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Ordinanza del Tribunale di Pescara del 18 ottobre 2001

Sport e discriminazioni - Illegittima la delibera della Federazione Italiana Nuoto (FIN) che limita il tesseramento a 3 atleti "non italiani"

Svolgimento della procedura. — Il ricorrente, pallanotista spagnolo di caratura internazionale, ha denunziato la natura discriminatoria della condotta tenuta dalla Federazione italiana nuoto (Fin), la quale non consente alla società pescarese del Cus D’Annunzio pallanuoto di tesserarlo per la partecipazione al massimo campionato nazionale.

La doglianza si appunta sul divieto di tesserare più di tre atleti «non italiani» per ciascuna squadra, divieto sancito da una delibera del consiglio federale del giugno scorso; il ricorrente ritiene di non poter essere impedito,quale cittadino comunitario,dallo svolgere attività agonistica in Italia per la sola circostanza che il Cus D’Annunzio abbia già tesserato un atleta russo e due croati.

Evidenziata l’urgenza posta dall’iniziodel campionato — la cui prima giornata di competizione si è svolta il 13 ottobre 2001 — Gabriel Hernandez Paz sollecita l’emanazione di un ordine rivolto alla Federazione italiana nuoto affinché desista dalla condotta discriminatoria e provveda al tesseramento, con contestuale condanna della stessa a risarcire i danni,anche non patrimoniali, da liquidare per via equitativa.

La Federazione italiana nuoto si è costituita in giudizio invocando la reiezione dell’avversa domanda, sulla scorta dei seguenti rilievi:
– lo stato giuridico di associazione di diritto privato, assunto dalla federazione per effetto del d.leg. 242/99 di riordino del Coni, è incompatibile con qualunque pretesa di accesso, giammai da parte di singoli atleti (potendo associarsi, su base squisitamente negoziale, le sole società sportive), restando insindacabile l’autoregolamentazione datasi al riguardo dall’ente privato;
– manca un qualunque intento discriminatorio, essendo finalizzata la limitazione dei tesseramenti dei «non italiani» alla protezione dei vivai e alla formazione di squadre nazionali competitive per i giochi olimpici;
– il ricorrente difetta di una condizione posta dallo statuto federale, recepito in sede ministeriale, per il tesseramento di stranieri (art. 5, 5° comma: permanenza dell’atleta da almeno un anno sul territorio nazionale);
– l’art. 43 d.leg. n. 286 del 1998 limita la sua sfera di applicazione ai vari settori della «vita pubblica», laddove la Fin agisce in un campo prettamente privatistico;
– gli orientamenti giurisprudenziali, interni e comunitari, richiamati dal ricorrente a sostegno della sua domanda sono inconferenti perché relativi ad atleti professionisti, laddove la Federazione italiana nuoto governa attività sportive esclusivamente dilettantistiche.

Mentre il Cus D’Annunzio pallanuoto — cui la lite è stata denunziata dal ricorrente — non si è costituita in giudizio, è volontariamente intervenuto nella procedura il Coni — Comitato olimpico nazionale italiano — per sostenere le ragioni della Fin in virtù dell’interesse che ad esso rinviene delle funzioni di vigilanza sulle federazioni attribuitegli dal d.leg. 242/99 e dai poteri di indirizzo in materia di tesseramenti di cui all’art. 23 del suo statuto.
Il comitato, opponendosi all’avverso ricorso con argomenti in larga parte comuni alla federazione adiuvata, ha inoltre eccepito:
– il difetto assoluto di giurisdizione, per l’insindacabilità di «una norma interna in un assetto associativo privato», ove si ritenga la natura puramente privatistica della Federazione italiana nuoto;
– il difetto di giurisdizione dell’a.g.o. in favore del giudice amministrativo, ove si attribuisca valenza pubblicistica alla tematica dei tesseramenti, venendo in tal caso in rilievo atti regolamentari di portata generale a presidio della par condicio delle società partecipanti al campionato;
– il difetto di legittimazione del ricorrente nel rivendicare un tesseramento cui avrebbe diritto, semmai, la sola società sportiva;
— l’esistenza, nello statuto federale, di una clausola compromissoria per qualunque controversia;
– l’infondatezza nel merito dell’avversa domanda ex art. 44 d.leg. 286/98, risultando dagli art. 27, 1° comma, lett. p), e 43, 2° comma, lett. c) ed e), del medesimo decreto che il suo campo di operatività è circoscritto alle prestazioni sportive professionistiche, mentre la Fin sovrintende a competizioni di pallanuoto di puro dilettantismo.

Motivi della decisione. — Gli art. 43 e 44 d.leg. 286/98 approntano una tutela giurisdizionale civilistica assai agile per la repressione delle condotte discriminatorie per ragioni (tra l’altro) di nazionalità del soggetto.

La normativa di protezione — applicabile anche ai cittadini comunitari, presenti sul territorio nazionale (art. 43, ultimo comma) — ha quale substrato un principio di ordine pubblico, di immediato rilievo costituzionale, sulla cui valenza cogente non pare lecito dubitare: il principio di non discriminazione.

L’art. 43 cit.,nel definire al 1° comma la generale nozione di comportamento discriminatorio, rifugge da un’impostazione strettamente soggettivistica: «costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata … sull’origine nazionale … e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica».

L’uso della disgiuntiva «o» evidenzia che partecipa della natura discriminatoria anche quella condotta che — pur senza essere animata da uno «scopo» di discriminazione — produca, peraltro, oggettivamente un «effetto» di ingiustificata esclusione di alcuno.

Non paiono, quindi, pertinenti i temi difensivi volti ad allontanare dalla federazione resistente e dal comitato adiuvante specifiche intenzionalità discriminatorie.

Il tenore volutamente «universale» scelto dal legislatore consente, poi, di ritenere che ogni attività di rilievo sociale costituisca oggetto di protezione, e non soltanto quella che rivesta un preminente significato economico-professionale.

La distinzione (peraltro assai sfuggente nell’agonismo del nostro tempo) tra professionismo e dilettantismo nella prestazione sportiva si mostra, pertanto, priva di ogni rilievo, non comprendendosi per quale via potrebbe mai legittimarsi una discriminazione del dilettante.

Del resto, l’art. 16 d.leg. 242/99 impone alle singole federazioni sportive nazionali il principio statutario di «partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità»; principio recepito dall’art. 1 dello statuto della federazione nuoto.

L’argomento difensivo — speso, in particolare, dall’interveniente Coni — che vorrebbe disattivare la tutela giurisdizionale ordinaria per effetto della peculiare natura della federazione sportiva non può essere condiviso.

Nessun dubbio che la federazione abbia oggi natura di persona giuridica di diritto privato (art. 15, 2° comma, d.leg. 242/99): ciò, però,non la esenta dall’osservare, nell’autonormazione,i principî di ordine pubblico (quale quello di non discriminazione) che fungono da limite di qualunque attività negoziale privata.

Nessun dubbio, altresì, che la federazione espleti compiti di rilievo pubblicistico, in sintonia con gli indirizzi formulati dal Coni (art. 15, 1° comma): ciò, peraltro, non le consente di porre in essere un quadro regolamentare che, per i riflessi discriminatori che denunzia, lede direttamente diritti soggettivi ed impone la conseguente disapplicazione.

Deve, quindi, concludersi che l’odierno ricorrente — cittadino comunitario, titolare del diritto di stabilirsi in ogni paese Ue, senza limiti di sorta (da qui la palese illegittimità dell’art. 5, 5° comma, dello statuto Fin relativo alla residenza in Italia da almeno un anno) — non può essere escluso dall’attività agonistica presso il Cus D’Annunzio pallanuoto; il rifiuto di tesseramento — formalizzato dalla Fin con nota del 12 ottobre 2001 — è, pertanto, illegittimo, in quanto adottato sulla scorta della limitazione (massimo tre atleti non italiani per società), parimenti illegittima, sancita dalla delibera del consiglio federale del 12 giugno 2001.

Non può certo dubitarsi, d’altro canto, della legittimazione ad causam dell’atleta a motivo del fatto che il tesseramento avviene a richiesta — non sua personale, bensì — della società sportiva: ictu oculi è il soggetto discriminato che può adire l’autorità giudiziaria per ottenere la cessazione della condotta che lo pregiudica.

Quanto alla clausola compromissoria contenuta nello statuto Fin (art. 29 ss.), essa — per la sua natura pattizia — è ovviamente opponibile ai soli affiliati e tesserati, e non anche a chi, come l’odierno ricorrente, sia (ancora) terzo rispetto alla federazione.

Infine, appare singolare la tesi difensiva che vorrebbe impedire la reintegrazione di un diritto leso da una normativa illegittima con l’argomento che le altre società sportive — che a quell’illegittimità non hanno avuto la volontà o l’interesse di reagire — ne risulterebbero pregiudicate; la vicenda portata alla cognizione di questo ufficio vede un cittadino comunitario discriminato da un quadro regolamentare viziato e la tutela che il giudice appresta lascia gli altri soggetti (atleti e società) nella condizione giuridicamente irrilevante del portatore di interessi di mero fatto.

Ai provvedimenti inibitori ex art. 44 meglio specificati in dispositivo deve aggiungersi la condanna della federazione — oltre che alla rifusione delle spese di procedura — al risarcimento del danno (anche non patrimoniale) sofferto dal ricorrente; atteso il livello d’eccellenza della prestazione sportiva impedita e considerato il ritardo con il quale l’atleta — a campionato ormai in corso — potrà inserirsi nella compagine, il pregiudizio può essere equitativamente liquidato in complessive lire trenta milioni.