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Circolare del Ministero del Lavoro n. 54 del 21 luglio 2000

Ingressi dei lavoratori stranieri subordinati ed autonomi nel settore dello spettacolo.

Oggetto: T.U. D.L.vo 25.7.98 n. 286 artt. 6 e 27 e Regolamento di attuazione D.P.R. 31.8.99 n. 394 – ingressi dei lavoratori stranieri subordinati ed autonomi nel settore dello spettacolo.

In relazione alla recente attuazione del decentramento delle competenze, già di questo Ministero, ex D.L.vo del 23.12.1997 n. 469 ed alla entrata in vigore del Regolamento di attuazione D.P.R. 31.8.99 n. 394 e del T.U. D. L.vo 25.7.1198 n. 286 sull’immigrazione, si rende necessario emanare le opportune disposizioni relativamente all’oggetto, considerato che il predetto T.U. demanda al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con le Autorità di governo competenti in materia di turismo e spettacolo, la determinazione delle procedure e delle modalità per il rilascio dell’autorizzazione al lavoro per il settore dello spettacolo.

L’art. 27 1° comma del T.U. n. 286/98 prevede la possibilità che vengano rilasciate le autorizzazioni al lavoro subordinato, al di fuori delle quote di ingresso di cui all’art. 3, comma 4° dello stesso Testo Unico, per le categorie di lavoratori stranieri comprese nelle lett. l) m) n) ed o) operanti nel settore dello spettacolo.

Per tali categorie chiaramente individuate, la normativa indica, al comma 2 dello stesso art. 27, i criteri cui la disciplina di tali ingressi deve attenersi, riconoscendo un carattere di specificità al lavoro svolto nel settore dello spettacolo con il divieto esplicito, per il lavoratore, di cambiare il settore di attività e la qualifica di assunzione.

Per quanto concerne il rilascio delle autorizzazioni al lavoro per gli stranieri compresi nella lett. l) dell’art. 27, 1° comma predetto rientrano negli ingressi particolari, al di fuori delle quote, ai sensi del medesimo art. 27, tutti i lavoratori stranieri artisti e non artisti da occupare presso i circhi o spettacoli viaggianti, in Italia e all’estero.

Le presenti disposizioni, che sono state definite sentiti il Ministero dell’Interno, il Ministero degli Affari Esteri ed il Dipartimento dello spettacolo, sostituiscono quelle precedentemente emanate in materia.

1) LAVORO SUBORDINATO NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO. PROCEDURE E MODALITA’ DEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL LAVORO. ART. 27, 1° e 2° comma del T.U. n. 286/98 – ART. 40, 2°, 13°, 18° comma del Regolamento di Attuazione D.P.R. n. 394/99.

Come già stabilito nella circ. n. 80 dell’1.12.1999 della Direzione Generale per l’Impiego – Divisione II – questo Ministero è competente al rilascio delle autorizzazioni al lavoro per l’ingresso in Italia degli stranieri residenti all’estero, al fine dell’impiego nel settore dello spettacolo.

A seguito dell’attuazione del decentramento amministrativo ex D.L.vo n. 469/97, tale competenza è assunta dalla Direzione Generale per l’Impiego – in luogo del disciolto Ufficio Speciale collocamento lavoratori dello spettacolo – fatta salva quella dell’Ufficio Speciale collocamento dello spettacolo per la Regione Sicilia.
L’autorizzazione al lavoro deve essere rilasciata per le esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli, sentito il Dipartimento dello Spettacolo e previo nulla-osta provvisorio dell’Autorità di pubblica sicurezza, prima che il lavoratore straniero entri nel territorio nazionale, dove sarà ammesso soltanto se munito del visto di ingresso della competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana sulla base della predetta autorizzazione al lavoro.
Si ricorda che il predetto nulla-osta provvisorio non richiede il rilascio da parte delle Questure di ulteriori nulla-osta a conferma di quello provvisorio già rilasciato.
Alla regola del necessario rilascio della prescritta autorizzazione al lavoro anteriormente all’ingresso del lavoratore subordinato straniero nel territorio nazionale, sono previste due eccezioni per i casi in cui si tratti:
a)di personale artistico;
b)di personale non artistico da utilizzare per periodi non superiori a 3 mesi.

Ai sensi dell’art. 40, 2° e 13° comma, l’autorizzazione al lavoro è rilasciata per un periodo non superiore a sei mesi.
I dati relativi alle autorizzazioni al lavoro, che vengono rilasciate per gli ingressi dall’estero nel settore dello spettacolo dalla Direzione Generale per l’Impiego – Segreteria Collocamento Spettacolo Via Fornovo n. 8 00193 Roma – e dall’Ufficio Speciale Collocamento dello Spettacolo di Palermo, devono essere trasmessi allo scrivente Servizio, come di consueto, in conformità alle disposizioni inviate con nota n. 645 del 26.2.99 dello scrivente, secondo le specificazioni richieste nei prospetti riepilogativi trimestrali.

Domanda di autorizzazione al lavoro

La domanda di autorizzazione al lavoro di primo ingresso, corredata da tutta la necessaria documentazione di seguito specificata in aggiunta a quella prevista dall’art. 30 del Regolamento DPR n. 394/99, dovrà essere presentata direttamente alla Direzione Generale per l’Impiego – Segreteria Collocamento Spettacolo Via Fornovo n. 8 00193 Roma, completa del nulla osta provvisorio, rilasciato dall’Autorità di P.S. su richiesta del datore di lavoro, e del parere del Dipartimento dello Spettacolo.

Autenticazione della sottoscrizione

Allo scopo di prevenire eventuali abusi, la firma del datore di lavoro sulle domande di autorizzazione al lavoro, deve essere apposta con l’osservanza delle modalità di cui alla legge 4 gennaio 1968 n. 15 e dal DPR 403/98 e successive modifiche, fatta eccezione per le richieste presentate da Istituzioni ed Enti pubblici in genere.
Nel caso in cui il datore di lavoro sia in grado di programmare in tempo utile l’ingresso in Italia di lavoratori stranieri, è sufficiente che la firma sia apposta, con le modalità di cui sopra, in calce alla “nota di programmazione”, nella quale devono risultare specificati tutti i nominativi dei lavoratori da assumere.

Rappresentanza del datore di lavoro

Nel caso in cui la domanda di autorizzazione al lavoro sia avanzata da un rappresentante del datore di lavoro, il rappresentante stesso deve produrre una procura speciale, con firma autenticata nelle forme di legge o una copia autentica della stessa.
Nel caso di datore di lavoro residente all’estero, il rappresentante dello stesso in Italia è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione, in carta legale e con firma autenticata, con la quale assume a proprio carico tutti gli oneri contrattuali, retributivi e previdenziali previsti a carico del datore di lavoro in dipendenza della instaurazione del rapporto di lavoro subordinato con il lavoratore straniero richiesto.
Le domande di autorizzazione per la utilizzazione in Italia di lavoratori subordinati non appartenenti all’U.E., dipendenti da aziende coproduttrici straniere, possono essere presentate da uno dei coproduttori e devono essere corredate da apposita dichiarazione rilasciata dalla società estera interessata, nella quale deve essere precisato che i lavoratori stessi sono stati assunti e vengono retribuiti all’estero, nonché il tipo e la durata dell’attività che gli stessi dovranno svolgere in Italia.
Nella predetta dichiarazione devono inoltre essere indicate le modalità di versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori. La medesima procedura deve essere osservata qualora il rappresentante in Italia utilizzi sul territorio italiano personale assunto all’estero.

Documentazione professionale

Le domande di autorizzazione al lavoro per l’assunzione di lavoratori subordinati non appartenenti all’U.E. devono essere corredate da idonea certificazione professionale, rilasciata da organismi governativi del Paese di origine o di stabile residenza del lavoratore straniero, convalidata dalla autorità consolare italiana nel Paese stesso, che attesti la legittimazione dell’organo straniero al rilascio della certificazione stessa. I competenti uffici potranno comunque ritenere valida ai fini della dimostrazione del possesso della qualifica altra documentazione professionale relativa al lavoratore richiesto.
Non potranno, comunque, essere accolte richieste di autorizzazione al lavoro per l’assunzione di lavoratori stranieri aventi qualifiche a scarso contenuto professionale, salvo i casi ove sussistono particolari necessità o esigenze.
Per i lavoratori non appartenenti all’U.E., occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero, la certificazione di mestiere può essere rilasciata anche dal datore di lavoro presso il quale il lavoratore straniero è occupato, purché convalidata dall’Autorità consolare italiana del Paese dove si trova il circo o lo spettacolo viaggiante o dall’Associazione Italiana Ente Nazionale Circhi.

Certificazione sanitaria

Considerata la particolarità dell’ambiente di lavoro, caratterizzato dalla presenza del pubblico e/o le condizioni disagiate in cui spesso si trovano ad operare determinate categorie di lavoratori, si ritiene necessario subordinare il rilascio delle autorizzazioni al lavoro per l’assunzione di ballerini e artisti da impiegare presso i locali night, nonché di lavoratori da occupare presso circhi e spettacoli viaggianti, all’acquisizione della certificazione sanitaria, rilasciata da istituzioni pubbliche sanitarie, attestante l’idoneità fisica e psichica nonché la inesistenza di malattie infettive e contagiose; tale certificazione, nel casi di primo ingresso, va convalidata dall’Autorità consolare italiana all’estero al fine di accertare la legittimazione dell’Ente al rilascio della certificazione stessa.
La validità per le certificazioni rilasciate da Autorità amministrative e/o sanitarie di altri Paesi sarà quella prevista dalla Autorità straniera che ha rilasciato l’atto, entro però il limite massimo di sei mesi previsto dalla legislazione italiana.

Inizio attività e certificato di agibilità ENPALS

Il rilascio delle autorizzazioni al lavoro per il personale artistico straniero, compreso quello da impiegare in attrazioni e numeri di arte varia, è inoltre subordinato alla esibizione della “domanda di inizio attività”, presentata al Dipartimento dello spettacolo, e dal “certificato di agibilità” rilasciato dall’ENPALS, ove richiesto; fotocopia degli stessi verrà acquisita agli atti dell’ufficio.

Certificazione della Camera di Commercio

Le domande di autorizzazione al lavoro dovranno essere corredate dal certificato di iscrizione della ditta richiedente nell’apposito Registro tenuto dalle competenti Camere di Commercio, industria e artigianato; resta inteso che tale obbligo non sussiste per Istituzioni ed Enti pubblici in genere. Ove tale certificazione sia stata già acquisita agli atti in occasione di precedenti richieste, è sufficiente che nella domanda venga fatto riferimento alla suddetta certificazione, sempre che questa sia ancora valida; a tal riguardo si precisa che il termine di validità è di sei mesi dalla data del rilascio.
Nel caso in cui la richiesta autorizzazione al lavoro sia presentata da un rappresentante in Italia di datore di lavoro straniero, sarà il rappresentante a dover produrre il certificato attestante la propria iscrizione alla Camera di Commercio; ove trattasi di soggetto non iscrivibile nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, l’interessato dovrà dichiarare qual è il settore di attività in cui opera, e dovrà essere acquisito agli atti il numero di partita IVA o, nel caso di associazioni, copia dell’atto costitutivo e dello statuto.

Domanda di proroga di autorizzazione al lavoro

Ai sensi dell’art. 40, comma 13 del Regolamento di attuazione D.P.R. n. 394/99, è consentito al datore di lavoro richiedere la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Tale richiesta deve essere presentata prima della scadenza del periodo di lavoro, in modo da assicurare la continuità del rapporto stesso.
Si intende per richiesta di “proroga” di autorizzazione al lavoro la richiesta di un prolungamento della originaria autorizzazione al lavoro in favore di un lavoratore straniero per la prosecuzione, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro richiedente presso la medesima sede di lavoro e senza soluzione di continuità, del rapporto di lavoro in corso.
La proroga dell’autorizzazione al lavoro può essere rilasciata anche in favore del personale non artistico utilizzato “per periodi non superiori a tre mesi” ai sensi dell’art. 27, 2° comma del T.U. n. 286/98, a condizione che i periodi di lavoro autorizzati non superino complessivamente i tre mesi.
La proroga può essere concessa per ulteriori periodi, non superiori a sei mesi, fino alla conclusione della realizzazione dello spettacolo per il quale era stato richiesto il lavoratore straniero.
Come già stabilito con la circolare n. 80/99 sopracitata, la competenza al rilascio delle proroghe è attribuita alle Direzioni Provinciali del lavoro, che devono attenersi alle seguenti disposizioni.
I datori di lavoro devono presentare apposita domanda in carta legale corredata:
dal permesso di soggiorno in corso di validità contenete la registrazione del rapporto di lavoro in corso;
dalla copia della precedente autorizzazione al lavoro;
dalla certificazione sanitaria rilasciata dall’autorità sanitaria locale in data non anteriore ai sei mesi;
dal certificato di agibilità ENPALS in corso di validità, ove richiesto;
dal certificato di iscrizione nel registro della Camera di Commercio o documentazione equipollente.

Domanda di rinnovo di autorizzazione al lavoro

Ai sensi dell’art. 40, comma 18, del Regolamento di attuazione D.P.R. n. 394/99, non è consentito il rinnovo del rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo e, in caso di cessazione dello stesso, le autorizzazioni al lavoro non possono essere utilizzate per un diverso rapporto di lavoro.
Tuttavia, come già stabilito dalla citata circolare n. 80/99, le Direzioni Provinciali in indirizzo sono competenti al rilascio di provvedimenti di rinnovo esclusivamente con riferimento ai rapporti di lavoro sorti anteriormente all’entrata in vigore del Regolamento D.P.R. n. 394/99.
Si intende per domanda di “rinnovo” di autorizzazione al lavoro la richiesta di nuova autorizzazione al lavoro in favore di un lavoratore non appartenente all’U.E., già precedentemente autorizzato a prestare lavoro subordinato in Italia nel settore dello spettacolo alle dipendenze di un determinato datore di lavoro diverso o in altra sede da quello alle cui dipendenze dovrebbe prestare la nuova attività lavorativa.
E’ in ogni caso esclusa la possibilità del rinnovo dell’autorizzazione al lavoro, salvo casi di comprovata eccezionalità, per il personale non artistico utilizzato “per periodi non superiori a tre mesi” ai sensi dell’art. 27, 2° comma del T.U. n. 286/98 e che, presente in Italia, abbia già ottenuto un’autorizzazione al lavoro anche se per un periodo inferiore a tre mesi.
I datori di lavoro devono presentare apposita domanda in carta legale corredata:
dal permesso di soggiorno in corso di validità contenete la dicitura “attesa ingaggio”;
dalla copia della precedente autorizzazione al lavoro;
dalla certificazione sanitaria rilasciata dall’autorità sanitaria locale in data non anteriore ai sei mesi;
dal certificato di agibilità ENPALS in corso di validità, ove richiesto;
dal certificato di iscrizione nel registro della Camera di Commercio o documentazione equipollente.

2) LAVORO AUTONOMO NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO

Per quanto concerne gli ingressi di stranieri che intendono svolgere in Italia attività lavorativa autonoma nel settore dello spettacolo, si rileva che gli ingressi a tale titolo sono ricompresi nelle quote di cui all’art. 3 del T.U. D. L.vo n. 286/98.
Tuttavia, per la particolarità del lavoro degli stranieri che in genere effettuano prestazioni di breve durata nel settore dello spettacolo, si ritiene di consentire gli ingressi per lavoro autonomo artistico al di fuori delle predette quote, per breve soggiorno, fino ad un massimo di 90 giorni.
In tali casi, i lavoratori autonomi interessati non possono svolgere la loro attività per un committente diverso da quello per il quale il visto è stato rilasciato e non possono ottenere la conversione del permesso di soggiorno per motivi diversi.
Considerata la specificità e la professionalità riconosciuta al lavoro artistico autonomo, il compenso da corrispondere agli stessi deve essere superiore a quello previsto dai contratti nazionali di categoria dei lavoratori subordinati con qualifiche simili, considerando tutti i giorni compresi nel periodo di permanenza in Italia.
Nessuna preclusione è posta al passaggio del lavoratore nel settore dello spettacolo che intenda prestare attività di lavoro autonomo quando sia stata già rilasciata in suo favore regolare autorizzazione al lavoro per altro settore, avendo quindi utilizzato le quote di cui all’art. 3 del T.U. n. 286/98.
A specificazione di quanto previsto sull’argomento dall’art. 14 lett. b) del Regolamento di attuazione DPR n. 394/99, il lavoratore, che abbia svolto o che svolga attività lavorativa autonoma nel settore dello spettacolo ed intenda svolgervi attività lavorativa subordinata, è soggetto all’ordinaria disciplina in materia di autorizzazione al lavoro subordinato nel settore dello spettacolo e, quindi, al rispetto di tutte le procedure per l’ingresso e l’impiego in Italia di lavoratori subordinati nel settore dello spettacolo.

FIRMATO
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ON.LE PAOLO GUERRINI