Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Tratto dalla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 6 giugno 2001

Regolamento (CE) N. 1091/2001 del Consiglio del 28 maggio 2001

Libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata

Il Consiglio dell’Unione Europea

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, punto 2, lettera b), punto ii), e l’articolo 63, punto 3), lettera a),

vista l’iniziativa della Repubblica francese (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1) Tra il momento in cui una persona, titolare di un visto
nazionale per soggiorno di lunga durata rilasciato da
uno Stato membro, arriva nel territorio di questo Stato e
il momento in cui essa riceve un titolo di soggiorno che
le consenta di circolare liberamente nel territorio degli
altri Stati membri può intercorrere un certo lasso di
tempo.

(2) È opportuno agevolare la libera circolazione dei titolari di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata in attesa del titolo di soggiorno mediante una disposizione ai cui sensi tale visto, che attualmente consente solo il transito nel territorio degli altri Stati membri per recarsi nel territorio dello Stato che ha rilasciato detto visto,
avrebbe al tempo stesso valore di visto uniforme per
soggiorni di breve durata, purché il richiedente soddisfi
le condizioni d’ingresso e di soggiorno previste dalla
convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen
del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno
1990.

(3) Tale misura costituisce un primo passo verso l’armonizzazione
delle condizioni di rilascio dei visti nazionali per
soggiorni di lunga durata.

(4) Occorre pertanto modificare la convenzione di applicazione
dell’accordo di Schengen e l’Istruzione consolare
comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e
consolari di prima categoria (3).

(5) Il presente regolamento rappresenta uno sviluppo
dell’acquis di Schengen, conformemente al protocollo
sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito
dell’Unione europea, quale è stato definito nell’allegato A
della decisione 1999/435/CE del Consiglio, del 20
maggio 1999, che definisce l’acquis di Schengen ai fini
della determinazione, in conformità del trattato che istituisce
la Comunità europea e del trattato sull’Unione
europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni
o decisioni che costituiscono l’acquis (4).

(6) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo
sulla posizione della Danimarca allegato al trattato
sull’Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità
europea, non partecipa all’adozione del presente
regolamento e di conseguenza non è vincolata da esso,
né è soggetta alla sua applicazione. Poiché il presente
regolamento è volto a sviluppare l’acquis di Schengen in
applicazione delle disposizioni del titolo IV del trattato
che istituisce la Comunità europea, la Danimarca,
conformemente all’articolo 5 di detto protocollo, deciderà,
entro un periodo di sei mesi dall’adozione del
presente regolamento da parte del Consiglio, se intende
recepirlo nel proprio diritto interno.

(7) Quanto alla Repubblica d’Islanda e al Regno di Norvegia,
il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell’acquis
di Schengen nel senso dell’accordo concluso dal
Consiglio dell’Unione europea e da questi due Stati il 18
maggio 1999 (5).

(8) In applicazione dell’articolo 1 del protocollo sulla posizione
del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato
sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità
europea, l’Irlanda e il Regno Unito non partecipano
all’adozione del presente regolamento. Di conseguenza,
fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 4 di detto
protocollo, le disposizioni del presente regolamento non
si applicano né all’Irlanda né al Regno Unito,

ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1
Il testo dell’articolo 18 della convenzione di applicazione
dell’accordo di Schengen è sostituito dal testo seguente:

Articolo 18
I visti per un soggiorno di oltre tre mesi sono visti nazionali
rilasciati da uno degli Stati membri conformemente alla
propria legislazione.
Per un periodo non superiore a tre
mesi dalla data iniziale di validità, un visto di questo tipo
può avere valore di visto uniforme per soggiorni di breve
durata se è stato rilasciato nel rispetto delle condizioni e dei
criteri comuni adottati in conformità o in virtù delle pertinenti
disposizioni del capitolo terzo, sezione 1 e se il
titolare soddisfa le condizioni per l’ingresso di cui all’articolo
5, paragrafo 1, lettere a), c), d) e e).
In caso contrario,
tale visto permette al titolare solo di transitare per il territorio
degli altri Stati membri per recarsi nel territorio dello
Stato membro che ha rilasciato il visto, salvo se egli non
soddisfi le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 5, paragrafo
1, lettere a), d) ed e) ovvero figuri nell’elenco nazionale
delle persone segnalate dello Stato membro nel cui
territorio desidera transitare.»

Articolo 2
Nella parte I dell’Istruzione consolare comune, il testo del punto 2.2 è sostituito dal testo seguente:

2.2. Visto per soggiorni di lunga durata
I visti per soggiorni superiori a tre mesi sono visti
nazionali rilasciati da ciascuno Stato membro conformemente
alla propria normativa.
Tuttavia, per un periodo non superiore a tre mesi a
decorrere dalla data iniziale di validità, essi hanno
altresì valore di visto uniforme per soggiorni di breve
durata se è stato rilasciato nel rispetto delle condizioni
e dei criteri comuni adottati in conformità o in
virtù delle pertinenti disposizioni del capitolo terzo,
sezione 1 della convenzione di applicazione dell’accordo
di Schengen e se il titolare soddisfa le condizioni
di ingresso di cui all’articolo 5, paragrafo 1,
lettere a), c), d) e e) di tale convenzione, riportate
nella parte IV della presente Istruzione.
In caso contrario, consentono al titolare soltanto il transito nel territorio degli altri Stati membri per recarsi nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il visto a meno che il titolare non soddisfi le condizioni
d’ingresso di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a),
d) ed e) della convenzione di applicazione dell’accordo
di Schengen o figuri nell’elenco nazionale delle
persone segnalate dello Stato membro nel cui territorio
desidera transitare.»

Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 28 maggio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. BODSTRÖM

(1) GU C 200 del 13.7.2000, pag. 4.
(2) Parere del Parlamento europeo del 18 gennaio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 239 del 22.9.2000, pag.
(4) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1.
(5) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.