Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.8, del 11 gennaio 2001

Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2000

Modalità di comunicazione dei dati relativi ai cittadini stranieri extracomunitari.

MINISTERO DELL’INTERNO

Decreto 18 dicembre 2000

Modalità di comunicazione dei dati relativi ai cittadini stranieri extracomunitari fra gli uffici anagrafici dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell’interno, nonché le modalità tecniche ed il termine per l’aggiornamento e la verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente.

(Pubblicato sulla G.U. n. 8 del 11 gennaio 2001)

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

Visti la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, ed il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, recante “Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici”;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante: “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”;

Visto l’art. 15, comma 7, del regolamento, recante “Norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante: “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”;

Ritenuto di dover determinare, in attuazione del predetto art. 15 del richiamato regolamento n. 394 del 1999, le modalità di comunicazione, anche in via telematica, dei dati concernenti i cittadini stranieri fra gli uffici di anagrafe dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari, e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell’interno, nonché le modalità tecniche e il termine entro il quale i comuni dovranno procedere all’aggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente;

Considerato che, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del richiamato testo unico n. 286 del 1998, le predette comunicazioni non riguardano i dati relativi ai cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea, per i quali continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, recante: “Norme sulla circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE”;

Sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, l’Associazione nazionale dei comuni d’Italia, l’Istituto nazionale di statistica, e l’Istituto nazionale per la previdenza sociale;

ADOTTA

il seguente decreto:

Articolo 1
Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intendono:

-per “permesso”: il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno;
-per “straniero/i”: il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea al quale e’ rilasciato il permesso o la carta di soggiorno;
-per “testo unico n. 286 del 1998”: il “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
-per “regolamento n. 394 del 1999”: il “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
-per APR: l’Anagrafe della popolazione residente dei comuni;
-per INPS: l’Istituto nazionale della previdenza sociale.


Articolo 2
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto riguardano le modalità di comunicazione tra gli uffici di anagrafe dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell’interno, dei dati relativi ai cittadini stranieri iscritti nell’APR, ai sensi dell’art. 15, comma 7, del regolamento n. 394 del 1999 [1].


Articolo 3
Dati oggetto di scambio

1. Le comunicazioni di cui all’art. 2 hanno ad oggetto i seguenti dati:

nome;
cognome;
data di nascita;
luogo di nascita;
stato civile;
cittadinanza;
sesso;
codice fiscale;
comune di residenza e indirizzo;
data di scadenza del permesso.


Articolo 4
Modalità di trasmissione dei dati

1. I dati oggetto delle comunicazioni di cui all’art. 2 sono trasmessi per via telematica, tramite il sistema di accesso e interconnessione anagrafica del Ministero dell’interno, usufruendo della rete unitaria della pubblica amministrazione ovvero di altre reti già esistenti.

2. In via transitoria i dati di cui al comma 1, sono trasmessi con le modalità indicate nell’allegato tecnico al presente decreto.


Articolo 5
Iscrizioni anagrafiche

1. Il comune che riceve la richiesta di iscrizione nell’APR da parte di uno straniero lo iscrive nell’apposito schedario, ai sensi della vigente legislazione anagrafica, inserendo i dati relativi alla cittadinanza e al permesso in suo possesso con l’indicazione della data di scadenza e trasmette alla questura competente per territorio, entro quindici giorni dalla definizione della pratica, i dati di cui all’art. 3.

2. La questura aggiorna il proprio archivio con l’indicazione del comune di residenza e l’indirizzo e comunica con mezzi telematici all’INPS i dati di cui all’art. 22, comma 7, del testo unico n. 286 del 1998 [2].


Articolo 6
Comunicazione delle variazioni anagrafiche

1. Il comune trasmette alla questura competente per territorio le variazioni anagrafiche e le cancellazioni dall’APR, entro quindici giorni dalla registrazione anagrafica.

2. La questura aggiorna il proprio archivio ed effettua la comunicazione di cui all’art. 5, comma 2.

3. Entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso, lo straniero deve rinnovare la dichiarazione di dimora abituale all’ufficio anagrafico del comune di residenza, esibendo il permesso rinnovato. L’ufficio aggiorna la scheda individuale con i nuovi dati e provvede ad informare la questura entro i successivi quindici giorni.

4. Trascorso un anno dalla data di scadenza del permesso senza che la dichiarazione di cui al precedente comma 3 venga resa, il comune, nei successivi trenta giorni, invita lo straniero ad ottemperare a tale obbligo entro l’ulteriore termine di trenta giorni ed a presentare il permesso rinnovato. In mancanza di tale adempimento, l’ufficio anagrafico cancella lo straniero dall’APR e, nei successivi quindici giorni, informa la questura competente per territorio che, nell’aggiornare il proprio archivio, effettua la comunicazione di cui all’art. 5, comma 2.


Articolo 7
Revisione delle anagrafi

1. Ciascun comune trasmette, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla questura competente per territorio gli elenchi degli stranieri iscritti nell’APR. La trasmissione e’ effettuata su supporto informatico con le modalità indicate nell’allegato tecnico al presente decreto, in attesa della completa messa a punto delle reti telematiche di reciproca interconnessione.

2. La questura verifica i dati trasmessi con quelli contenuti nel proprio archivio e, se allineati, ne da’ conferma al comune ed aggiorna il proprio archivio con l’indicazione della residenza e dell’indirizzo ed effettua la comunicazione di cui all’art. 5, comma 2.

3. La questura, nell’esaminare i dati forniti dai comuni, in caso di difformità, provvede ad integrarli con i dati di cui all’art. 3 in proprio possesso, salvo l’indicazione della residenza, ed a comunicarli agli uffici anagrafici comunali.

4. A seguito del completamento della fase di confronto, da ultimarsi entro il 30 giugno 2001, le questure effettuano le comunicazioni di cui all’art. 5, comma 2.

5. Il Ministro dell’interno, ove necessario, adotterà direttive finalizzate a rendere omogenee le modalità di trasmissione dei dati di cui all’art. 4 e ai commi 2 e 3 del presente articolo e i relativi tempi.

Roma, 18 dicembre 2000

Il Ministro: Bianco

Allegato 1