare sensibilità e disponibilità nell’offrire aiuto ad altri detenuti o internati, per sostenerli moralmente nei momenti di difficoltà di fronte a loro problemi personali;
e) responsabile comportamento in situazioni di turbamento della vita dell’istituto, diretto a favorire atteggiamenti collettivi di ragionevolezza;
f) atti meritori di valore civile.

2. I comportamenti suindicati sono ricompensati con:
a) encomio;
b) proposta di concessione dei benefici indicati negli articoli 47, 47- ter, 50, 52, 53, 54 e 56 della legge e n. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che ne ricorrano i presupposti;
c) proposta di grazia, di liberazione condizionale e di revoca anticipata della misura di sicurezza.
3. La ricompensa di cui alla lettera a) del comma 2 è concessa dal direttore, quelle di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma sono concesse dal consiglio di disciplina, sentito il gruppo di osservazione.
4. Nella scelta del tipo e delle modalità delle ricompense da concedere si deve tenere conto della rilevanza del comportamento nonchè della condotta abituale del soggetto.
5. Delle ricompense concesse all’imputato è data comunicazione all’autorità giudiziaria che procede.

Art. 77 – Infrazioni disciplinari e sanzioni

1. Le sanzioni disciplinari sono inflitte ai detenuti e agli internati che si siano resi responsabili di:
1) negligenza nella pulizia e nell’ordine della persona o della camera;
2) abbandono ingiustificato del posto assegnato;
3) volontario inadempimento di obblighi lavorativi;
4) atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità;
5) giochi o altre attività non consentite dal regolamento interno;
6) simulazione di malattia;
7) traffico di beni di cui è consentito il possesso;
8) possesso o traffico di oggetti non consentiti o di denaro;
9) comunicazioni fraudolente con l’esterno o all’interno, nei casi indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma dell’art. 33 della legge;
10) atti osceni o contrari alla pubblica decenza;
11) intimidazione di compagni o sopraffazioni nei confronti dei medesimi;
12) falsificazione di documenti provenienti dall’amministrazione affidati alla custodia del detenuto o dell’internato;
13) appropriazione o danneggiamento di beni dell’amministrazione;
14) possesso o traffico di strumenti atti ad offendere;
15) atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell’istituto per ragioni del loro ufficio o per visita;
16) inosservanza di ordini o prescrizioni o ingiustificato ritardo nell’esecuzione di essi;
17) ritardi ingiustificati nel rientro previsti dagli articoli 30, 30- ter, 51, 52 e 53 della legge;
18) partecipazione a disordini o a sommosse;
19) promozione di disordini o di sommosse;
20) evasione;
21) fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori.

2. Le sanzioni disciplinari sono inflitte anche nell’ipotesi di tentativo delle infrazioni sopra elencate.

3. La sanzione dell’esclusione dalle attività in comune non può essere inflitta per le infrazioni previste nei numeri da 1) a 8) del comma 1, salvo che l’infrazione sia stata commessa nel termine di tre mesi dalla commissione di una precedente infrazione della stessa natura.

4. Delle sanzioni inflitte all’imputato è data notizia all’autorità giudiziaria che procede.

Art. 78 – Provvedimenti disciplinari in via cautelare

1. In caso di assoluta urgenza, determinata dalla necessità di prevenire danni a persone o a cose, nonchè l’insorgenza o la diffusione di disordini o in presenza di fatti di particolare gravità per la sicurezza e l’ordine dell’istituto, il direttore può disporre, in via cautelare, con provvedimento motivato, che il detenuto o l’internato, che abbia commesso una infrazione sanzionabile con la esclusione dalle attività in comune, permanga in una camera individuale, in attesa della convocazione del consiglio di disciplina.

2. Subito dopo l’adozione del provvedimento cautelare, il sanitario visita il soggetto e rilascia la certificazione prevista dal secondo comma dell’art. 39 della legge.

3. Il direttore attiva e svolge al più presto il procedimento disciplinare, applicando il disposto dei commi 2 e seguenti dell’art. 81.

4. La durata della misura cautelare non può comunque eccedere i dieci giorni. Il tempo trascorso in misura cautelare si detrae dalla durata della sanzione eventualmente applicata.

Art. 79 – Procedimento penale e provvedimenti disciplinari

1. Il giudizio disciplinare dinanzi al consiglio di disciplina può essere sospeso allorchè, per lo stesso fatto, vi è informativa di reato alla autorità giudiziaria.

2. In tal caso la direzione avrà cura di richiedere periodicamente l’esito del procedimento penale. I definitivi provvedimenti disciplinari sono emessi al termine del procedimento medesimo.

Art. 80 – Sospensione e condono delle sanzioni

1. L’esecuzione delle sanzioni può essere condizionalmente sospesa, per il termine di sei mesi, allorchè si presuma che il responsabile si asterrà dal commettere ulteriori infrazioni. Se nel detto termine il soggetto commette altre infrazioni disciplinari, la sospensione è revocata e la sanzione è eseguita; altrimenti la infrazione è estinta.

2. Per eccezionali circostanze l’autorità che ha deliberato la sanzione può condonarla.

3. Qualora il sanitario certifichi che le condizioni di salute del soggetto non gli permettono di sopportare la sanzione della esclusione dalle attività in comune, questa è eseguita quando viene a cessare la causa che ne ha impedito l’esecuzione.

Art. 81 – Procedimento disciplinare

1. Allorchè un operatore penitenziario constata direttamente o viene a conoscenza che una infrazione è stata commessa, redige rapporto, indicando in esso tutte le circostanze del fatto. Il rapporto viene trasmesso al direttore per via gerarchica.

2. Il direttore, alla presenza del comandante del reparto di polizia penitenziazia, contesta l’addebito all’accusato, sollecitamente e non oltre dieci giorni dal rapporto, informandolo contemporaneamente del diritto ad esporre le proprie discolpe.

3. Il direttore, personalmente o a mezzo del personale dipendente, svolge accertamenti sul fatto.

4. Quando il direttore ritiene che debba essere inflitta una delle sanzioni previste nei numeri 1) e 2) del primo comma dell’art. 39 della legge convoca, entro dieci giorni dalla data della contestazione di cui al comma 2, l’accusato davanti a sè per la decisione disciplinare. Altrimenti fissa, negli stessi termini, il giorno e l’ora della convocazione dell’accusato davanti al consiglio di disciplina. Della convocazione è data notizia all’interessato con le forme di cui al comma 2.

5. Nel corso dell’udienza, l’accusato ha la facoltà di essere sentito e di esporre personalmente le proprie discolpe.

6. Se nel corso del procedimento risulta che il fatto è diverso da quello contestato e comporta una sanzione di competenza del consiglio di disciplina, il procedimento è rimesso a quest’ultimo.

7. La sanzione viene deliberata e pronunciata nel corso della stessa udienza o dell’eventuale sommario processo verbale.

8. Il provvedimento definitivo con cui è deliberata la sanzione disciplinare è tempestivamente comunicato dalla direzione al detenuto o internato e al magistrato di sorveglianza e viene annotato nella cartella personale.

Art. 82 – Mezzi di coercizione fisica

1. La coercizione fisica, consentita per le finalità indicate nel terzo comma dell’art. 41 della legge, si effettua sotto il controllo sanitario con l’uso dei mezzi impiegati per le medesime finalità presso le istituzioni ospedaliere pubbliche.

Art. 83 – Trasferimenti

1. Nei trasferimenti per motivi diversi da quelli di giustizia o di sicurezza si tiene conto delle richieste espresse dai detenuti e dagli internati in ordine alla destinazione.

2. Il detenuto o l’internato, prima di essere trasferito, è sottoposto a perquisizione personale ed è visitato dal medico, che ne certifica lo stato psico-fisico, con particolare riguardo alle condizioni che rendano possibile sopportare il viaggio o che non lo consentano. In quest’ultimo caso, la direzione ne informa immediatamente l’autorità che ha disposto il trasferimento.

3. All’atto del trasferimento la direzione consegna al detenuto o all’internato gli oggetti personali che egli intende portare direttamente con sè, nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore in materia di traduzioni.

4. Il capo scorta riceve in consegna dalla direzione:
a) generi alimentari in quantità e qualità adeguate alle esigenze del soggetto durante il viaggio o, alternativamente, una somma di denaro per l’acquisto dei detti generi, nella misura giornaliera che viene fissata con decreto del Ministro della giustizia;
b) la cartella personale;
c) il certificato sanitario previsto dal comma 2;
d) la nota degli oggetti costituenti il bagaglio personale;
e) il peculio, in tutto o in parte, costituito in fondo disponibile;
f) il certificato dell’ammontare del peculio consegnato.

5. Il capo scorta rilascia ricevuta degli oggetti, dei valori e dei documenti a lui consegnati dalla direzione dell’istituto di provenienza e ottiene, a sua volta, ricevuta dalla direzione dell’istituto di destinazione di quanto da lui consegnato.

6. Il peculio del detenuto o dell’internato e gli altri oggetti di sua spettanza, che non sono stati consegnati alla scorta o inclusi nel bagaglio personale sono, nel più breve tempo possibile, trasmessi alla direzione dell’istituto di destinazione, contemporaneamente al fascicolo personale.

7. Le spese per la spedizione degli oggetti indicati nel comma 6 sono, in ogni caso, sopportate dall’amministrazione fino al limite di dieci chilogrammi di peso e, per l’eccedenza, dal detenuto o dall’internato che sia stato trasferito a sua domanda.

8. Nel caso di trasferimenti temporanei di breve durata, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano nella misura richiesta dalle circostanze, considerati anche i desideri dell’interessato.

9. Quando si rende necessario un trasferimento collettivo di detenuti o di internati non sono inclusi, ove possibile:
a) i detenuti e gli internati per i quali sono in corso attività trattamentali, particolarmente in materia di lavoro, istruzione e formazione professionale o per i quali sia in corso procedura di sorveglianza per l’ammissione a misure alternative;
b) i detenuti e gli internati nei cui confronti sono in corso trattamenti sanitari non agevolmente proseguibili in altra sede;
c) le detenute con prole in istituto;
d) gli imputati prima della pronuncia della sentenza di primo grado o gli imputati appellanti quando sia già stata fissata udienza per la decisione della impugnazione.

Art. 84 – Traduzioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 42- bis della legge e dalle altre disposizioni normative che regolano la materia, le traduzioni dei detenuti e degli internati si effettuano con le modalità stabilite con decreto del capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

Art. 85 – Autorità che dispongono i trasferimenti tra istituti o le traduzioni

1. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria dispone i trasferimenti tra istituti di diversi provveditorati ovvero quelli ad esso riservati dalla normativa vigente. I trasferimenti tra istituti dello stesso provveditorato sono disposti dal provveditore regionale. I trasferimenti degli imputati per motivi diversi da quelli di giustizia sono disposti previo nulla osta della autorità giudiziaria che procede.

2. Quando, sussistendo gravi e comprovati motivi di sicurezza, occorre trasferire gli imputati, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, dopo aver chiesto il nulla osta all’autorità giudiziaria che procede precisandone i motivi, la durata e la sede di destinazione, può dare anticipata esecuzione al trasferimento, che, comunque, deve essere convalidato dall’autorità giudiziaria procedente.

3. I trasferimenti o le traduzioni per la comparizione degli imputati alle udienze dibattimentali sono richiesti dall’autorità giudiziaria alle direzioni degli istituti, che vi provvedono senza indugio, informandone il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. La stessa disposizione si applica ai trasferimenti e alle traduzioni per la comparizione davanti ai tribunali di sorveglianza.

4. La direzione dell’istituto comunica senza indugio al magistrato di sorveglianza ogni trasferimento definitivo di un detenuto o internato.

5. I trasferimenti o le traduzioni per motivi di giustizia penale diversi da quelli indicati dal comma 3 ed i trasferimenti o le traduzioni per motivi di giustizia civile sono consentiti solo quando, a giudizio dell’autorità giudiziaria competente, gravi motivi rendono inopportuno il compimento dell’attività da espletare nel luogo dove il detenuto è ristretto.

6. Soddisfatte le esigenze giudiziarie, il soggetto viene restituito all’istituto di provenienza.

7. Nei casi di assoluta urgenza, determinata da motivi di salute, il direttore provvede direttamente al trasferimento, informandone immediatamente l’autorità competente.

8. Il trasferimento dei condannati o degli internati è comunicato all’organo del pubblico ministero competente per la esecuzione.

9. L’assegnazione prevista dal secondo comma dell’art. 28 è disposta dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

Art. 86 – Traduzioni di detenute e di internate

1. Le traduzioni delle detenute e delle internate sono effettuate con la partecipazione di personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria.

Art. 87 – Uso di abiti civili nelle traduzioni

1. Nelle traduzioni i detenuti e gli internati possono indossare abiti civili.

Art. 88 – Trattamento del dimittendo

1. Nel periodo che precede la dimissione, possibilmente a partire da sei mesi prima di essa, il condannato e l’internato beneficiano di un particolare programma di trattamento, orientato alla soluzione dei problemi specifici connessi alle condizioni di vita familiare, di lavoro e di ambiente a cui dovranno andare incontro. A tal fine, particolare cura è dedicata a discutere con loro le varie questioni che si prospettano e ad esaminare le possibilità che si offrono per il loro superamento anche trasferendo gli interessati, a domanda, in un istituto prossimo al luogo di residenza, salvo che non ostino motivate ragioni contrarie.

2. Per la definizione e la esecuzione del suddetto programma, la direzione richiede la collaborazione del centro di servizio sociale, dei servizi territoriali competenti e del volontariato.

Art. 89 – Dimissione

1. La dimissione dei detenuti e degli internati si attua su ordine scritto della competente autorità giudiziaria.

2. La dimissione dei condannati che hanno espiato la pena ha luogo nel giorno indicato nel provvedimento, e, quando possibile, nelle ore antimeridiane.

3. La dimissione degli altri detenuti e degli internati è effettuata non appena la direzione riceve il relativo provvedimento.

4. Quando all’esito della pena deve seguire a misura di sicurezza detentiva di cui sia stata disposta la esecuzione ai sensi art. 679 del codice di procedura penale, o viceversa, non si dà corso alla dimissione e si procede, secondo le norme indicate dall’art. 30, alla nuova assegnazione.

5. Il centro di servizio sociale, i servizi territoriali competenti e il volontariato, di intesa fra loro, si adoperano per prendere contatto con il nucleo familiare presso cui il condannato o l’internato andrà a stabilirsi, ai fini degli opportuni interventi.

6. I dimessi che, a causa di gravi infermità fisiche o di infermità o minorazioni psichiche, abbisognano di ricovero in luogo di cura, sono trasferiti alla più vicina appropriata istituzione ospedaliera.

7. In caso di intrasportabilità, attestata dal sanitario, la dimissione può essere sospesa e l’infermo rimane nell’istituto dove, compatibilmente con le esigenze di organizzazione generali, gli sono evitate le limitazioni del regime penitenziario.

8. Della sospensione è data immediata comunicazione, quando si tratta di imputato, all’autorità giudiziaria competente; quando si tratta di condannato o di internato, al magistrato di sorveglianza e, in ogni caso, al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

9. Se il dimesso non è in grado di provvedere per suo conto a raggiungere il luogo della sua residenza, il direttore lo munisce, a richiesta, dei necessari titoli di viaggio; se trattasi di persona residente all’estero, vengono forniti i titoli di viaggio necessari per raggiungere il consolato del paese nel quale è residente.

10. All’atto della dimissione vengono consegnati al soggetto il peculio e gli oggetti di sua proprietà.

11. Il peculio e gli oggetti che non siano stati comunque ritirati dal dimesso sono trattenuti dalla direzione dell’istituto, che provvede, previe opportune ricerche, alla restituzione nel tempo più breve possibile.

12. Trascorso un anno dalla dimissione senza che sia possibile la restituzione, gli oggetti vengono venduti a cura della direzione e il ricavato, unitamente all’eventuale peculio, viene versato alla Cassa delle ammende che trattiene la somma in deposito, ai fini della restituzione all’interessato.

Art. 90 – Provvedimenti in caso di evasione

1. In caso di evasione di un detenuto o di un internato, la direzione ne dà immediata notizia alle locali autorità di polizia, alla procura della Repubblica, al magistrato di sorveglianza e al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, provvedendo, contemporaneamente, ad attuare, a mezzo del personale dipendente, le prime ricerche.

2. I beni dell’evaso, che non sia stato catturato, vengono trattenuti per un anno e successivamente, venduti a cura della direzione. Il ricavato entra a far parte di un fondo sul quale viene versato anche l’eventuale peculio. Il fondo è depositato a cura della direzione presso la Cassa depositi e prestiti.

3. All’atto del rientro dell’evaso in istituto, la direzione che ha effettuato il deposito ne dispone lo svincoloenerichiedelarestituzione.Lasomma restituita entra a far parte del peculio.

4. Nel caso in cui il soggetto deceda durante lo stato di evasione, la direzione dell’istituto, a richiesta degli eredi o di altri aventi diritto che abbiano provato tale loro qualità ai sensi del comma 4 dell’art. 92, autorizza la Cassa depositi e prestiti a versare direttamente agli aventi diritto la somma depositata secondo le loro spettanze.

Art. 91 – Indicazioni negli atti dello stato civile

1. Negli atti dello stato civile previsti dal primo comma dell’art. 44 della legge, devono essere indicati la strada e il numero civico dell’istituto ove il fatto si è verificato, omettendo ogni altro riferimento.

Art. 92 – Provvedimenti in caso di decesso

1. Nel caso di morte di un detenuto o di un internato, il sanitario, fatte le constatazioni di legge, presenta rapporto alla direzione.

2. La direzione, contemporaneamente alla trasmissione della notizia del decesso alle autorità previste dal secondo comma dell’art. 44 della legge, fa denuncia di morte all’ufficiale di stato civile.

3. I beni del defunto sono inventariati e copia dell’inventario è inviata al sindaco del comune di origine o
di residenza, per le notificazioni agli eredi.

4. I beni sono consegnati agli eredi o agli altri aventi diritto, quando essi abbiano provato tale loro qualità, in base alla normativa vigente in materia.

5. Decorso un anno dalla morte, senza che gli eredi o gli altri aventi diritto abbiano ritirato i beni, questi vengono trasmessi al tribunale del luogo, per la devoluzione successoria.

6. Se si tratta di detenuti o di internati stranieri o italiani nati all’estero o di cui non si conosca il luogo di nascita, notizia del decesso è data al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

7. Qualora alla sepolturadellasalma non sia provveduto da parte dei congiunti, si provvede a cura e spese dell’amministrazione.

Art. 93 – Intervento delle Forze di polizia

1. Qualora si verifichino disordini collettivi con manifestazioni di violenza o tali da far ritenere che possano degenerare in manifestazioni di violenza, il direttore dell’istituto, che non sia in grado di intervenire efficacemente con il personale a disposizione, richiede al prefetto l’intervento delle Forze di polizia è delle altre Forze eventualmente poste a sua disposizione, ai sensi dell’art. 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, informandone immediatamente il magistrato di sorveglianza, il provveditore regionale, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.